Cassazione Civile, Ordinanza n. 03280/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La lite nasce da una sanzione amministrativa irrogata dalla Consob a un ex presidente del consiglio di amministrazione di una banca per violazioni della disciplina sull’offerta al pubblico di strumenti finanziari e sul contenuto del prospetto informativo. La Consob aveva contestato l’omessa indicazione, nei prospetti relativi ad aumenti di capitale del 2014, di tre gruppi di informazioni: la modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni; la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e acquisto di azioni della banca; la compravendita/illiquidità delle azioni della banca. Il ricorrente aveva proposto opposizione, respinta dalla Corte d’appello. In cassazione deduceva quattro motivi: 1) tardività della contestazione e decadenza della Consob dal potere sanzionatorio ex art. 195, comma 1, T.U.F., sostenendo che l’Autorità avesse già tutti gli elementi per accertare l’illecito mesi prima della contestazione; 2) violazione della disciplina sul prospetto e della legge n. 689/1981, sostenendo di non essere il soggetto tenuto alla predisposizione del prospetto, di aver solo firmato documenti predisposti da altri, che i prospetti fossero completi e che la Consob li avesse già esaminati senza rilievi; 3) illegittimità della quantificazione della sanzione per mancata considerazione delle condizioni economiche dell’incolpato e mancata prova, da parte della Consob, della capacità economica; 4) erronea affermazione della colpa e mancato riconoscimento della buona fede, poiché le condotte sarebbero state ideate e occultate da altri dirigenti e non vi sarebbero state segnalazioni o elementi idonei a rendere percepibile la violazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo: inammissibile nella parte in cui invocava il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione a questioni valutative e non a un fatto storico decisivo; infondato quanto alla dedotta tardività, perché il termine per la contestazione degli illeciti Consob decorre dal momento in cui l’accertamento sia stato o potesse ragionevolmente essere compiuto, e nel caso concreto la Corte territoriale aveva congruamente ritenuto necessari ulteriori acquisizioni e lo scrutinio della documentazione prima della contestazione. Ha respinto il secondo motivo, affermando che la responsabilità amministrativa per violazione dell’art. 94 T.U.F. può riguardare anche soggetti apicali della banca che, per ruolo e deleghe, avevano un dovere di informarsi e di assicurare l’effettivo funzionamento della governance; ha inoltre considerato inammissibile la censura sulla completezza dei prospetti, perché diretta a ottenere una nuova valutazione del merito. Ha rigettato il terzo motivo, osservando che il richiamo all’art. 6-bis, comma 5, lett. d), T.U.F. era inconferente perché norma non applicabile ratione temporis e che la sanzione era stata comunque determinata nel minimo-massimo edittale secondo i criteri dell’art. 11 L. n. 689/1981. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché le doglianze sulla buona fede e sull’assenza di colpa si risolvevano in contestazioni di merito e non denunciavano un vero errore di diritto; la Corte d’appello aveva, invece, accertato una piena consapevolezza dei fatti rilevanti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 94 T.U.F.
La disciplina del prospetto informativo impone la pubblicazione preventiva del prospetto e la completezza delle informazioni offerte al pubblico; la violazione può fondare sanzione amministrativa per chiunque sia coinvolto nella condotta dovuta, anche in relazione alla governance interna dell’emittente.
art. 191 T.U.F.
La sanzione amministrativa si applica a chiunque violi le disposizioni richiamate in materia di offerta al pubblico e prospetto; l’illecito ha natura ordinatoria e si collega al dovere di comportamento imposto dalla normativa di settore.
art. 195 T.U.F.
Il termine per la contestazione degli illeciti amministrativi finanziari decorre non dal mero acquisto materiale del fatto, ma dal momento in cui l’accertamento sia stato compiuto o potesse ragionevolmente compiersi, dopo la conclusione dell’attività istruttoria necessaria.
art. 195 T.U.F.
È richiamata la responsabilità solidale dell’emittente con il soggetto sanzionato.
art. 1 L. 689/1981
Viene evocata nel motivo sulla colpevolezza, ma la Corte non ravvisa violazioni derivanti dalla decisione di merito.
art. 3 L. 689/1981
La colpa amministrativa può essere esclusa solo in presenza di un errore inevitabile e di un elemento positivo idoneo a ingenerare una convinzione scusabile dell’illiceità; nel caso concreto la Corte ha ritenuto accertata la colpa.
art. 11 L. 689/1981
La sanzione pecuniaria, quando prevista entro una forbice edittale, va commisurata alla gravità del fatto, valutando elementi oggettivi e soggettivi; il giudice non deve necessariamente esplicitare in modo analitico tutti i criteri adottati.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto indicando specificamente le affermazioni in diritto della sentenza che si assumono in contrasto con le norme; non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non comprende questioni, argomentazioni o censure meramente valutative.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
La deduzione della violazione di legge in cassazione richiede la specifica indicazione del contenuto della sentenza asseritamente erroneo.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato ai fini del contributo unificato dovuto nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla sanzione, ma non è valorizzato come decisivo nella decisione.
Massime di principio
- Il termine per la contestazione degli illeciti amministrativi di vigilanza non decorre automaticamente dalla mera acquisizione materiale dei fatti, ma dal momento in cui l’autorità, esaurita l’istruttoria necessaria, sia in grado di tradurre ragionevolmente la conoscenza in accertamento; il giudice di merito deve verificare l’eventuale inerzia ingiustificata, ma tale valutazione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
- Nelle violazioni relative al prospetto informativo, la responsabilità amministrativa può riguardare anche il soggetto apicale dell’emittente che, per ruolo, deleghe e doveri di governance, avrebbe dovuto informarsi e assicurare il corretto funzionamento dei processi decisionali; non è sufficiente opporre una mera separazione formale tra redazione tecnica del documento e responsabilità sostanziale dell’organo apicale.
- La completezza del prospetto va valutata in relazione alle informazioni effettivamente necessarie a rappresentare al mercato i fatti rilevanti per la decisione di investimento; la presenza nel prospetto di informazioni generiche o parziali non esclude l’illecito se restano omessi dati decisivi sulla concreta situazione economico-finanziaria o sulle criticità del titolo.
- La buona fede o l’assenza di colpa nella responsabilità amministrativa richiedono un errore inevitabile supportato da elementi positivi esterni idonei a ingenerare una convinzione scusabile; non bastano l’assenza di segnalazioni formali o la deduzione che altri soggetti abbiano occultato le condotte.
- Quando la sanzione amministrativa è prevista entro un minimo e un massimo, la sua quantificazione spetta al giudice di merito sulla base della gravità concreta del fatto e dei relativi elementi oggettivi e soggettivi; in cassazione non è sindacabile la mera adeguatezza della misura se il giudice ha rispettato la cornice edittale e motivato in modo non illogico.
- In cassazione, il vizio di violazione di legge non può essere trasformato in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o di diversa lettura dei documenti; allo stesso modo, il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo e non rispetto a questioni o argomentazioni difensive.
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