Parere del Garante n. 573 del 16/09/2024
Parere del Garante su uno schema di regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili - 16 settembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR, sullo schema di regolamento attuativo dell’art. 27 del d.lgs. 81/2008 sulla patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri, ma subordinandolo ad alcune modifiche dell’articolo 2. Le criticità riguardano soprattutto l’accessibilità delle informazioni contenute nella patente, la formulazione troppo ampia delle categorie di soggetti legittimati all’ostensione, e la necessità di disciplinare tempi di conservazione e cancellazione dei dati. Il Garante richiede inoltre di limitare la divulgazione ai soli esiti dei provvedimenti rilevanti, per rispettare minimizzazione, esattezza e limitazione della conservazione.
Schema di regolamento sulle modalità di presentazione della domanda e sui contenuti della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili
Schema di regolamento sulla patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili
Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso parere urgente, ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy, sullo schema di regolamento ministeriale attuativo dell’art. 27, commi 3 e 5, del d.lgs. 81/2008, come modificato dal d.l. 19/2024 convertito dalla l. 56/2024. Il testo disciplina le modalità di presentazione della domanda per conseguire la patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, i contenuti informativi della patente, la sospensione, l’attribuzione e il recupero dei crediti.
Quadro normativo e finalità dello schema
La disciplina primaria prevede un sistema di qualificazione fondato su crediti e il rilascio di una patente digitale da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in presenza di determinati requisiti. Il decreto oggetto di parere serve a definire aspetti operativi e procedurali: modalità di presentazione della domanda, contenuti della patente, presupposti e procedimento per la sospensione, criteri di attribuzione dei crediti ulteriori e modalità di recupero dei crediti decurtati.
Contenuto essenziale del provvedimento esaminato
Lo schema è composto da 10 articoli e un allegato. In sintesi:
- la domanda si presenta per via telematica tramite il portale dell’INL, con requisiti comprovati mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000;
- la patente è rilasciata in formato digitale al completamento della procedura;
- nelle more del rilascio è consentito lo svolgimento dell’attività, salvo avviso contrario dell’INL;
- la patente è revocata se viene accertata definitivamente la non veridicità delle dichiarazioni rese;
- i contenuti informativi includono dati anagrafici, punteggio, provvedimenti di sospensione e decurtazione;
- l’art. 3 disciplina la sospensione cautelare nei casi di infortunio con morte o inabilità permanente imputabile al datore di lavoro, al delegato o al dirigente almeno a titolo di colpa grave;
- l’INAIL è tenuto a cooperare con l’INL fornendo le informazioni sugli eventi infortunistici;
- la patente parte da 30 crediti e può arrivare a 100;
- sono previsti crediti ulteriori per storicità dell’azienda, assenza di decurtazioni e investimenti in formazione;
- è disciplinato il recupero dei crediti decurtati per le patenti con punteggio inferiore a 15;
- sono previste regole per fusioni, trasformazioni e conferimenti d’azienda.
Valutazione del Garante
Il Garante ritiene che lo schema attui e completi il precetto legislativo, come già evidenziato anche dal Consiglio di Stato, e che nel complesso non presenti criticità di rilievo. Tuttavia, per assicurare la piena conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, individua alcune integrazioni necessarie, concentrate soprattutto sull’art. 2 dello schema.
Ostensione delle informazioni della patente: limitazione agli esiti dei provvedimenti
Il primo rilievo riguarda i contenuti informativi della patente resi accessibili ai soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2. Il comma 1 menziona anche i provvedimenti di sospensione e i provvedimenti definitivi adottati ai sensi dell’art. 27, comma 6, del d.lgs. 81/2008, cioè le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’art. 18 della l. 689/1981.
Il Garante osserva che la conoscibilità della perdurante validità della patente e della sua eventuale limitazione può giustificare l’ostensione degli esiti dei provvedimenti, ma non dell’intero provvedimento, che potrebbe contenere dati personali anche di terzi e dati appartenenti a categorie protette dagli articoli 9 e 10 GDPR. Per evitare un effetto incompatibile con il principio di minimizzazione dell’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, è richiesto di inserire alle lettere f) e g) del comma 1 dell’art. 2 la formula "esiti di".
Inoltre, per la lettera g), va chiarito se il riferimento sia all’esito del provvedimento di decurtazione oppure all’esito del provvedimento presupposto della decurtazione.
Accesso alle informazioni: elenco tassativo dei soggetti legittimati
Il comma 2 dell’art. 2 attribuisce l’accesso ai dati della patente a soggetti titolari di un interesse qualificato, elencando categorie come pubbliche amministrazioni, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, responsabili dei lavori e coordinatori per la sicurezza. Il Garante evidenzia che l’elenco è formulato in modo non tassativo e che ciò, in assenza di parametri legislativi specifici, rischia di rendere troppo discrezionale la valutazione delle richieste di ostensione.
Per questo motivo chiede che l’elenco venga reso tassativo. Inoltre, ritiene necessario che il provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, chiamato a definire le modalità di ostensione delle informazioni, sia sottoposto al parere del Garante, in modo da assicurare la conformità della disciplina al GDPR e al Codice privacy.
Conservazione, obsolescenza e cancellazione delle informazioni
Un ulteriore profilo critico riguarda la gestione temporale dei dati. Lo schema non indica con sufficiente precisione i tempi di conservazione delle informazioni sul portale, né i presupposti per la loro cancellazione quando siano divenute obsolete.
Il Garante richiama i principi di limitazione della conservazione e di esattezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. d) ed e), GDPR, e chiede che la disciplina sia integrata prevedendo:
- i tempi di conservazione delle informazioni ai fini della loro ostensibilità;
- i presupposti della cancellazione delle informazioni non più attuali.
Esito del parere e condizioni poste
Il parere è quindi favorevole, ma subordinato a condizioni precise. In particolare, il Garante richiede di modificare l’art. 2 del regolamento:
- inserendo le parole "esiti di" alle lettere f) e g) del comma 1;
- chiarendo il significato della lettera g);
- rendendo tassativo l’elenco del comma 2;
- prevedendo il parere del Garante sul provvedimento dell’INL sulle modalità di ostensione;
- disciplinando tempi di conservazione e presupposti di cancellazione delle informazioni.
In assenza di tali integrazioni, la disciplina non garantirebbe pienamente il rispetto dei principi di minimizzazione, esattezza e limitazione della conservazione previsti dal GDPR.
Punti principali
Oggetto e base normativa del parere
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto un parere urgente sullo schema di decreto ministeriale, di natura regolamentare, attuativo e integrativo dell’art. 27, commi 3 e 5, del d.lgs. 81/2008, come modificato dal d.l. 19/2024 convertito dalla l. 56/2024. Lo schema disciplina modalità di presentazione della domanda, contenuti informativi della patente, presupposti e procedimento per la sospensione, attribuzione e recupero dei crediti.
Struttura della disciplina della patente a crediti
Il provvedimento prevede la domanda telematica tramite il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il rilascio della patente in formato digitale, la possibilità di svolgere le attività nelle more del rilascio salvo diverso avviso dell’INL, la revoca in caso di dichiarazioni false e la possibilità di richiedere una nuova patente dopo 12 mesi. Sono inoltre regolati contenuti informativi, sospensione cautelare, attribuzione iniziale di 30 crediti, incremento fino a 100, recupero dei crediti decurtati e mutazioni soggettive della titolarità della patente.
Valutazione generale del Garante
Il Garante considera lo schema complessivamente privo di criticità significative e idoneo ad attuare il precetto legislativo, ma rileva che alcune disposizioni devono essere integrate per garantire piena conformità al GDPR e al Codice privacy, soprattutto con riferimento all’art. 2, commi 1 e 2, del testo esaminato.
Limitazione della divulgazione ai soli esiti dei provvedimenti
Per i contenuti informativi della patente, il Garante osserva che può essere giustificata la conoscibilità degli esiti dei provvedimenti di sospensione e dei provvedimenti definitivi richiamati dall’art. 27, comma 6, d.lgs. 81/2008, ma non la divulgazione dell’intero provvedimento, che potrebbe contenere dati personali di terzi e dati particolari o giudiziari. Per evitare violazioni del principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, chiede di inserire nelle lettere f) e g) del comma 1 dell’art. 2 la formula "esiti di".
Accesso alle informazioni e necessità di criteri tassativi
Il comma 2 dell’art. 2 consente l’accesso a soggetti titolari di un interesse qualificato, includendo in modo esemplificativo diverse categorie, tra cui pubbliche amministrazioni, RLS, RLS territoriali, responsabili dei lavori e coordinatori per la sicurezza. Il Garante ritiene che un elenco non tassativo, in assenza di parametri legislativi puntuali, rischi di rendere eccessivamente discrezionale la valutazione delle istanze e chiede quindi che l’elenco sia reso tassativo. Inoltre, richiede che il provvedimento dell’INL che definisce le modalità di ostensione sia sottoposto al parere del Garante.
Conservazione e cancellazione dei dati
Il Garante rileva che lo schema non disciplina adeguatamente i tempi di permanenza delle informazioni sul portale e i presupposti della loro cancellazione. In applicazione dei principi di limitazione della conservazione ed esattezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. d) ed e), GDPR, chiede che siano indicati, anche per relationem, i tempi di conservazione delle informazioni e i criteri per la loro rimozione quando divengano obsolete.
Esito finale del parere
Il parere è favorevole, ma con condizioni. Le modifiche richieste riguardano: l’inserimento della locuzione "esiti di" alle lettere f) e g) del comma 1 dell’art. 2; la precisazione del riferimento della lettera g); la riformulazione del comma 2 con elenco tassativo delle categorie abilitate; la previsione del parere del Garante sul provvedimento dell’INL; la disciplina dei tempi di conservazione e dei presupposti di cancellazione delle informazioni.
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