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Parere

Parere del Garante n. 538 del 12/09/2024

Parere su di una proposta di legge di modifica della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 recante “Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile” - 12 settembre 2024

Garante Privacy538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina la proposta di modifica della legge provinciale di Trento sulla mobilità sostenibile, che introduce una disciplina per il rilevamento e il trattamento dei dati relativi al traffico veicolare tramite varchi e telecamere di lettura targhe. L’Autorità ritiene lo schema sostanzialmente compatibile con la disciplina privacy, ma esprime parere favorevole con condizioni, chiedendo di precisare i riferimenti ai principi GDPR, i ruoli privacy dei soggetti coinvolti, il perimetro statistico dei trattamenti, l’indicazione delle banche dati statali interessate e la sottoposizione al Garante del regolamento attuativo.

Parere favorevole con condizioni sulla proposta di legge provinciale di Trento che introduce l’art. 11-bis sulla protezione dei dati personali nel monitoraggio del traffico veicolare

Parere sulla proposta di legge provinciale di Trento in materia di monitoraggio del traffico e protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali esamina, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy, la richiesta di parere della Provincia autonoma di Trento su una proposta di modifica della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6, relativa alla mobilità sostenibile. La proposta introduce un nuovo art. 11-bis dedicato al rilevamento, alla gestione e al trattamento dei dati personali relativi al traffico veicolare nel territorio provinciale.

Contesto e contenuto della proposta

L’iniziativa normativa si inserisce in un progetto di monitoraggio del traffico ispirato alle linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la progettazione di sistemi di monitoraggio dei flussi veicolari. Il sistema descritto prevede varchi dotati di telecamere per la lettura delle targhe, dislocati lungo i principali assi stradali, al fine di raccogliere dati sui flussi, sulle origini e destinazioni, sui percorsi e sulle caratteristiche dei veicoli in transito.

Secondo la relazione illustrativa, i dati acquisiti verrebbero successivamente anonimizzati, in quanto non sarebbe rilevante, per le finalità perseguite, la tracciabilità dei singoli veicoli. Le informazioni servirebbero a supportare le attività di programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi sulla rete stradale provinciale.

Quadro normativo richiamato

Nel motivare il proprio esame, il Garante richiama il GDPR, in particolare l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), nonché gli artt. 24 e 32, e il Codice privacy. Viene inoltre richiamato l’art. 6-bis del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, relativo ai trattamenti a fini statistici e all’anonimizzazione dei dati personali dopo la raccolta o quando non siano più necessari.

La proposta prevede che la disciplina di dettaglio sia affidata a un regolamento attuativo, chiamato a definire criteri, modalità, misure di sicurezza, tipi di rilevazioni, metodologie, dati trattati, operazioni consentite, tempi di conservazione e misure di tutela delle informazioni acquisite.

Valutazione del Garante

Il Garante ritiene che lo schema di norma non presenti particolari criticità in termini di protezione dei dati personali, ma necessita di alcune integrazioni per assicurare maggiore precisione e conformità al quadro europeo e nazionale. Il parere è quindi favorevole, ma condizionato al recepimento delle indicazioni formulate nel "Ritenuto".

Rilievi sul comma 1: principi del trattamento e basi normative

Sul comma 1, il Garante osserva che il richiamo ai principi di proporzionalità e minimizzazione deve essere corretto e completato. In particolare, la norma richiama l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), ma la lett. b) attiene alla limitazione della finalità, mentre la minimizzazione è disciplinata dalla lett. c). La disposizione va quindi riallineata ai corretti riferimenti normativi, includendo anche il richiamo agli artt. 24 e 32 del GDPR.

Rilievi sui ruoli e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti

La proposta non definisce con sufficiente chiarezza i ruoli privacy dei diversi soggetti che potranno intervenire nel trattamento, tra cui Provincia, enti locali e altri eventuali soggetti pubblici o privati. Il Garante chiede che il testo individui espressamente tali ruoli e le corrispondenti qualifiche ai sensi degli artt. 24 e seguenti del GDPR, in coerenza con i rapporti effettivi tra i soggetti coinvolti.

Rilievi sul trattamento a fini statistici e sul Programma statistico provinciale

Il comma 3 rinvia al Programma statistico provinciale per modalità e tempistiche della raccolta e del trattamento. Il Garante richiede di chiarire che le previsioni del Programma si riferiscono ai trattamenti di dati personali svolti a fini statistici e che il Programma stesso dovrà essere sottoposto al suo parere.

In questo contesto, viene ribadita la regola dell’art. 6-bis del d.lgs. 322/1989, secondo cui i dati personali devono essere resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non è più necessaria per i trattamenti statistici.

Rilievi sul comma 5: comunicazione ad altre banche dati statali

Il comma 5 consente, nel rispetto delle garanzie previste, la trasmissione dei dati ad altre banche dati statali oltre all’Archivio nazionale delle strade. Il Garante osserva che tale previsione è troppo generica e chiede di indicare in modo espresso quali siano queste banche dati, nonché le finalità specifiche delle comunicazioni. Ciò risponde alle esigenze di trasparenza e determinatezza della base normativa.

Necessità di sottoporre al Garante il regolamento attuativo

Poiché molte ulteriori specificazioni del trattamento saranno contenute nel regolamento attuativo, il Garante ritiene opportuno prevedere espressamente che anche tale atto sia sottoposto al suo parere. La richiesta mira a garantire che la disciplina di dettaglio sia coerente con i principi e le regole del GDPR e del Codice privacy.

Esito del parere

Il Garante, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. c), del GDPR, esprime parere favorevole sulla proposta di legge, subordinandolo alle seguenti condizioni:

  • riallineare, al comma 1, i riferimenti ai principi con le relative disposizioni e richiamare anche il principio di limitazione della finalità, oltre agli artt. 24 e 32 del Regolamento;
  • definire chiaramente il ruolo e la conseguente qualifica dei soggetti coinvolti nel trattamento;
  • chiarire, al comma 3, che le previsioni del Programma statistico provinciale si riferiscono ai trattamenti di dati personali svolti a fini statistici e che tale Programma va sottoposto al parere del Garante;
  • indicare, al comma 5, le "altre banche dati statali" alle quali si intende trasmettere i dati, unitamente alle finalità della comunicazione;
  • prevedere l’acquisizione del parere del Garante sullo schema di regolamento attuativo.

Punti principali

Oggetto e finalità della proposta normativa

La Provincia autonoma di Trento chiede il parere su una proposta di legge di modifica della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 sulla pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile. La nuova disposizione, l’art. 11-bis, disciplina il rilevamento, la gestione e il trattamento dei dati personali relativi al traffico veicolare nel territorio provinciale per finalità di programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi sulla rete.

Impianto del sistema di monitoraggio

Il progetto si basa su un sistema di varchi lungo gli assi principali della rete stradale provinciale, dotati di telecamere per la lettura delle targhe. I dati raccolti servono a individuare i flussi, verificare origini e destinazioni, analizzare percorsi, tipologia e classe di motorizzazione dei veicoli. La relazione illustrativa evidenzia che i dati sarebbero poi anonimizzati, poiché non rilevano i tracciati dei singoli veicoli ai fini delle finalità perseguite.

Valutazione generale del Garante

Il Garante rileva che lo schema non presenta particolari criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali, ma necessita di alcune integrazioni e precisazioni per risultare pienamente conforme al GDPR e al Codice privacy. Il parere è quindi favorevole, ma subordinato al recepimento di specifiche condizioni.

Correzione dei riferimenti ai principi del trattamento

Con riferimento al comma 1, il Garante chiede di riallineare i principi richiamati con le corrispondenti norme del GDPR. In particolare, il richiamo all’art. 5, par. 1, lett. b) non è coerente con il contenuto della disposizione, poiché tale lettera riguarda la limitazione della finalità e non la minimizzazione dei dati, che invece è prevista dalla lett. c). La norma va quindi riformulata richiamando correttamente il principio di limitazione della finalità, oltre agli artt. 24 e 32 del Regolamento.

Definizione dei ruoli privacy dei soggetti coinvolti

La proposta non chiarisce i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti nel trattamento. Il Garante chiede di specificare, in modo coerente con il GDPR e con il Codice privacy, le qualifiche rivestite da Provincia, enti locali e altri eventuali soggetti coinvolti, con riferimento alle disposizioni sugli artt. 24 e seguenti del Regolamento.

Chiarimenti sul Programma statistico provinciale

Al comma 3 deve essere specificato che le previsioni del Programma statistico provinciale riguardano trattamenti di dati personali svolti a fini statistici. Inoltre, tale Programma dovrà essere sottoposto al parere del Garante. Viene richiamata anche la regola dell’art. 6-bis del d.lgs. 322/1989, secondo cui i dati personali devono essere resi anonimi dopo la raccolta o quando non siano più necessari per i trattamenti statistici.

Indicazione delle banche dati statali e finalità della comunicazione

Per il comma 5, il Garante ritiene necessario indicare espressamente quali siano le 'altre banche dati statali' alle quali i dati potranno essere trasmessi, precisando anche le finalità di tali comunicazioni. Ciò è richiesto per ragioni di trasparenza, determinatezza e conformità della base normativa del trattamento.

Parere sul regolamento attuativo

Poiché numerosi aspetti del trattamento saranno definiti nel regolamento attuativo, il Garante ritiene opportuno prevedere che anche tale schema regolamentare sia sottoposto al suo parere, così da assicurare la piena conformità della disciplina di dettaglio al quadro normativo in materia di protezione dei dati.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionemobilità sostenibileinteroperabilità di banche datibasi giuridiche del trattamentoanonimizzazione e statistiche

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