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Parere

Parere del Garante n. 543 del 12/09/2024

Provvedimento del 12 settembre 2024

Garante Privacy543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto, predisposto da MEF, Ministero della salute e Dipartimento per la trasformazione digitale, che modifica l’art. 5-bis del decreto interministeriale 4 agosto 2017 per disciplinare meglio l’opposizione all’alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico con i dati pregressi. La modifica introduce una riapertura di trenta giorni dei termini per l’opposizione, estende la possibilità di esercizio anche ad alcune categorie prima escluse e prevede ulteriori finestre temporali per specifiche situazioni, come la riattivazione dell’assistenza al SSN e il raggiungimento della maggiore età. Il Garante prende atto che lo schema recepisce le criticità emerse nella fase applicativa e le osservazioni dell’Autorità, con aggiornamento anche degli allegati tecnici e dell’informativa.

Parere favorevole sullo schema di decreto MEF per riaprire e ampliare l’esercizio dell’opposizione all’alimentazione del FSE con i dati pregressi

Modifica dell’art. 5-bis sul FSE e opposizione ai dati pregressi

Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso parere sullo schema di decreto predisposto dal MEF, di concerto con il Ministro della salute e con il Dipartimento per la trasformazione digitale, volto a modificare l’art. 5-bis del decreto interministeriale 4 agosto 2017, come già inciso dal decreto dell’11 aprile 2024. L’intervento riguarda le modalità di esercizio della facoltà di opposizione all’alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico con i dati e i documenti clinici disponibili riferiti a prestazioni erogate dal SSN prima del 18 maggio 2020, cioè i c.d. dati pregressi.

Quadro normativo e base del parere

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e l’art. 12 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 sul FSE. Sono richiamati inoltre il decreto del Ministero della salute del 7 settembre 2023, sul quale il Garante aveva già espresso parere l’8 giugno 2023, e il decreto MEF-Ministero della salute dell’11 aprile 2024, già sottoposto a parere del Garante il 7 marzo 2024. Il parere è reso ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), GDPR e dell’art. 9, comma 7, del d.l. n. 139/2021.

Contenuto dello schema di decreto

Lo schema di modifica introduce un ulteriore periodo di trenta giorni per l’esercizio dell’opposizione, decorrente dalla data che sarà indicata con apposito avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale insieme allo schema stesso. La riapertura è pensata per consentire l’accesso al servizio anche a chi non abbia potuto esercitare l’opzione nel termine originario.

Lo schema estende inoltre la possibilità di opposizione anche alle persone con codice fiscale o codice STP che non siano più assistite dal SSN. In più, prevede che la facoltà resti esercitabile in modo differito in due casi specifici:

  • per chi riattiva l’assistenza al SSN, entro 30 giorni dalla riattivazione, recandosi alla ASL della regione di assistenza individuata come intermediaria per la presentazione dell’opposizione;
  • per i soggetti che raggiungono la maggiore età, entro 30 giorni dal compimento della stessa.

Criticità emerse nella fase applicativa

Il Garante evidenzia che, a seguito dell’avvio della procedura per l’opposizione ai dati pregressi, sono giunte numerose segnalazioni di interessati che non erano riusciti a utilizzare il servizio entro il 30 giugno 2024. Le criticità segnalate riguardavano, in particolare:

  • messaggi di errore nell’accesso alla pagina o assenza dello stato consensi;
  • impossibilità di accesso per chi non avesse prestato il consenso alla consultazione del FSE;
  • esclusione dei cittadini privi di assistenza sanitaria attiva;
  • impossibilità di utilizzo per cittadini italiani iscritti all’AIRE privi di tessera sanitaria valida, CIE o SPID;
  • disservizi nella giornata del 30 giugno, con indisponibilità del sistema.

L’Ufficio del Garante ha chiesto chiarimenti al MEF e al Ministero della salute, manifestando la disponibilità a un confronto informale per rimuovere gli ostacoli emersi e valutare una riapertura dei termini per categorie specifiche di interessati.

Valutazioni del Garante e recepimento delle osservazioni

Il Garante prende atto che lo schema di decreto recepisce le osservazioni formulate dall’Autorità in ordine alla necessità di:

  • riaprire i termini di opposizione per tutti gli assistiti, così da consentire anche a chi è stato impedito da problemi tecnici, regionali o centrali, di esercitare la facoltà per un ulteriore periodo di trenta giorni;
  • estendere la facoltà anche alle persone con codice fiscale o STP che non siano più assistite dal SSN;
  • prevedere un meccanismo di esercizio "sine die" nei casi di riattivazione dell’assistenza al SSN e per i soggetti che divengono maggiorenni, nei termini sopra indicati;
  • imporre alle ASL uno specifico obbligo di informazione verso chi riattiva l’assistenza sanitaria, indicando termini e modalità per l’esercizio del diritto;
  • aggiornare il modello di informativa e le modalità tecniche per l’esercizio dell’opposizione.

Conclusione

All’esito dell’istruttoria, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto. Il parere valorizza l’adeguamento della disciplina alle criticità applicative emerse nella fase di avvio del servizio e la conseguente maggiore effettività del diritto di opposizione dei cittadini rispetto all’alimentazione del FSE con i dati pregressi.

Punti principali

Oggetto dello schema di decreto

Lo schema, trasmesso il 7 agosto 2024, modifica l’art. 5-bis del decreto interministeriale 4 agosto 2017, come introdotto dal decreto dell’11 aprile 2024. Interviene sulle funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria per consentire l’opposizione all’alimentazione del FSE con i dati e documenti clinici generati da prestazioni SSN anteriori al 18 maggio 2020.

Contenuto delle modifiche proposte

Lo schema prevede un ulteriore periodo di trenta giorni per esercitare l’opposizione, a decorrere da una data che sarà indicata con avviso in Gazzetta Ufficiale. Estende inoltre la facoltà alle persone con codice fiscale o codice STP che non siano più assistite dal SSN. È prevista anche la possibilità di esercitare l’opposizione entro 30 giorni dalla riattivazione dell’assistenza e, per i soggetti che divengono maggiorenni, entro 30 giorni dal compimento della maggiore età.

Criticità applicative rilevate

Il Garante richiama le segnalazioni ricevute da interessati che non erano riusciti a esercitare l’opzione entro il 30 giugno 2024. Tra le principali difficoltà: errori di accesso al servizio, impossibilità per chi non avesse prestato il consenso alla consultazione del FSE, esclusione dei cittadini senza assistenza sanitaria attiva, problemi per gli iscritti all’AIRE privi di strumenti di identità digitale validi e indisponibilità del servizio in alcune ore dell’ultimo giorno utile.

Valutazione del Garante

L’Autorità prende atto che lo schema di decreto recepisce le osservazioni formulate dall’Ufficio: riapertura dei termini per tutti gli assistiti, estensione della facoltà anche a soggetti non più assistiti dal SSN, previsione di una facoltà esercitabile entro specifiche finestre temporali per chi riattiva l’assistenza o raggiunge la maggiore età, obbligo informativo in capo alle ASL e aggiornamento dell’informativa e delle modalità tecniche.

Esito del parere

Ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), GDPR e dell’art. 9, comma 7, del d.l. n. 139/2021, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto.

Come è indicizzato

Materiesanità digitalefascicolo sanitario elettronicodati sanitaribasi giuridiche del trattamentopubblica amministrazione

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