Cassazione Civile, Ordinanza n. 03268/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (vettore)
La controversia
La controversia nasce da un trasporto di merce da Genova a Tripoli. La società attrice assumeva di aver subito un danno perché, dopo la consegna della merce, non le erano state restituite le polizze di carico necessarie per incassare il corrispettivo della vendita. In primo grado il vettore aveva chiamato in causa lo spedizioniere e la venditrice della merce. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la decadenza annuale prevista dalla Convenzione di Bruxelles del 1924, come modificata, perché il giudizio era stato introdotto oltre il termine, anche considerando l’invito alla negoziazione assistita. La corte d’appello aveva confermato. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. 132/2014, sostenendo che l’invito alla negoziazione assistita non facesse decorrere soltanto il termine di trenta giorni per proporre la domanda, ma riattivasse un nuovo termine annuale di decadenza correlato al rapporto sostanziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta l’interpretazione della corte territoriale: l’art. 8 d.l. 132/2014, in combinato con l’art. 4, comma 1, non fa decorrere un nuovo termine annuale di decadenza, ma impone che, se l’invito alla negoziazione assistita è rifiutato o non accettato, la domanda giudiziale sia proposta entro il medesimo termine di trenta giorni previsto per l’accettazione o il rifiuto. Poiché nel caso concreto il giudizio era stato introdotto molti mesi dopo il rifiuto dell’invito, la decadenza era maturata. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la novità e particolarità della questione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta la violazione/falsa applicazione di norma di diritto come vizio denunciabile in cassazione.
art. 8 d.l. 132/2014
"Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati"
L’impedimento della decadenza è solo temporaneo e non determina la riapertura di un nuovo termine annuale; se l’invito è rifiutato o non accettato, la domanda va proposta entro il medesimo termine di cui all’art. 4, comma 1, cioè entro trenta giorni.
art. 4, comma 1, d.l. 132/2014
Il termine richiamato per accettare o rifiutare l’invito alla negoziazione assistita è di trenta giorni.
art. 3, paragrafo 6, Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924
Il termine previsto per le azioni relative al trasporto è qualificato come termine di decadenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una norma sulla negoziazione assistita prevede che l’invito impedisce la decadenza "per una sola volta" e che, in caso di rifiuto o mancata accettazione, la domanda va proposta entro il medesimo termine di cui all’art. 4, comma 1, il termine applicabile è quello di trenta giorni e non un nuovo termine corrispondente alla decadenza del rapporto sostanziale.
- L’interprete deve attenersi al dato letterale della disposizione, specie quando il richiamo al "medesimo termine" è espresso in modo inequivoco.
- La qualificazione di un termine come decadenziale comporta che la domanda proposta oltre il termine previsto è tardiva e improcedibile nel merito della pretesa sostanziale.
- Il richiamo a precedenti in tema di mediazione non è automaticamente estensibile alla negoziazione assistita, ove il diverso assetto procedurale giustifica una disciplina distinta del decorso dei termini.
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