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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14509/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento e confisca del Tribunale di Torino. Passera deduce l'omessa valutazione, da parte del GIP, delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. in relazione ai capi 33 e 34, lamentando che non ci sia confessione né elementi che dimostrino il suo contributo consapevole. Entrambi i ricorrenti contestano la confisca ex artt. 640-quater e 322-ter c.p., sostenendo che la misura patrimoniale ha natura sanzionatoria e che è illegittimo disporre una confisca ripartita in parti uguali quando non risulta accertato il profitto specifico di ciascun concorrente; richiamano inoltre indicazioni difensive (quota broker al 3%) e criticano le chiavi di ripartizione adottate in primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo di Passera per i limiti di impugnazione imposti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e ha ritenuto che il GIP avesse adeguatamente escluso l'evidenza di prove di innocenza. Quanto alla confisca, la Corte ha confermato la motivazione del giudice di merito che, richiamando l'orientamento della Corte a Sezioni Unite (Massini), ha spiegato di aver cercato di individuare la quota di arricchimento di ciascun concorrente ma di non poterla ricostruire in modo sufficientemente preciso; perciò si è ritenuta legittima la confisca e la ripartizione adottata. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; è rifiutata la richiesta della parte civile di liquidazione delle proprie spese in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che prevede il proscioglimento per manifesta innocenza; la Corte ha verificato che nella sentenza impugnata non risultava l'evidenza di prove di innocenza tale da imporre il proscioglimento ex art. 129

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»

    Limita le censure in cassazione delle sentenze emesse su richiesta delle parti, consentendo il controllo solo su specifici profili; ha impedito l'esame pieno delle doglianze difensive non rientranti nelle fattispecie contemplate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Rilevante alla fattispecie di frode informatica e al conseguente profitto del reato; la Corte ha ritenuto legittima la confisca del profitto anche per equivalente, purché motivata e, se non possibile l'individuazione della quota individuale, ammessa una ripartizione

  • art. 640-quater e art. 322-ter cod. pen.

    Norme richiamate in relazione agli aspetti patrimoniali e sanzionatori contestati; la Corte ha ritenuto infondata la critica sulla presunta natura esclusivamente sanzionatoria della misura che impedirebbe la confisca pari-divisione quando non sia individuabile la quota di ciascun concorrente

  • art. 416 cod. pen.

    Rilevante per l'imputazione di associazione a delinquere e per la determinazione del complessivo profitto dell'associazione rispetto ai singoli concorrenti

  • art. 110 cod. pen.

    Principio di concorso di persone nel reato utilizzato per contestare la partecipazione dei singoli ai profitti e per l'attribuzione della responsabilità

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (introduzione comma 2-bis all'art. 448 c.p.p.)

    Ha cristallizzato in norma il limite di impugnabilità in cassazione delle sentenze concordate, restringendo le materie su cui è ammissibile il controllo di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali in cassazione; la Corte ha applicato tale articolo disponendo il pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma sulla trattazione scritta; indicata nel procedimento e rilevante per la forma dell'istruttoria e discussione in cassazione

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito applica la pena su richiesta delle parti, la Cassazione interviene solo su specifici motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; molte censure di merito sono quindi inammissibili se non rientrano in quelle fattispecie
  • Per la confisca nei reati con più concorrenti la regola è l'individuazione del profitto attribuibile a ciascun partecipante; tuttavia, se la quota individuale non può essere ricostruita con sufficiente precisione, è ammessa una ripartizione equitativa secondo la giurisprudenza, purché il giudice motivi adeguatamente l'impossibilità di individuazione
  • La mera esposizione generica o rivalutativa delle prove in cassazione non è sufficiente: le doglianze devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e indicare punti di diritto o vizio specifici ammessi in cassazione
  • La qualificazione della misura patrimoniale come sanzione non è di per sé ostativa alla confisca per equivalente, se il giudice dimostra l'impossibilità di determinare la quota di profitto individuale e motiva la scelta alternativa
  • La parte civile che chiede la liquidazione delle spese in cassazione deve dimostrare di aver fornito un contributo utile alla decisione nel contraddittorio cartolare; altrimenti la richiesta può essere rigettata

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