Cassazione Penale, Sentenza n. 14509/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento e confisca del Tribunale di Torino. Passera deduce l'omessa valutazione, da parte del GIP, delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. in relazione ai capi 33 e 34, lamentando che non ci sia confessione né elementi che dimostrino il suo contributo consapevole. Entrambi i ricorrenti contestano la confisca ex artt. 640-quater e 322-ter c.p., sostenendo che la misura patrimoniale ha natura sanzionatoria e che è illegittimo disporre una confisca ripartita in parti uguali quando non risulta accertato il profitto specifico di ciascun concorrente; richiamano inoltre indicazioni difensive (quota broker al 3%) e criticano le chiavi di ripartizione adottate in primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo di Passera per i limiti di impugnazione imposti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e ha ritenuto che il GIP avesse adeguatamente escluso l'evidenza di prove di innocenza. Quanto alla confisca, la Corte ha confermato la motivazione del giudice di merito che, richiamando l'orientamento della Corte a Sezioni Unite (Massini), ha spiegato di aver cercato di individuare la quota di arricchimento di ciascun concorrente ma di non poterla ricostruire in modo sufficientemente preciso; perciò si è ritenuta legittima la confisca e la ripartizione adottata. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; è rifiutata la richiesta della parte civile di liquidazione delle proprie spese in cassazione.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che prevede il proscioglimento per manifesta innocenza; la Corte ha verificato che nella sentenza impugnata non risultava l'evidenza di prove di innocenza tale da imporre il proscioglimento ex art. 129
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
«proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»
Limita le censure in cassazione delle sentenze emesse su richiesta delle parti, consentendo il controllo solo su specifici profili; ha impedito l'esame pieno delle doglianze difensive non rientranti nelle fattispecie contemplate
art. 640-bis cod. pen.
Rilevante alla fattispecie di frode informatica e al conseguente profitto del reato; la Corte ha ritenuto legittima la confisca del profitto anche per equivalente, purché motivata e, se non possibile l'individuazione della quota individuale, ammessa una ripartizione
art. 640-quater e art. 322-ter cod. pen.
Norme richiamate in relazione agli aspetti patrimoniali e sanzionatori contestati; la Corte ha ritenuto infondata la critica sulla presunta natura esclusivamente sanzionatoria della misura che impedirebbe la confisca pari-divisione quando non sia individuabile la quota di ciascun concorrente
art. 416 cod. pen.
Rilevante per l'imputazione di associazione a delinquere e per la determinazione del complessivo profitto dell'associazione rispetto ai singoli concorrenti
art. 110 cod. pen.
Principio di concorso di persone nel reato utilizzato per contestare la partecipazione dei singoli ai profitti e per l'attribuzione della responsabilità
legge 23 giugno 2017, n. 103 (introduzione comma 2-bis all'art. 448 c.p.p.)
Ha cristallizzato in norma il limite di impugnabilità in cassazione delle sentenze concordate, restringendo le materie su cui è ammissibile il controllo di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali in cassazione; la Corte ha applicato tale articolo disponendo il pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende
art. 611 cod. proc. pen.
Norma sulla trattazione scritta; indicata nel procedimento e rilevante per la forma dell'istruttoria e discussione in cassazione
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito applica la pena su richiesta delle parti, la Cassazione interviene solo su specifici motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; molte censure di merito sono quindi inammissibili se non rientrano in quelle fattispecie
- Per la confisca nei reati con più concorrenti la regola è l'individuazione del profitto attribuibile a ciascun partecipante; tuttavia, se la quota individuale non può essere ricostruita con sufficiente precisione, è ammessa una ripartizione equitativa secondo la giurisprudenza, purché il giudice motivi adeguatamente l'impossibilità di individuazione
- La mera esposizione generica o rivalutativa delle prove in cassazione non è sufficiente: le doglianze devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e indicare punti di diritto o vizio specifici ammessi in cassazione
- La qualificazione della misura patrimoniale come sanzione non è di per sé ostativa alla confisca per equivalente, se il giudice dimostra l'impossibilità di determinare la quota di profitto individuale e motiva la scelta alternativa
- La parte civile che chiede la liquidazione delle spese in cassazione deve dimostrare di aver fornito un contributo utile alla decisione nel contraddittorio cartolare; altrimenti la richiesta può essere rigettata
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