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Sentenza

Sentenza n. 1798/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, n. 585/2017, recante condanna al pagamento di differenze stipendiali e interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza civile n. 585/2017, ritualmente notificata e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere le differenze lorde tra il trattamento stipendiale percepito e quello dovuto dal 21 novembre 2006 in base alle fasce di anzianità previste dalla contrattazione collettiva, cumulando i servizi svolti, oltre agli interessi legali. Hanno dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, che non aveva spontaneamente adempiuto, e chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur regolarmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata prova dell’adempimento da parte del Ministero. Applicando l’art. 2697 c.c., il Collegio ha ritenuto che, fornita dai ricorrenti la prova del fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., gravasse sull’Amministrazione l’onere di provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, onere non assolto anche per la mancata costituzione in giudizio. Il Ministero è stato ordinato a pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega anche a dirigenti o funzionari di altre articolazioni ministeriali, senza limiti derivanti dalle ordinarie attribuzioni interne. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell’Ufficio scolastico regionale, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, ove necessario. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 2.000 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato civile nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all’esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Una volta provato dal creditore il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, spetta all’Amministrazione dimostrare l’inefficacia del titolo o l’estinzione del diritto, inclusa l’avvenuta esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione, la prova del titolo esecutivo ritualmente notificato, del suo passaggio in giudicato, del decorso del termine previsto dalla legge e dell’inadempimento dell’Amministrazione è sufficiente a integrare il fatto costitutivo dell’azione.
  • Una volta provato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, compresa l’avvenuta esecuzione del giudicato; la mancata costituzione processuale dell’Amministrazione impedisce di ritenere provati tali fatti.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per l’intervento sostitutivo e subordinandone l’attivazione alla segnalazione del creditore circa l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
  • Il commissario ad acta esercita i poteri conferiti dal giudice senza essere vincolato dai limiti delle ordinarie attribuzioni dell’ufficio di appartenenza; può pertanto delegare l’esecuzione a un dirigente o funzionario idoneo anche appartenente a un’altra articolazione della medesima amministrazione.
  • Per dare esecuzione a una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato civile, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa individuati secondo criteri di buona amministrazione e, ove necessario, anche fondi fuori bilancio o l’istituto del pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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