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Sentenza

Sentenza n. 7237/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202408306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio del rinnovo del porto di pistola per difesa personale, disposto il 31 gennaio 2024, e note informative dei Carabinieri poste a fondamento dell’atto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato ha appellato la sentenza semplificata del TAR Calabria, Sez. I, n. 701/2024, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del porto di pistola per difesa personale, originariamente rilasciato nel 2020 e rinnovato nel 2022. Ha dedotto con un unico motivo carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S. Ha contestato entrambi i fondamenti del diniego: il bisogno di portare l’arma, sostenendo che il rischio derivava dall’attività di vigilanza e dagli spostamenti, anche notturni, presso cantieri, banche e uffici, e che risultava dai contratti prodotti; il giudizio di inaffidabilità, sostenendo che fosse stato formulato senza elementi sopravvenuti rispetto alle precedenti istruttorie. Il diniego si basava sull’assenza di prova di un bisogno grave e attuale e su controlli dei Carabinieri del 28 febbraio 2021 e del 31 agosto 2022, dai quali risultavano rapporti non occasionali con due soggetti gravemente controindicati, con precedenti per associazione mafiosa, che avevano fatto da padrini alle figlie dell’appellante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha premesso che il rilascio delle autorizzazioni di polizia comporta un’ampia discrezionalità, anche in sede di rinnovo, e che il porto d’arma non è un diritto assoluto, ma una deroga al divieto generale, subordinata a una valutazione prognostica volta a prevenire possibili abusi. Il bisogno di portare l’arma non può essere desunto automaticamente dalla natura dell’attività o della professione; tuttavia, anche assumendo che il rischio lavorativo fosse documentato, il rapporto non occasionale con i soggetti controindicati costituiva autonomamente una motivazione sufficiente a sostenere il diniego. La relazione risultava dalle controdeduzioni procedimentali dello stesso interessato: uno dei soggetti aveva battezzato la figlia nel 2014 e l’altro la secondogenita l’11 giugno 2022. In particolare, il rapporto successivo al precedente rinnovo costituiva un quid novi rispetto alla situazione già valutata; la sua significatività era rafforzata dal valore sociale e simbolico del comparaggio nel contesto considerato. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 11, 42 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Ben può quindi l’Autorità di pubblica sicurezza “..apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato” (cfr. Cons. St., sez. III, 3/06/2026, n. 4404 cit.).

    Nel valutare il rilascio o il rinnovo di un’autorizzazione al porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza può considerare discrezionalmente fatti o episodi anche non penalmente rilevanti e non imputabili al richiedente, se idonei a indicare una possibile situazione di abuso.

Massime di principio

  • Il porto di pistola per difesa personale non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi; la relativa autorizzazione presuppone una valutazione prognostica dell’autorità di pubblica sicurezza, diretta a escludere ex ante la possibilità di abuso, e implica un’ampia discrezionalità che non si esaurisce con il primo rilascio.
  • L’autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio sull’affidabilità del richiedente anche su fatti o relazioni sociali non penalmente rilevanti e non imputabili al richiedente, quando siano indicativi di una possibile possibilità di abuso dell’arma.
  • Il bisogno di portare un’arma non può essere automaticamente desunto dalla tipologia dell’attività lavorativa; inoltre, un autonomo e sufficiente elemento negativo sull’affidabilità può sostenere il diniego anche se il bisogno lavorativo fosse documentato.
  • Un elemento emerso dopo il precedente rilascio o rinnovo può costituire un quid novi idoneo a giustificare una diversa valutazione amministrativa; la significatività di una relazione sociale va apprezzata nel concreto contesto in cui si inserisce.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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