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Legge

L.R. Basilicata 10/2011

MODIFICHE ALLA L.R. DEL 3 MAGGIO 2002 N. 16 “DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI LUCANI ALL’ESTERO (1)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 10/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 10/2011 modificava l’art. 12 della L.R. n. 16/2002 sui compiti e i compensi del Presidente della Commissione dei Lucani all’Estero, prevedendo nuova disciplina per convocazioni, indennità, missioni e rimborsi. È però stata abrogata pochi mesi dopo; la versione modificata non ha quindi applicazione stabile e, in seguito, la materia è stata ulteriormente abrogata nel 2025.

Modifiche alla disciplina dei Lucani all’estero

Modifiche alla disciplina dei Lucani all’estero

La legge regionale della Basilicata n. 10 del 2011 interveniva sulla disciplina generale degli interventi in favore dei Lucani all’estero, sostituendo l’articolo 12 della L.R. n. 16/2002. Il testo aveva ad oggetto esclusivamente i compiti e il trattamento economico del Presidente della Commissione dei Lucani all’Estero.

Compiti del Presidente della Commissione

La disciplina sostitutiva attribuiva al Presidente della Commissione il compito di convocare, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

  • i congressi nazionali per l’elezione dei rappresentanti di ciascun Paese in seno alla Commissione, secondo i regolamenti applicabili;
  • le riunioni della Commissione;
  • le riunioni del Comitato esecutivo.

Il Presidente era eletto dal Consiglio regionale.

Trattamento economico e tutele

Al Presidente erano riconosciuti:

  • un’indennità pari al 20% dell’indennità lorda mensile del consigliere regionale;
  • il trattamento previsto per i consiglieri regionali per le missioni all’estero o in Italia;
  • la copertura assicurativa in uso ai membri del Consiglio regionale.

Rimborsi per missioni sul territorio regionale

Per le missioni svolte nel territorio regionale, al Presidente e ai membri della Commissione spettava il rimborso delle spese di viaggio calcolato in misura pari a un quinto del prezzo di un litro di benzina vigente per ogni chilometro di distanza stradale tra il Comune sede della Commissione e il Comune in cui si svolgeva la missione.

Per il solo Presidente, il rimborso era riconosciuto anche per il tragitto dalla residenza o dal domicilio al Comune di Potenza, sede dell’ufficio, ed era limitato a 9 giornate al mese.

Copertura finanziaria e entrata in vigore

Gli oneri derivanti dalla legge erano posti a carico dello stanziamento previsto nella U.P.B. 1.01.05 del bilancio del Consiglio regionale. La legge era dichiarata urgente ed entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Efficacia e obsolescenza

La legge è stata abrogata dall’art. 31, comma 1, della L.R. 4 agosto 2011, n. 17, pochi mesi dopo l’entrata in vigore. La stessa nota dà atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 211 del 2012, ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31 della L.R. n. 17/2011; tuttavia, per finalità pratiche e applicative, il provvedimento del 2011 risulta comunque non attuale e oggi privo di utilità operativa, anche perché la materia è stata nuovamente abrogata dalla L.R. 15 gennaio 2025, n. 11.

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