L.R. Basilicata 11/2011
“Spazi di confronto al femminile di modifica ed integrazione alla legge regionale n. 27 del 26.11.1991”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 11/2011 riforma la Commissione regionale per la parità e le pari opportunità, definendone composizione, funzioni, nomina, durata e relazione annuale. Introduce anche il coordinamento con reti e forum femminili, abroga la L.R. n. 21/1986 e dispone l’adeguamento della L.R. n. 27/1991, ancora come disciplina di base.
Commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in Basilicata
Commissione regionale per la parità e le pari opportunità in Basilicata
La legge regionale disciplina la Commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata. Il provvedimento aggiorna la legge regionale n. 27/1991, rafforzando il ruolo della Commissione come sede stabile di confronto, proposta e monitoraggio sulle politiche di pari opportunità.
Finalità e ruolo istituzionale
La Commissione è istituita per contribuire alla piena attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza e pari opportunità. Opera come luogo di confronto permanente delle culture ed esperienze femminili più significative presenti in Basilicata e interviene in ambito istituzionale, economico, sociale e culturale per individuare e rimuovere gli ostacoli che producono discriminazioni, dirette o indirette, nei confronti delle donne, comprese quelle non lavoratrici.
Attività e funzioni
La Commissione svolge un’azione ampia di impulso, studio, proposta e monitoraggio sulle politiche di genere. In particolare:
- effettua indagini e ricerche in ambito regionale, anche con altri organismi;
- formula proposte per migliorare la legislazione vigente in materia di diritti civili, scuola, formazione, lavoro, assistenza, servizi sociali, famiglia e sanità;
- esprime pareri e proposte su provvedimenti e programmi regionali rilevanti per la condizione femminile;
- interviene sulle iniziative legislative per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
- promuove la condivisione dei compiti di cura e la corresponsabilità nella coppia;
- propone una presenza paritaria delle donne nelle nomine regionali e iniziative per favorire la partecipazione femminile alla vita politica, economica e sociale;
- presenta proposte sulle politiche di pari opportunità di Regione, Province, Comuni e altri enti locali, promuovendo azioni positive pubbliche e private;
- assume informazioni e dati sull’effettiva applicazione delle norme di parità, anche con il Difensore civico e gli uffici ispettivi del Ministero del lavoro;
- monitora in modo continuativo l’attuazione della legislazione statale e regionale sulla condizione femminile nel lavoro, coordinandosi con il Consigliere di parità;
- formula proposte in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere;
- raccoglie e diffonde materiale e documentazione sulle politiche di parità, promuovendo anche il dibattito culturale sulla condizione delle donne lucane.
Reti, organismi e forme di coordinamento
La legge valorizza un sistema di relazioni tra soggetti pubblici e privati impegnati sulle pari opportunità. La Commissione:
- promuove una rete permanente tra organismi di parità, commissioni di parità, Comitati unici di garanzia di Comuni, Province, enti e aziende regionali, associazioni femminili, organizzazioni imprenditoriali e sindacali, organizzazioni cooperative e donne dei movimenti femminili dei partiti rappresentati in Consiglio regionale;
- convoca tale rete almeno due volte l’anno per acquisire progetti, proporre attività comuni e programmare iniziative territoriali;
- promuove anche un Forum tra le donne elette nei Consigli comunali, provinciali e regionale, da convocare almeno due volte l’anno per discutere e programmare progetti e iniziative comuni.
Procedura su atti e programmi regionali
I provvedimenti e i programmi regionali, provinciali e comunali che rientrano nell’ambito di interesse della Commissione le sono trasmessi d’ufficio, tramite gli organismi di parità locali se esistenti. La Commissione può inoltre chiedere di essere ascoltata dalle Commissioni consiliari regionali sui provvedimenti che ritenga incidere sulla condizione femminile.
Composizione, durata e designazione
La Commissione è costituita all’inizio di ogni legislatura, entro i termini e con le modalità previste dalla L.R. n. 32/2000, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, e dura per l’intera legislatura, comunque fino alla nomina delle nuove componenti.
È composta da 21 donne con specifica e comprovata competenza ed esperienza in materia di pari opportunità e nelle materie trattate dalla Commissione. Ne fanno parte:
- 4 rappresentanti di associazioni di donne costituite da almeno 3 anni e rappresentative a livello regionale;
- 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in sede regionale;
- 4 donne, di cui 2 in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali e 2 della cooperazione operanti nella Regione;
- 6 donne designate dal Consiglio regionale;
- le Presidenti delle Commissioni pari opportunità delle Province di Matera e Potenza;
- il Consigliere regionale di parità.
Le componenti di cui alle lettere a) e c) sono scelte tra le designazioni degli organismi più rappresentativi per numero di iscritti. Le sei componenti di nomina consiliare sono scelte tra candidature presentabili da Giunta, Presidente della Giunta, gruppi consiliari e singoli consiglieri, secondo i modi e termini della L.R. n. 32/2000, tra donne distintesi in attività scientifiche, letterarie, sociali o politiche. Ogni gruppo politico non può avere più di una rappresentanza.
Elezione della Presidente e regolamento interno
Nella prima adunanza, convocata dal Presidente del Consiglio regionale, la Commissione è presieduta provvisoriamente dalla componente più anziana e procede poi all’elezione della Presidente a scrutinio segreto. È eletta la candidata che ottiene il maggior numero di voti tra le componenti di cui alle lettere a), b), c) e d); in caso di parità si applica la regola richiamata dal regolamento interno del Consiglio regionale.
La Commissione approva inoltre, a maggioranza qualificata, un proprio regolamento interno che disciplina funzionamento, convocazioni e acquisizione di pareri e proposte dalla rete di donne nominate nei CUG provinciali e comunali e dal Forum delle donne elette.
Nomina e sostituzioni
Le domande e designazioni pervenute sono sottoposte al parere della Commissione consiliare competente. Le componenti di cui alla lettera d) sono elette dal Consiglio regionale con voto limitato pari ai due terzi delle eligende; in caso di parità è eletta la candidata più anziana.
In caso di sostituzione:
- le componenti di cui alle lettere a), b) e c) sono sostituite su nuova designazione degli organismi rappresentati;
- le componenti di cui alla lettera d) sono rieletti dal Consiglio regionale tra le domande già presentate nella fase costitutiva che abbiano ottenuto il parere favorevole della Commissione consiliare competente.
Relazione annuale
Entro il 30 settembre di ogni anno la Commissione trasmette al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione dettagliata sull’attività svolta e su quella programmata per l’anno successivo, indicando risultati raggiunti e ostacoli ancora presenti al miglioramento delle pari opportunità nella Regione. In occasione della discussione del bilancio regionale, il Presidente della Giunta illustra in Consiglio tale relazione, insieme all’attività svolta e ai programmi del governo regionale in materia.
Disposizioni abrogate e finali
La legge abroga la legge regionale 4 settembre 1986, n. 21, oltre a tutte le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina. Sono inoltre aggiunte le rubriche degli articoli relativi all’organizzazione e indennità e alle disposizioni finanziarie della legge regionale n. 27/1991, come modificata.
Applicazione territoriale
La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Basilicata e gli organi regionali e territoriali ivi operanti.
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