L.R. Basilicata 14/2011
“Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario e di particolare complessità”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Basilicata registri di patologia e di pazienti sottoposti a procedure di particolare complessità per acquisire dati utili alla programmazione sanitaria e alla ricerca. Il trattamento dei dati deve rispettare la disciplina sulla privacy e sarà definito da un regolamento regionale previo parere del Garante. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel 2011 ed è oggi sostanzialmente superata.
Istituzione di registri sanitari regionali
Istituzione di registri sanitari regionali
La legge della Regione Basilicata istituisce registri di rilevante interesse sanitario per acquisire conoscenze sui rischi per la salute e supportare la programmazione regionale degli interventi sanitari. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale e si concentra su raccolta dati, finalità di studio e garanzie privacy.
Tipologie di registri previsti
Sono previsti due tipi di registri:
- registri di patologia relativi a malattie di rilevante interesse sanitario;
- registri di pazienti sottoposti a procedure di particolare complessità.
La norma non dettaglia singole patologie o procedure, rinviando alla successiva disciplina regolamentare.
Finalità e contenuti dei dati raccolti
I registri raccolgono dati anagrafici e sanitari per finalità di studio e ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico. La funzione primaria è duplice:
- consentire la conoscenza dei rischi per la salute;
- permettere la programmazione regionale degli interventi sanitari di tutela della collettività.
Disciplina del trattamento dei dati e tutela della privacy
Il trattamento dei dati nell’ambito dei registri deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In particolare, un regolamento regionale, adottato previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, deve stabilire:
- quali dati sensibili sono trattabili;
- quali operazioni sono eseguibili;
- le specifiche finalità di ciascun registro;
- i soggetti che possono accedere ai registri e i dati conoscibili;
- le misure di sicurezza da adottare.
La legge richiama inoltre il principio di necessità previsto dal codice privacy, imponendo che i trattamenti siano limitati a quanto strettamente indispensabile.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, avvenuta il 9 luglio 2011.
Utilità attuale della disciplina
Il testo ha natura istitutiva e programmatica; la concreta operatività dipende dal regolamento regionale attuativo. Per la sua risalenza e per il carattere generale della disciplina, la legge appare oggi sostanzialmente superata rispetto alla pratica applicativa corrente, pur non emergendo dal testo un’espressa abrogazione.
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