L.R. Basilicata 15/2011
“Modifiche ed integrazioni alla l.r. 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l’assegnazione, la gestione e la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) ) già modificata dalla l.r. 1° luglio 2008, n. 14 e dalla l.r. 7 agosto 2009, n. 27”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Basilicata n. 24/2007 su assegnazione, gestione e canone degli alloggi ERP, introducendo misure per soggetti con patologie psichiatriche, criteri di assegnazione e subentro, regole per abusivi e sanatoria, e nuove disposizioni sulla vendita degli alloggi. Alcune previsioni hanno termini espressi: piani di vendita entro il 30 dicembre 2011, conclusione procedure entro il 31 dicembre 2013, manifestazione di interesse all’acquisto entro il 31 dicembre 2012.
Modifiche alla disciplina basilicata dell’edilizia residenziale pubblica
Modifiche alla disciplina regionale degli alloggi ERP in Basilicata
La legge regionale Basilicata 18 luglio 2011, n. 15 interviene in modo puntuale sulla l.r. 18 dicembre 2007, n. 24, che disciplina assegnazione, gestione, canone e alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le modifiche rafforzano il sostegno a nuclei con componenti affetti da patologie psichiatriche, aggiornano criteri di assegnazione e subentro, e ridefiniscono alcune regole sulla vendita del patrimonio ERP.
Interventi e misure per soggetti con patologie psichiatriche
Il provvedimento introduce una serie di strumenti specificamente orientati all’inclusione sociale di soggetti affetti da patologie psichiatriche:
- possono essere temporaneamente sottratti all’assegnazione, per non più di 24 mesi, gli alloggi di risulta destinati a progetti sperimentali di inclusione sociale, su proposta del Dipartimento di salute mentale delle Aziende sanitarie provinciali, con deliberazione dell’ente gestore, parere dell’ente proprietario e autorizzazione della Giunta regionale;
- le Aziende sanitarie competenti per territorio vengono inserite tra i destinatari delle comunicazioni previste, con compito di divulgazione presso i servizi socio-sanitari;
- tra i criteri di priorità/valutazione è attribuito un punteggio di 2 punti al componente affetto da patologie psichiatriche;
- per i nuclei familiari con tali componenti si applica la procedura di destinazione prioritaria prevista dalla legge, analogamente a quella prevista per altre categorie protette;
- è riservata una quota del 5% degli alloggi ERP, prima della pubblicazione del bando, a favore di nuclei con componenti affetti da patologie psichiatriche in carico ai Centri di salute mentale, su proposta dei Dipartimenti di salute mentale delle Aziende sanitarie provinciali e sentiti i Comuni interessati.
Criteri di assegnazione e adeguatezza degli alloggi
La legge aggiorna i criteri dimensionali e di priorità per l’assegnazione degli alloggi:
- viene sostituita la disciplina dell’adeguatezza numerica dell’alloggio rispetto al nucleo familiare, con una tabella basata sul numero di camere e sui posti letto disponibili;
- sono definiti i parametri delle camere: L2 come camera a due letti di superficie superiore a 14 mq e L1 come camera a un letto di superficie superiore a 9 mq;
- sono ammesse assegnazioni in deroga, solo verso lo standard immediatamente superiore o inferiore, quando non siano disponibili alloggi adeguati;
- per i nuclei con disabili riconosciuti invalidi totali e con difficoltà di deambulazione è prevista la destinazione prioritaria di alloggi al piano terra o in edifici accessibili, anche superando il limite di superficie ordinariamente previsto;
- la stessa procedura si applica ai componenti del nucleo affetti da patologie psichiatriche.
Subentro, convivenza e rapporti familiari
In materia di subentro nella domanda o nell’assegnazione, la disciplina viene ampliata:
- il subentro è riconosciuto, in deroga alla regola ordinaria, in favore di ascendenti e discendenti anche se coniugati;
- resta fermo il requisito del biennio di convivenza previsto dalla norma generale.
Occupazione abusiva e sanatoria
Le disposizioni economiche relative agli occupanti abusivi e alle procedure di regolarizzazione vengono rimodulate:
- per tutto il periodo di occupazione gli abusivi devono corrispondere un’indennità pari al doppio del canone determinato ai sensi della legge, comunque non superiore al 175% del canone base;
- nella disciplina della sanatoria, dal momento dell’occupazione fino alla presentazione della richiesta l’indennità non è più agganciata al 100% del canone base, ma è determinata secondo il criterio previsto per gli abusivi.
Vendita e alienazione degli alloggi ERP
La legge riscrive integralmente la disciplina regionale sull’alienazione degli alloggi ERP e coordina le vendite con la legge n. 560/1993:
- hanno titolo all’acquisto anche i soggetti che, in assenza di decreto di assegnazione, conducono da almeno cinque anni un alloggio ERP sulla base di regolare contratto di locazione con l’ente gestore;
- il diritto di prelazione dell’ATER competente si esercita entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta e può estinguersi con il versamento, da parte dell’acquirente, di un importo pari al 10% del prezzo di vendita determinato ai sensi della legge n. 560/1993 e rivalutato ISTAT;
- ulteriori piani di vendita, nuovi o modificativi di quelli già approvati, possono essere proposti dagli enti proprietari entro il 30 dicembre 2011;
- tutti i piani di vendita relativi alla legge n. 560/1993 scadono comunque il 31 dicembre 2013, data entro la quale devono essere definite tutte le procedure di trasferimento agli assegnatari;
- gli assegnatari compresi nei piani possono manifestare la propensione all’acquisto entro 180 giorni dalla comunicazione dell’ente proprietario o gestore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012;
- il disabile con invalidità permanente non inferiore all’80%, nonché il privo della vista, assegnatario ERP, può chiedere l’acquisto dell’alloggio dopo cinque anni dal decreto di assegnazione; lo stesso diritto è riconosciuto anche se la disabilità riguarda un familiare convivente da almeno cinque anni;
- su richiesta dell’assegnatario, l’ATER deve avviare il procedimento di vendita anche se l’abitazione non è inserita nel piano di vendita;
- la valutazione del prezzo di mercato delle unità immobiliari a uso non abitativo è demandata all’ATER competente per territorio.
Termini di applicazione e decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Diversi effetti sono però legati a termini specifici e ormai definiti nel testo:
- proposte di ulteriori piani di vendita: entro il 30 dicembre 2011;
- manifestazione di interesse all’acquisto degli assegnatari: entro 180 giorni dalla comunicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;
- conclusione di tutte le procedure di trasferimento relative ai piani di vendita: entro il 31 dicembre 2013;
- sottrazione temporanea degli alloggi di risulta per progetti sperimentali: massimo 24 mesi.
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