Cassazione Civile, Sentenza n. 34012/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento I.C.I. n. 265/2012 relativo all'anno d'imposta 2008. I ricorrenti contestavano: 1) l'integrità e la produzione dell'atto (assenza di timbri di congiunzione e numerazione sul prospetto riepilogativo), connessa al mancato rispetto del principio del contraddittorio endoprocedimentale; 2) difetto di motivazione in relazione al calcolo degli interessi e omessa pronuncia sulla specifica domanda relativa al tasso di interesse applicato; venivano altresì sollevate questioni relative alla sottoscrizione e alla notifica dell'atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per mancanza di specificazione, la censura relativa all'integrità del documento e, sotto altro profilo, infondata la doglianza in quanto l'avviso conteneva i dati catastali, le percentuali di possesso e le aliquote tali da rendere il calcolo dell'imposta verificabile con una semplice operazione matematica. Quanto alla notifica, è stata richiamata la presunzione di conoscenza dell'atto in caso di consegna del plico risultante dall'avviso di ricevimento (art. 1335 c.c.), con onere della prova a carico del destinatario che ne contesti il contenuto. L'omessa pronuncia espressa sulla questione degli interessi è stata ritenuta non viziante perché la decisione di merito implicava il rigetto anche di quella censura e l'avviso conteneva gli elementi necessari (capitale, importo degli interessi, giorni di ritardo, natura del tributo) per verificare il calcolo conformemente all'art. 1, comma 165, della L. n. 296/2006 e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna pronuncia sulle spese (parte vittoriosa non costituita) e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002, come modificato.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 360 nn. 3 e 4; art. 112; art. 360 n.5
Usati come criteri di ammissibilità e censura in cassazione (vizi di motivazione, omessa pronuncia e norme sui mezzi di impugnazione). La Corte ha ritenuto inammissibile parte della censura per carenza di specificità e ha valutato l'omessa pronuncia come implicitamente superata dalla decisione motivata.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Gli obblighi di motivazione degli atti tributari sono soddisfatti quando l'atto contiene dati (es. dati catastali, percentuali di possesso, aliquote) che permettono di ricostruire il calcolo; richiamo alla sufficienza della motivazione in rapporto alla verifica matematica dell'an e del quantum.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Principio generale di trasparenza e motivazione dei provvedimenti amministrativi: la motivazione può essere soddisfatta anche per via di elementi che consentono di risalire alla base normativa e al percorso logico-contabile, senza necessità di dettagli tecnici quando il calcolo è agevolmente verificabile.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Riferimenti alla disciplina del processo tributario e della produzione documentale; la Corte ha ritenuto che la produzione dell'atto e la sua utilizzabilità in giudizio non fossero invalidanti né richiedessero automaticamente querela di falso alla luce del complesso probatorio e dell'onere della prova.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Sull'indicazione degli interessi: se l'atto contiene gli elementi essenziali (capitale, importo degli interessi, giorni di ritardo, tributo) il calcolo degli interessi è verificabile con una semplice operazione aritmetica e la motivazione è adeguata.
Codice civile
Principio di vicinanza della prova: la consegna del plico al domicilio risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere la conoscenza dell'atto; chi contesta il contenuto del plico ha l'onere di dimostrare la diversa situazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo in caso di rigetto del ricorso in Cassazione, come modificata dalla legge richiamata.
Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (modifiche procedurali)
art. 1, comma 17 (richiamata nel testo come modificativa del DPR n.115/2002)
Richiamata per la disciplina del contributo dovuto; il riferimento è pratico e connesso alla declaratoria sulla contribuzione processuale.
Cassazione, Sez. U, n. 22281 del 14/07/2022
Giurisprudenza di legittimità secondo cui la cartella di pagamento o atto che segue un precedente atto motivato può limitarsi a richiamarlo; se è il primo atto che richiede interessi deve indicare la base normativa e la decorrenza, anche implicitamente tramite la natura del tributo indicato.
Cassazione, Sez. 5, n. 16528 del 22/06/2018
Richiamo al principio che la consegna del plico risultante dall'avviso di ricevimento presume la conoscenza dell'atto e trasferisce l'onere della prova al destinatario che ne contesti il contenuto.
Cassazione, Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018
Principio secondo cui non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la decisione di merito implicita il rigetto della domanda o eccezione proposta dalla parte.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato se contiene i dati catastali, le percentuali di possesso e le aliquote: da questi elementi il calcolo dell'imposta può risultare da semplice operazione aritmetica.
- La notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presuppone la conoscenza dell'atto (art. 1335 c.c.); chi ne contesta il contenuto deve provare che il plico era vuoto o diverso.
- L'assenza di timbri di congiunzione o numerazione su allegati non invalida automaticamente la produzione del documento in giudizio né obbliga la proposizione di querela di falso se il complesso probatorio consente la valutazione dell'atto.
- L'omessa pronuncia espressa su una specifica questione può essere considerata assorbita o implicitamente decisa quando la motivazione complessiva del giudice di merito affronti i profili sostanziali rilevanti.
- Per gli interessi moratori, se l'atto contiene capitale, importo degli interessi, giorni di ritardo e indicazione del tributo, il calcolo è verificabile matematicamente e la motivazione è adeguata; se l'atto è il primo a richiedere interessi deve consentire di individuare la base normativa e la decorrenza, anche implicitamente.
- In cassazione le censure devono essere formulate con chiarezza e specificità: argomentazioni generiche o prive di puntuale indicazione dei fatti decisivi vengono dichiarate inammissibili.
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