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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2879 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Napoli che aveva ritenuto illegittimo l'accertamento induttivo relativo all'anno 2005. L'accertamento era fondato sul rinvenimento di varie bolle di consegna firmate, per un periodo non irrilevante, da una persona diversa dal titolare dell'impresa, ritenuta dall'Ufficio un lavoratore non dichiarato. Da tale elemento erano stati ricostruiti maggiori ricavi d'impresa pari a 80.793 euro ai fini IRPEF e IVA e un maggior valore della produzione pari a 100.786 euro ai fini IRAP. L'Ufficio ha dedotto la violazione delle norme sulle presunzioni e sull'accertamento induttivo, sostenendo che anche un solo elemento presuntivo può essere sufficiente se grave e preciso, nonché l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che il fatto che una persona diversa dal titolare abbia firmato ripetutamente bolle di consegna può costituire una presunzione grave e precisa dell'esistenza di forza lavoro non dichiarata e può rendere complessivamente inattendibile la contabilità, legittimando l'accertamento induttivo anche se formalmente regolare. La CTR ha erroneamente ritenuto insufficiente il singolo elemento indiziario senza valutarne gravità e precisione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, anche per la liquidazione delle spese, affinché riesamini i fatti applicando i principi indicati dalla Corte.

Norme richiamate

  • Codice civile, articoli 2727 e 2729

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti.

    La Corte ha chiarito che il convincimento del giudice può fondarsi anche su una sola presunzione, purché dotata di gravità e precisione. Non è necessario un rapporto causale assoluto tra il fatto noto e quello ignoto, essendo sufficiente una connessione logica possibile e verosimile secondo la comune esperienza.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, comma 1, lettera d)

    Accertamento induttivo del reddito d'impresa.

    L'Amministrazione finanziaria può ricorrere all'accertamento induttivo anche quando le scritture contabili siano formalmente regolari, se risultino complessivamente ed essenzialmente inattendibili sulla base di elementi presuntivi, come la presenza di forza lavoro non dichiarata.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54, comma 2

    Accertamento delle violazioni relative all'imposta sul valore aggiunto.

    La ricostruzione presuntiva di operazioni e ricavi può rilevare anche ai fini IVA, quando gli elementi raccolti dall'Ufficio siano idonei a dimostrare maggiori operazioni imponibili.

  • Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5

    Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

    La Corte ha ritenuto fondate sia la censura relativa alla violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni, sia quella relativa all'insufficienza della motivazione della CTR.

  • Codice di procedura civile, articolo 360-bis, n. 1 e articolo 366, comma 1

    Requisiti di ammissibilità e autosufficienza del ricorso per cassazione.

    L'eccezione del contribuente è stata respinta perché i motivi di ricorso descrivevano con sufficiente precisione le parti della sentenza criticate e le ragioni delle censure.

Massime di principio

  • In materia tributaria, un singolo elemento indiziario può legittimare un accertamento presuntivo o induttivo se, valutato concretamente, è grave, preciso e coerente con la ricostruzione dell'Ufficio.
  • La firma ripetuta di documenti aziendali da parte di una persona diversa dal titolare può costituire un indizio significativo dell'esistenza di un rapporto lavorativo non dichiarato, soprattutto se si estende nel tempo e riguarda attività tipiche dell'impresa.
  • La regolarità formale della contabilità non impedisce l'accertamento induttivo quando altri elementi rendano la contabilità complessivamente inattendibile.
  • Il contribuente deve fornire una spiegazione concreta e documentata idonea a superare la presunzione dell'Amministrazione; circostanze generiche, come il rapporto di parentela o un asserito impedimento del titolare, possono non essere sufficienti.
  • Il giudice tributario non può escludere una presunzione solo perché è unica: deve verificarne gravità, precisione, collegamento logico con il fatto da provare e l'eventuale presenza di elementi contrari.
  • La cassazione con rinvio non determina automaticamente la definitività dell'imposta accertata: impone al giudice di rinvio un nuovo esame dei fatti secondo i principi stabiliti dalla Corte.

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