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Sentenza

Sentenza del 30/11/2016 n. 24384 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle quote di ammortamento relative a una bettolina, con riferimento agli anni 2005 e 2006. La società sosteneva che il bene fosse entrato in funzione già nel 2005, anche per l'addestramento del personale, e quindi che le quote fossero deducibili. L'Agenzia contestava tale circostanza. La Commissione tributaria regionale aveva inoltre ritenuto formato un giudicato interno favorevole alla società per l'annualità 2006, ritenendo che l'appello dell'Amministrazione riguardasse soltanto il 2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, stabilendo che l'appello relativo all'anno 2005 investiva il presupposto funzionale dell'ammortamento e quindi incideva anche sull'annualità 2006, senza che potesse ritenersi intervenuta acquiescenza o giudicato interno. Il secondo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. È stato rigettato il ricorso incidentale della società: pur correggendo la motivazione della CTR, la Corte ha confermato che l'onere di provare l'effettiva entrata in funzione del bene grava sul contribuente, poiché tale circostanza costituisce il presupposto per la deduzione del costo. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli, che dovrà riesaminare il merito anche per il 2006 e decidere sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 102, comma 1, del TUIR

    Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

    La deduzione dell'ammortamento decorre dall'effettiva entrata in funzione del bene, intesa come sua concreta immissione funzionale nell'attività d'impresa. Il contribuente deve provare l'esercizio nel quale tale circostanza si è verificata.

  • Art. 2697 del codice civile

    La parte che intende ottenere il riconoscimento di un diritto o di un costo deducibile deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Pertanto, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva messa in funzione del bene ammortizzabile.

  • Articoli 49 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplinano l'appello nel processo tributario. L'impugnazione deve essere interpretata verificando il suo effettivo oggetto e non può essere qualificata come limitata a una sola annualità quando investe il presupposto comune a più periodi d'imposta.

  • Articoli 324 e 329 del codice di procedura civile

    Riguardano il giudicato e l'acquiescenza. Non si forma giudicato interno su una parte della decisione quando l'appello, anche se riferito espressamente alla prima annualità, contesta il presupposto sostanziale comune alle annualità successive.

Massime di principio

  • Per dedurre fiscalmente le quote di ammortamento, il contribuente deve dimostrare non solo la proprietà o l'iscrizione contabile del bene, ma anche la sua effettiva entrata in funzione nell'esercizio indicato.
  • L'entrata in funzione richiede una concreta immissione del bene nell'economia dell'impresa; la mera idoneità astratta, l'iscrizione in un registro o una perizia di parte non sono necessariamente sufficienti se non corroborate da elementi oggettivi.
  • La perizia predisposta dal contribuente può costituire un elemento di prova, ma il suo valore è limitato quando si fonda principalmente su dichiarazioni o informazioni provenienti dalla stessa parte interessata.
  • L'onere della prova della decorrenza dell'ammortamento grava sul contribuente, anche se l'Amministrazione contesta la deducibilità del costo.
  • Quando più annualità dipendono dal medesimo presupposto, l'impugnazione dell'annualità iniziale può impedire la formazione del giudicato sulle annualità successive, anche se queste non sono state specificamente esaminate nell'atto di appello.
  • In sede di legittimità non è normalmente possibile rivalutare la sufficienza delle prove sull'effettiva messa in funzione del bene: tale valutazione appartiene al giudice di merito, salvo specifici vizi giuridici o motivazionali.

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