L.R. Abruzzo 7/2008
Modifiche alla L.R. 19 novembre 2003, n. 19 (Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale e l'incentivazione all'esodo del personale delle agenzie formative).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 7/2008 modifica la L.R. 19/2003 sugli interventi di riequilibrio e riconversione delle agenzie formative, confermando sostegni economici, incentivi all’esodo e misure per nuove assunzioni e formazione. Si applica ai licenziamenti collettivi intervenuti dall’1 gennaio 2008 e prevede anche l’ammissibilità di piani di esodo avviati dal 1° gennaio 2003.
Modifiche alla disciplina regionale sugli interventi per le agenzie formative e l’esodo del personale
Modifiche alla disciplina sugli interventi per le agenzie formative
La legge regionale Abruzzo n. 7 del 2008 interviene sulla L.R. 19 novembre 2003, n. 19, riscrivendone i principali articoli. La disciplina riguarda le agenzie formative iscritte negli elenchi regionali e gli interventi di sostegno al personale coinvolto in processi di riequilibrio, riconversione e licenziamento collettivo.
Finalità e ambito generale
La normativa persegue obiettivi di riequilibrio aziendale e riconversione produttiva delle agenzie formative, pubbliche e private, con una duplice finalità: da un lato migliorare la qualità e la funzionalità del sistema formativo regionale e favorire l’adeguamento al sistema di accreditamento e certificazione; dall’altro tutelare i lavoratori dai riflessi dei processi di riorganizzazione e dei licenziamenti collettivi.
La Regione opera sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta, valutando i programmi di riequilibrio e le istanze di sostegno dei lavoratori, certificando la qualità dei programmi e partecipando al loro finanziamento.
Tipologie di intervento
Gli interventi regionali si articolano in tre linee principali:
- sostegno e incentivo all’esodo del personale inserito in programmi di riequilibrio aziendale, riconversione produttiva o interessato da licenziamento collettivo;
- finanziamento di progetti di formazione e aggiornamento per il personale destinato alla permanenza in servizio con contratto a tempo indeterminato;
- incentivi all’utilizzazione di nuovo personale qualificato in relazione alle esigenze emerse nei programmi di riconversione.
Le misure relative all’esodo possono essere adottate anche in deroga al piano annuale, restando fermi i limiti derivanti dall’ordinamento comunitario.
Destinatari delle misure di esodo
Le misure di sostegno all’esodo si applicano al personale delle agenzie formative assunto con contratto subordinato a tempo indeterminato che abbia maturato almeno due anni di anzianità presso la stessa agenzia.
È prevista una priorità per il personale dipendente a tempo indeterminato delle agenzie formative iscritte nell’elenco regionale, che alla data del 31 dicembre 2000 risultava iscritto all’albo istituito dalla L.R. 111/1995.
Indennità e benefici economici
Al personale destinatario delle misure di esodo la Regione riconosce un’indennità omnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento di fine rapporto corrisposto dall’agenzia formativa.
Sono inoltre previsti benefici economici:
- per i lavoratori che intendano avviare un’attività individuale o associata;
- per i soggetti privati che assumano a tempo indeterminato, pieno o parziale, lavoratori delle agenzie formative, con priorità per le assunzioni destinate ad attività formative e con applicazione del relativo CCNL;
- per le amministrazioni pubbliche che assumano a tempo indeterminato, pieno o parziale, dipendenti delle agenzie formative, con priorità per le assunzioni in attività formative.
L’erogazione degli incentivi è prioritaria per chi possiede i requisiti per il prepensionamento e per chi è sottoposto a procedure di mobilità; successivamente, su richiesta, possono beneficiarne gli altri dipendenti.
La Giunta regionale definisce la misura dell’indennità e le modalità di erogazione; può anche ammettere al finanziamento piani di esodo già avviati dalle agenzie formative dal 1° gennaio 2003.
Regime temporale
La legge precisa che i benefici per i lavoratori interessati da licenziamento collettivo si applicano ai licenziamenti intervenuti a decorrere dall’1 gennaio 2008.
Resta inoltre la possibilità di finanziare piani di esodo già iniziati dal 1° gennaio 2003, secondo la deliberazione della Giunta regionale.
Disposizioni sui pagamenti e decorrenza
Ai pagamenti delle indennità si applica l’articolo 23 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
La legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 20 mag 2008L.R. Abruzzo 6/2008
- Legge · 11 giu 2008L.R. Abruzzo 9/2008
- Legge · 11 giu 2008L.R. Abruzzo 8/2008
- Legge · 27 giu 2008L.R. Abruzzo 10/2008
- Legge · 29 lug 2008L.R. Abruzzo 12/2008
- Legge · 10 mar 2008L.R. Abruzzo 2/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →