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Legge

L.R. Abruzzo 10/2008

Riordino delle Comunita' montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 10/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per l’Abruzzo il riordino delle Comunità montane, la loro natura, gli ambiti territoriali, gli organi, lo statuto, i finanziamenti e le procedure di accorpamento o scioglimento. Contiene inoltre norme transitorie e finanziarie riferite soprattutto al 2008 e abroga la precedente disciplina del 2003 e 2005.

Riordino delle Comunità montane abruzzesi

Riordino delle Comunità montane abruzzesi

La legge riorganizza le Comunità montane della Regione Abruzzo, definendone natura, perimetro territoriale, organi, regole di funzionamento e criteri di finanziamento. La disciplina è fortemente legata alla fase di prima applicazione del 2008 e ai successivi adeguamenti statutari e territoriali.

Finalità, natura e ambito territoriale

Le Comunità montane sono qualificate come unioni di Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, costituite per valorizzare le zone montane e presidiare il territorio. Esse esercitano in forma associata funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.

La Regione può individuare fino a un massimo di quindici ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità montane, con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti. Nell’individuazione devono essere considerati la rilevanza delle aree montane, la contiguità territoriale, il grado di integrazione economico-sociale, l’adeguatezza all’esercizio associato delle funzioni e la corrispondenza con gli ambiti della programmazione regionale e con gli enti parco.

Possono essere esclusi i Comuni parzialmente montani con popolazione residente in area montana inferiore al 15% della popolazione complessiva, restando comunque esclusi i capoluoghi di Provincia e i Comuni con oltre 20.000 abitanti. L’esclusione non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali previsti da fonti europee, statali e regionali.

Procedimento di concertazione e costituzione

La definizione degli ambiti territoriali avviene tramite concertazione tra Giunta regionale, Comunità montane, Comuni e associazioni regionali rappresentative degli enti locali. Il procedimento è avviato dalla Giunta, sulla base di una proposta motivata, anche su richiesta dei soggetti interessati.

I risultati della concertazione sono verbalizzati entro 45 giorni dall’avvio. La proposta concertata è poi trasmessa a ciascuna Comunità e Comune interessato, che hanno 30 giorni per osservazioni o proposte alternative. Il procedimento si chiude entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine con l’adozione della proposta da parte della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale costituisce le Comunità montane con decreto entro 30 giorni dall’esecutività della delibera consiliare di individuazione degli ambiti. Il decreto indica anche i termini per l’approvazione dei nuovi statuti e per la costituzione dei nuovi organi; in caso di accorpamento o scioglimento disciplina i rapporti successori e può nominare un commissario.

Statuto e disciplina interna

Ogni Comunità montana adotta il proprio statuto, che stabilisce l’organizzazione dell’ente, le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, le modalità di rappresentanza legale anche in giudizio e la collaborazione con le Province.

Lo statuto è approvato dall’organo rappresentativo con il voto favorevole di due terzi dei componenti assegnati. Se tale maggioranza non è raggiunta, la votazione si ripete in due sedute successive entro 30 giorni; lo statuto è approvato se ottiene per due volte la maggioranza dei componenti assegnati.

Le Comunità montane devono approvare il nuovo statuto entro 120 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio comunitario. Decorso il termine, le norme statutarie incompatibili con la legge restano prive di effetto fino all’entrata in vigore del nuovo statuto. In caso di inerzia, la Regione attiva un potere sostitutivo progressivo: richiesta di chiarimenti, diffida ad adempiere e, infine, nomina di un commissario ad acta.

Lo statuto, e anche le sue modifiche, devono essere pubblicati e affissi all’albo pretorio; l’entrata in vigore avviene dopo 30 giorni dall’affissione.

Organi della Comunità montana e loro composizione

L’ente è articolato in tre organi: consiglio, giunta e presidente.

Il consiglio comunitario è composto da sindaci, assessori o consiglieri dei Comuni membri, eletti dai rispettivi consigli entro la prima seduta successiva all’insediamento e comunque non oltre 45 giorni. Trascorso il termine, il rappresentante del Comune inadempiente è il sindaco. Ogni Comune ha un solo rappresentante, eletto a scrutinio palese. Sono previste surroghe entro 20 giorni in caso di cessazione dalla carica; la mancata surroga comporta, per il Comune inadempiente, la rappresentanza del sindaco e, se necessario, l’esercizio del potere sostitutivo regionale con commissario ad acta.

Dopo ogni tornata elettorale non ordinaria, il consiglio comunitario convalida i nuovi rappresentanti entro 10 giorni dall’acquisizione delle deliberazioni dei consigli comunali rinnovati. Le deliberazioni comunali devono essere trasmesse entro 30 giorni.

I casi di ineleggibilità e incompatibilità seguono la disciplina del TUEL per i consiglieri degli enti locali.

La giunta comunitaria è composta, compreso il presidente, da non più di tre membri se la popolazione complessiva non supera 30.000 abitanti e da non più di cinque membri se tale soglia è superata. Il presidente è eletto insieme agli altri componenti della giunta, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. L’elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta; se non riesce, si tengono due ulteriori votazioni in sedute distinte entro 60 giorni.

Se non si raggiunge la maggioranza, l’organo rappresentativo è sciolto. Analogo effetto deriva dalle dimissioni del presidente, salvo nuova elezione entro 60 giorni. La surroga dei componenti della giunta deve avvenire nella prima seduta utile; il membro uscente resta in carica fino all’elezione del successore.

Il presidente è il legale rappresentante dell’ente e può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei Comuni membri.

Scioglimento, rinnovo e poteri sostitutivi

Sono cause di scioglimento del consiglio comunitario la mancata elezione del presidente e della giunta, la rimozione/decadenza/decesso/dimissioni del presidente, le dimissioni contestuali o la decadenza di almeno la metà dei consiglieri, nonché la mancata approvazione del bilancio di previsione e della salvaguardia degli equilibri nei termini di legge.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, che nomina anche un commissario. In caso di mancata approvazione del bilancio si applica una procedura coerente con quella prevista dal decreto-legge n. 13 del 2002; il Presidente regionale provvede comunque alla nomina del commissario per la predisposizione e approvazione del bilancio, salvo diversa disciplina statutaria.

Dopo lo scioglimento, i Comuni membri devono eleggere nuovi rappresentanti entro 20 giorni, secondo le regole ordinarie.

Il rinnovo del consiglio comunitario segue la tornata elettorale ordinaria dei consigli comunali e il consiglio resta in carica fino all’insediamento del successivo.

Non sovrapposizione tra forme associative

Il Comune che fa parte di una Comunità montana non può aderire ad altre forme associative del TUEL per l’esercizio della medesima funzione o dello stesso servizio, salve le disposizioni in materia di servizio idrico integrato e rifiuti.

Le Comunità montane ridelimitate per accorpamento possono prevedere nello statuto una ripartizione funzionale del territorio in sub-ambiti per razionalizzare l’uso delle risorse umane e strumentali.

Riduzione del numero delle Comunità montane e ridelimitazione 2008

In prima applicazione la Regione deve ridurre il numero delle Comunità montane da 19 a un massimo di 15, mediante accorpamento, scioglimento o scioglimento con eventuale trasformazione in unione di Comuni, anche per incorporazione in unione già esistente. Non possono comunque far parte delle Comunità montane i capoluoghi di Provincia e i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Il procedimento di ridelimitazione mediante accorpamento è avviato dalla Giunta regionale anche su richiesta concertata delle Comunità montane, dei Comuni e delle associazioni degli enti locali, trasmessa dall’UNCEM entro il 31 agosto 2008. Le richieste devono considerare contiguità territoriale, integrazione socio-economica e requisito demografico minimo.

La proposta regionale è sottoposta alla concertazione entro il 30 settembre 2008 e approvata dalla Giunta entro il 31 ottobre 2008. Il Presidente della Giunta emana i decreti di ridelimitazione entro il 31 dicembre 2008, regolando anche i rapporti successori e quelli di personale, con salvezza dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e dei rapporti oggetto di stabilizzazione, se esistenti alla data di entrata in vigore della legge. Il decreto può nominare un commissario e fissa i termini per statuti e organi.

In caso di accorpamento la nuova Comunità montana subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle precedenti.

Scioglimento e trasformazione in unione di Comuni

Se tutti o almeno l’80% dei Comuni membri deliberano lo scioglimento, la trasformazione in unione di Comuni o l’incorporazione in un’unione già esistente, l’atto deve essere trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 agosto 2008. La Giunta ne tiene conto nella proposta di ridelimitazione.

Lo scioglimento può anche essere previsto d’ufficio nella proposta regionale, considerando popolazione, altitudine e/o marginalità dei Comuni.

Le unioni istituite o ampliate subentrano alla Comunità montana nei rapporti giuridici attivi e passivi. In caso di scioglimento senza trasformazione, subentrano i Comuni. Il Presidente della Giunta regionale dispone lo scioglimento con decreto entro il 31 dicembre 2008 e regola i rapporti successori, incluso il personale; può nominare un commissario.

Finanziamenti e criteri di riparto

La legge prevede un contributo annuo regionale alle Comunità montane per le finalità istituzionali, aggiuntivo ai fondi ordinari statali. Le risorse statali e regionali destinate a tali contributi, nonché ai finanziamenti connessi alle finalità della L.R. n. 29/1997, sono ripartite secondo criteri percentuali: 40% in parti uguali, 25% in base alla superficie montana, 25% in base all’indice di spopolamento dell’ultimo quinquennio e 10% in base alla popolazione residente in zona montana.

Le risorse derivanti da programmi UE, programmazione negoziata e progetti inseriti nei piani di sviluppo socio-economico sono ripartite secondo le rispettive discipline speciali.

Le Comunità montane devono trasmettere alla Direzione regionale competente il bilancio preventivo entro il 30 giugno e il conto consuntivo entro il 30 settembre, salvo proroghe di legge.

Regime delle indennità

Al presidente e agli assessori della Comunità montana non spetta alcuna indennità di funzione. Eventuali indennità previste dallo statuto sono a carico dei Comuni membri.

Può essere riconosciuta, se prevista dallo statuto, l’eventuale differenza tra l’indennità spettante al presidente come tale e quella spettante come sindaco; l’onere grava sui Comuni membri.

Restano fermi permessi, licenze, gettoni di presenza, rimborsi spese e le altre tutele previste dalla normativa statale sullo status degli amministratori.

Disposizioni transitorie e finanziarie

Fino all’emanazione dei decreti regionali di ridelimitazione, restano operative le Comunità montane esistenti alla data di entrata in vigore della legge, elencate nella tabella B. Le norme sulle indennità si applicano dalla data di entrata in vigore.

Per l’esercizio 2008 sono ripartite alle Comunità montane esistenti alla data di entrata in vigore della legge specifiche risorse di bilancio regionale indicate in capitoli nominativi. La Giunta approva inoltre la relazione tecnico-finanziaria prevista dalla legge statale 244/2007.

La legge quantifica in 300.000 euro per il 2008 gli oneri dell’articolato contributivo sulle Comunità montane, coprendoli con apposito stanziamento e con corrispondente incremento del capitolo di entrata e di spesa del bilancio 2008.

Sono inoltre previste altre variazioni di bilancio 2008 e la sostituzione di disposizioni finanziarie regionali relative a consorzi di bonifica, cofinanziamento di programmi, edilizia scolastica e incentivazione all’esodo.

Ulteriori modifiche legislative

La legge modifica la disciplina regionale in materia di pianificazione delle Comunità montane, fissando termini per l’esame da parte del Consiglio provinciale: 60 giorni per l’approvazione del piano, con approvazione tacita in caso di inerzia, e 30 giorni per l’adeguamento in caso di approvazione condizionata.

Vengono inoltre introdotte norme sulla vendita di immobili di proprietà delle ASL ad uso abitativo, con trattativa privata per soggetti anziani, invalidi, disabili o con reddito familiare entro 15.000 euro, oltre a regole sulla prelazione per altri conduttori/concessionari e sulla rendicontazione dei proventi da alienazione destinati al ripiano dei disavanzi sanitari.

È previsto infine un contributo straordinario di 5 milioni di euro per le infrastrutture del Campionato Europeo di Basket Femminile “Chieti 2007”, con copertura mediante economie di bilancio.

Abrogazioni ed entrata in vigore

Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore della legge, la L.R. 5 agosto 2003, n. 11 e la L.R. 29 giugno 2005, n. 26, entrambe in materia di Comunità montane.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURA.

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