Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 6/2008

Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 6/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo tutela gli olivi adulti e monumentali, istituendo un registro regionale e vietando abbattimento ed espianto salvo autorizzazione per casi specifici (morte, improduttività, eccessiva fittezza, opere pubbliche o private). Disciplina anche cessione e spostamento delle piante, con sanzioni amministrative. Alcune parti su vigilanza, finanza e altre modifiche risultano abrogate.

Tutela degli olivi adulti e disciplina di abbattimento, espianto, cessione e sanzioni in Abruzzo

Tutela degli olivi adulti e disciplina di abbattimento, espianto e cessione in Abruzzo

La legge tutela l’olivo quale elemento caratterizzante del paesaggio e dell’ambiente regionale abruzzese. La disciplina riguarda la conservazione, il recupero, l’abbattimento, l’espianto, la cessione e lo spostamento delle piante adulte di olivo nel territorio della Regione Abruzzo.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento mira a preservare la presenza degli olivi sul territorio regionale, privilegiandone la conservazione e la rigenerazione, soprattutto in loco. Le piante adulte possono essere recuperate per finalità produttive, decorative, di giardinaggio e per usi ambientali.

Registro degli alberi monumentali di olivo

È istituito presso il Dipartimento Agricoltura il “Registro degli alberi monumentali di olivo” della Regione Abruzzo. Vi sono iscritti gli olivi adulti che, anche se isolati, presentano caratteristiche di età, forma, dimensioni, rarità, valore culturale, storico o geografico, oppure una specifica connessione con manufatti tali da renderli elementi caratteristici del paesaggio.

Il registro comprende anche una sezione denominata “Paesaggi Olivetati Storici”, destinata alle formazioni di ulivo che caratterizzano specifici paesaggi rurali e che svolgono funzioni ambientali, paesaggistiche e storico-culturali, oppure costituiscono un sistema produttivo da salvaguardare.

L’istituzione e l’aggiornamento del registro avvengono su segnalazione di enti pubblici regionali, provinciali e comunali, associazioni ambientalistiche e privati. Per il primo censimento delle piante monumentali la Regione aveva previsto un progetto specifico affidato con procedure ad evidenza pubblica, con copertura finanziaria stanziata per il 2008; tale previsione è però oggi superata e non ha più rilievo operativo autonomo.

Divieto generale di abbattimento ed espianto

Nel territorio della Regione Abruzzo è vietato abbattere o espiantare alberi di olivo in qualsiasi stato vegetativo, salvo i casi consentiti dalla legge.

Autorizzazione all’abbattimento e all’espianto

I proprietari legittimi o i conduttori con consenso del proprietario possono chiedere al Dipartimento Agricoltura l’autorizzazione all’espianto o all’abbattimento di piante adulte di olivo nei seguenti casi:

  • morte fisiologica della pianta o permanente improduttività dovuta a cause non rimovibili;
  • eccessiva fittezza dell’impianto, tale da arrecare danno all’oliveto;
  • necessità di rimozione per:
    • realizzazione di opere di pubblica utilità;
    • realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
    • costruzione di fabbricati destinati a civile abitazione.

La Direzione/struttura competente, effettuati gli accertamenti necessari, rilascia l’autorizzazione per l’espianto o l’abbattimento. Restano ferme le norme fitosanitarie e gli eventuali vincoli o regolamenti speciali finalizzati alla tutela del paesaggio e dell’ambiente.

Se vengono individuati esemplari di particolare pregio e monumentalità, l’amministrazione può disporre, oltre al mantenimento nel sito di origine, anche pratiche colturali o terapeutiche per la rigenerazione, di concerto con il Servizio fitosanitario regionale.

È inoltre consentito ai proprietari o conduttori, anche senza autorizzazione preventiva, il solo abbattimento di un massimo di tre esemplari in stato di deperimento per anno, purché vi sia preventiva comunicazione all’ufficio competente e nel rispetto delle modalità stabilite dalla Regione.

Cessione, trapianto e movimentazione delle piante

I proprietari autorizzati all’abbattimento o all’espianto possono:

  • cedere piante adulte di olivo a proprietari terrieri nel territorio regionale e ad aziende vivaistiche autorizzate;
  • trapiantare le piante in altro terreno della stessa proprietà o della proprietà di parenti e affini fino al terzo grado.

La cessione è ammessa solo nei casi previsti dalla normativa unionale richiamata dal testo vigente. Lo spostamento delle piante autorizzate nello stesso appezzamento non è considerato movimentazione ai fini della disciplina fitosanitaria Xylella richiamata dalla legge.

Per il trasferimento delle piante l’azienda vivaistica interessata o il proprietario che intenda trapiantare le piante deve presentare richiesta al competente Servizio fitosanitario regionale, corredata dall’autorizzazione preventiva all’espianto o abbattimento e dagli altri elementi richiesti. Il Servizio, svolti gli accertamenti sanitari ritenuti opportuni, rilascia l’autorizzazione al trasporto.

I vivaisti devono inoltre ricoltivare gli esemplari per almeno un ciclo vegetativo, in vaso o in zolla, adottando procedure di rigenerazione, e tenere un registro di carico-scarico vidimato dal Servizio fitosanitario regionale, con indicazione di provenienza, data di espianto, data di vendita e destinazione delle piante.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni per le principali violazioni:

  • abbattimento o espianto senza autorizzazione: da 500 a 3.000 euro per ciascun esemplare, fino a un massimo di 20.000 euro;
  • cessione senza autorizzazione: da 2.500 a 15.000 euro;
  • acquisto di piante adulte di olivo provenienti dalla Regione Abruzzo senza autorizzazione: da 2.500 a 15.000 euro;
  • trasporto di piante adulte nell’ambito della stessa proprietà senza autorizzazione: da 100 a 600 euro;
  • inosservanza degli obblighi dei vivaisti relativi alla rigenerazione e al registro: da 500 a 3.000 euro.

La competenza per l’irrogazione delle sanzioni e per il relativo contenzioso è della Regione Abruzzo tramite le strutture competenti del Dipartimento Agricoltura. I proventi confluiscono nel bilancio regionale. Per quanto non previsto si applica la legge n. 689/1981; è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione.

Vigilanza

La vigilanza sul patrimonio olivicolo regionale è affidata al personale dei comuni, delle province e degli uffici regionali preposti ai controlli. La previsione che attribuiva funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria a specifici dipendenti provinciali e agli ispettori fitosanitari è stata abrogata.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

Dall’entrata in vigore della legge non si applicano più le disposizioni del DPGR 9 febbraio 1995, n. 59 sull’abbattimento delle piante di olivo.

Restano valide le autorizzazioni all’abbattimento già rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge ai sensi del DPGR 59/1995 e del decreto luogotenenziale n. 475/1945. I proprietari già autorizzati possono cedere le piante oggetto dell’autorizzazione secondo le regole oggi previste per la cessione.

Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme statali e dell’Unione europea vigenti in materia, nonché gli eventuali vincoli o regolamenti speciali compatibili con la legge regionale.

Disposizioni successive non più vigenti

Il testo consolidato riporta anche modifiche a norme su demanio marittimo, riprogrammazione di somme e integrazione della finanziaria regionale 2008; tali articoli risultano abrogati e non hanno più utilità applicativa attuale. La legge resta oggi rilevante soprattutto per la disciplina abruzzese di tutela, abbattimento, espianto, cessione e sanzioni relative agli olivi adulti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.