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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1724

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1724 della Commissione del 22 settembre 2021 relativo all'approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Miniș» (DOP)]

Normativa europea32021R1724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica dell’Unione al disciplinare della DOP "Miniș", nell’ambito della disciplina UE del settore vitivinicolo. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Romania, l’ha pubblicata per consentire eventuali opposizioni e, non essendo pervenute dichiarazioni di opposizione, ha proceduto all’approvazione. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare della denominazione di origine protetta "Miniș" nel settore vitivinicolo.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Miniș" (DOP) e, più in generale, alla procedura di approvazione delle modifiche dell’Unione ai disciplinari delle DOP/IGP nel settore vitivinicolo. L’atto produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda la modifica del disciplinare già oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non contiene deroghe settoriali o territoriali ulteriori rispetto al perimetro della DOP interessata.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Miniș"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1724 della Commissione approva una modifica dell’Unione al disciplinare della denominazione di origine protetta "Miniș" nel settore vitivinicolo. L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2019/33 per le modifiche dei disciplinari di DOP e IGP, e si fonda sull’esito positivo della fase di pubblicazione e opposizione.

Base giuridica e iter procedurale

La Commissione indica come base giuridica il regolamento delegato (UE) 2019/33, in particolare l’articolo 15, paragrafo 2, nonché il regolamento (UE) n. 1308/2013, richiamato in relazione agli articoli 97, 98, 99 e 105. La domanda di approvazione della modifica è stata trasmessa dalla Romania ai sensi dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/33.

La Commissione ha poi pubblicato la domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel termine utile non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del medesimo regolamento; di conseguenza, la modifica può essere approvata conformemente all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Miniș" (DOP). Il regolamento non riproduce il contenuto tecnico della modifica, limitandosi a recepirne l’approvazione a livello dell’Unione.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Miniș" (DOP), ai sensi dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/33.

Iter procedurale e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda trasmessa dalla Romania, ha pubblicato la richiesta di modifica conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, non essendo pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98, ha approvato la modifica ai sensi dell’articolo 99 del medesimo regolamento, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

Entrata in vigore e natura vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasettore vitivinicolodenominazioni di origine protettaindicazioni geografiche protetteorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

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