Regolamento (UE) 2021/1699
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1699 della Commissione del 22 settembre 2021 che modifica l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 introducendo un nuovo modello di certificato sanitario per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni. L’intervento si rende necessario per allineare la disciplina dei sottoprodotti di origine animale al nuovo quadro della sanità animale introdotto dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/687. È previsto un periodo di applicazione differita, con efficacia dal 17 ottobre 2021, per consentire l’adeguamento degli Stati membri e degli operatori.
Modifica il modello di certificato sanitario dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate.
Ambito di applicazione
Si applica ai movimenti, all’interno dell’Unione, di partite di sottoprodotti di origine animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal regolamento (UE) n. 142/2011, quando provengono da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché, in alternativa, da misure speciali temporanee o misure di emergenza adottate dalla Commissione. La modifica riguarda gli operatori, gli stabilimenti e i veterinari ufficiali che rilasciano e utilizzano il certificato sanitario accompagnatorio; non introduce esclusioni generali ulteriori, ma si riferisce ai soli sottoprodotti di origine animale oggetto delle condizioni sanitarie specifiche previste nel nuovo modello.
Modifica del certificato sanitario per sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1699 della Commissione interviene sul regime dei sottoprodotti di origine animale per adeguarlo al nuovo quadro europeo di sanità animale. La finalità è aggiornare il modello di certificato sanitario previsto dal regolamento (UE) n. 142/2011, in coerenza con il regolamento (UE) 2016/429 e con il regolamento delegato (UE) 2020/687, in modo da disciplinare i movimenti di partite provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per prevenire e controllare determinate malattie elencate.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, che costituisce la normativa quadro in materia di sanità animale, e sul regolamento (CE) n. 1069/2009, relativo ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Nei considerando viene richiamato anche il fatto che la direttiva 92/119/CEE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/429 a decorrere dal 21 aprile 2021. In tale contesto, il regolamento delegato (UE) 2020/687 disciplina la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate e, all’articolo 22, paragrafo 5, prevede che i sottoprodotti di origine animale provenienti da una zona soggetta a restrizioni debbano essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 del regolamento modifica l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011. Più precisamente, nell’allegato VIII, capo III, viene aggiunto un nuovo punto 7 che introduce il modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni.
Il certificato comprende informazioni sanitarie essenziali, tra cui:
- numero di riferimento del certificato;
- numero di riferimento locale;
- dichiarazione del veterinario ufficiale circa l’origine dei sottoprodotti e le condizioni di detenzione o abbattimento degli animali;
- indicazione della malattia di categoria A o della malattia emergente pertinente;
- destinazione finale o trattamento autorizzato.
Il modello contempla varie situazioni operative:
- sottoprodotti ottenuti da animali detenuti abbattuti ai fini della prevenzione e del controllo di una malattia di categoria A, o di una malattia emergente, con destinazione a trasformazione, incenerimento o coincenerimento;
- sottoprodotti ottenuti da animali detenuti non abbattuti, ma presenti in stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni, con possibilità di spostamento solo nel rispetto delle condizioni fissate dall’autorità competente;
- sottoprodotti ottenuti da animali selvatici di specie elencate trovati morti o abbattuti ai fini della prevenzione e del controllo di una malattia di categoria A, anch’essi destinati a specifici trattamenti.
Destinazioni e trattamenti richiamati nel certificato
Il nuovo modello rinvia alle modalità di gestione già previste dal regolamento (UE) n. 142/2011, incluse le trasformazioni, i trattamenti e le lavorazioni disciplinati dai relativi allegati. In particolare, sono menzionati:
- i metodi da 1 a 5 dell’allegato IV, capo II;
- l’insilaggio di sottoprodotti ottenuti da animali acquatici secondo l’allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera K;
- la trasformazione o il trattamento secondo gli allegati X, XI o XIII;
- la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi;
- la trasformazione in compost o biogas ai sensi dell’allegato V, capo III, sezione 1.
Raccordo con il regime delle restrizioni sanitarie
Il considerando centrale chiarisce che, in presenza di zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di malattie di categoria A, o in caso di misure di emergenza o misure speciali temporanee di controllo, i movimenti dei sottoprodotti devono rispettare le condizioni stabilite dalla normativa pertinente. Il certificato deve quindi attestare non solo l’origine e la natura del materiale, ma anche la conformità alle prescrizioni dell’autorità competente o agli atti della Commissione che disciplinano la specifica situazione epidemiologica.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 17 ottobre 2021. La Commissione sottolinea anche la necessità di un periodo transitorio per consentire l’adeguamento di Stati membri e operatori alle nuove regole sui movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011
L’articolo 1 dispone l’inserimento, nell’allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, di un nuovo punto 7 contenente il modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate.
Contenuto del nuovo modello di certificato sanitario
Il certificato è rilasciato da un veterinario ufficiale e richiede l’indicazione di dati di riferimento e informazioni sanitarie. Il modello copre diverse ipotesi: sottoprodotti ottenuti da animali detenuti abbattuti per la prevenzione e il controllo di una malattia di categoria A o di una malattia emergente; sottoprodotti ottenuti da animali detenuti non abbattuti ma provenienti da stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni; sottoprodotti ottenuti da animali selvatici di specie elencate trovati morti o abbattuti ai fini della prevenzione e del controllo di una malattia di categoria A. Il certificato indica anche le possibili destinazioni o trattamenti consentiti, tra cui i metodi da 1 a 5, incenerimento, coincenerimento, trasformazione o trattamento secondo gli allegati pertinenti del regolamento (UE) n. 142/2011, produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia e trasformazione in compost o biogas.
Rinvii al quadro normativo sulla sanità animale
Il modello richiama il regolamento (UE) 2020/687 per le malattie di categoria A e le zone soggette a restrizioni, nonché le misure di emergenza adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429. Le note del certificato precisano inoltre che le condizioni specifiche di spostamento devono essere quelle previste dall’atto giuridico pertinente o dalle istruzioni approvate e rese pubbliche dall’autorità competente.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 17 ottobre 2021. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 22 set 2021Regolamento (UE) 2022/25
- Regolamento · 22 set 2021Regolamento (UE) 2022/76
- Regolamento · 22 set 2021Regolamento (UE) 2021/1707
- Regolamento · 22 set 2021Regolamento (UE) 2021/1723
- Regolamento · 22 set 2021Regolamento (UE) 2021/1724
- Regolamento · 21 set 2021Regolamento (UE) 2021/1696
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →