Regolamento (UE) 2022/25
Regolamento delegato (UE) 2022/25 della Commissione del 22 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i metodi di misurazione dei fattori K di cui all’articolo 15 di tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce criteri tecnici uniformi per misurare alcuni fattori K del regime prudenziale delle imprese di investimento introdotto dal regolamento (UE) 2019/2033. In particolare chiarisce come calcolare AUM, CMH, ASA, COH e DTF, riducendo il rischio di doppio conteggio e assicurando coerenza tra categorie di attività, ordini e strumenti finanziari. Le regole incidono soprattutto su gestione discrezionale e non discrezionale, servizi svolti tramite agenti collegati, criteri di valutazione al fair value e determinazione del nozionale dei derivati.
Norme tecniche di regolamentazione che precisano i metodi di misurazione dei fattori K previsti dal regolamento (UE) 2019/2033 per le imprese di investimento.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033, ai fini del calcolo dei fattori K del rischio per il cliente (RtC) e del rischio per l’impresa, in particolare AUM, CMH, ASA, COH e DTF. Rileva anche per i servizi e le attività svolti tramite agenti collegati registrati per conto dell’impresa, nonché per determinate operazioni connesse a servizi di investimento e attività elencate nella direttiva 2014/65/UE. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.
Norme tecniche di misurazione dei fattori K per le imprese di investimento
Il regolamento delegato (UE) 2022/25 integra il regolamento (UE) 2019/2033 precisando, in modo uniforme per l’Unione, i metodi di misurazione di alcuni fattori K utilizzati nel regime prudenziale delle imprese di investimento. La finalità è assicurare coerenza applicativa, evitare doppi conteggi e chiarire il trattamento di talune attività e operazioni, in particolare per AUM, CMH, ASA, COH e DTF.
Contesto normativo e obiettivi
Il testo si inserisce nel quadro dei requisiti prudenziali introdotti dal regolamento (UE) 2019/2033 e, come emerge dai considerando, risponde all’esigenza di precisare aspetti non sufficientemente dettagliati nel regolamento base. In particolare, la Commissione chiarisce il trattamento di attività svolte tramite agenti collegati, di servizi accessori di consulenza, della valutazione al fair value, nonché delle modalità di misurazione di ordini, operazioni a pronti e derivati.
Fattori K del rischio per il cliente: inclusioni ed esclusioni
Ai fini del rischio per il cliente (RtC), l’articolo 1 impone di includere negli importi rilevanti per AUM, CMH, ASA e COH anche i servizi e le attività svolti da agenti collegati registrati per agire per conto dell’impresa di investimento. La scelta riflette il principio secondo cui tutte le attività effettivamente svolte dall’impresa devono essere considerate nella misurazione del rischio.
Per l’AUM, l’articolo 2 esclude gli importi relativi ai servizi accessori di cui all’allegato I, sezione B, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. Tuttavia, se l’impresa presta servizi nell’ambito di accordi non discrezionali consultivi di carattere continuativo a un soggetto finanziario che effettua la gestione discrezionale del portafoglio, tali importi restano inclusi nell’AUM. La disciplina mira a distinguere servizi di consulenza accessoria e attività che, per effetto del loro collegamento funzionale alla gestione, devono essere rilevate.
Misurazione dell’AUM
L’articolo 3 disciplina la misurazione dell’AUM totale mensile nella gestione discrezionale del portafoglio. Il calcolo comprende il valore degli strumenti finanziari al fair value secondo i principi contabili applicabili; gli strumenti con fair value negativo sono considerati al valore assoluto. È inoltre incluso il contante, con l’esclusione degli importi già coperti dal CMH, così da evitare sovrapposizioni tra fattori K.
Misurazione del CMH e coordinamento con l’ASA
L’articolo 4 stabilisce che il CMH si misura sulla base dei saldi utilizzati per le riconciliazioni interne e dei valori risultanti dai documenti contabili dell’impresa. Il regolamento privilegia quindi fonti interne affidabili, riducendo l’eccessivo ricorso a segnalazioni esterne.
L’articolo 5 prevede che l’ASA totale giornaliero includa il valore di tutti gli strumenti finanziari dei clienti salvaguardati e gestiti, calcolato al fair value secondo i principi contabili applicabili. Il CMH è espressamente escluso dall’ASA, per evitare un doppio conteggio di importi già rilevati a fini prudenziali.
Misurazione del COH: esecuzione, ricezione e trasmissione degli ordini
Gli articoli 6 e 7 disciplinano il COH distinguendo tra esecuzione degli ordini e ricezione e trasmissione degli ordini. Nel primo caso, l’ordine è incluso quando l’impresa riceve conferma dell’esecuzione e il prezzo è noto. Se l’impresa esegue un ordine ricevuto da un’altra impresa di investimento, l’ordine è conteggiato nel totale relativo all’esecuzione e non in quello relativo alla ricezione e trasmissione.
Nel secondo caso, l’ordine ricevuto e trasmesso è incluso nel COH quando viene trasmesso a un’altra impresa di investimento o a un broker esecutivo. Sono esclusi gli ordini ricevuti e trasmessi se l’impresa riunisce due o più investitori per un’operazione tra loro, come nelle operazioni di finanziamento societario o private equity. Quando l’ordine non contiene un prezzo, l’impresa utilizza il prezzo di mercato alla data di trasmissione; gli interessi di acquisto e vendita riuniti per gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione non sono inclusi nel COH.
Operazioni a pronti e derivati nel COH
L’articolo 8 qualifica come operazioni a pronti, ai fini del COH, le operazioni aventi a oggetto titoli trasferibili, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo e opzioni negoziate in mercati. Per le opzioni negoziate in mercati, la misurazione si basa sul premio dell’opzione utilizzato per l’esecuzione.
L’articolo 9 stabilisce che, per i derivati, l’importo nozionale è determinato secondo l’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033. La regola assicura uniformità con la misurazione del TCD e coerenza tecnica nell’applicazione del quadro prudenziale.
Misurazione del DTF
La sezione 2 estende la logica sopra descritta al rischio per l’impresa, in particolare al DTF di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2019/2033. L’articolo 10 riproduce la disciplina sulle operazioni a pronti, includendo titoli trasferibili, strumenti del mercato monetario, quote di OIC e opzioni negoziate in mercati, con valorizzazione del premio per queste ultime.
L’articolo 11 rinvia ancora una volta all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 per il calcolo del nozionale dei derivati, in modo da mantenere coerenza tra DTF e TCD.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Inclusione delle attività svolte tramite agenti collegati
Ai fini dei fattori K del rischio per il cliente (articolo 16 del regolamento (UE) 2019/2033), l’impresa di investimento deve includere in AUM, CMH, ASA e COH gli importi relativi ai servizi e alle attività svolti da agenti collegati registrati per agire per suo conto (articolo 1).
Esclusione degli accordi consultivi non discrezionali accessori dall’AUM
L’AUM non comprende gli importi relativi ai servizi accessori di cui all’allegato I, sezione B, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. Se però l’impresa presta servizi nell’ambito di accordi non discrezionali consultivi di carattere continuativo a un soggetto finanziario che effettua la gestione discrezionale del portafoglio, gli importi relativi a tali accordi vanno inclusi nell’AUM (articolo 2).
Criteri di misurazione dell’AUM nella gestione discrezionale
La misurazione dell’AUM totale mensile include il fair value degli strumenti finanziari secondo i principi contabili applicabili; gli strumenti con fair value negativo sono considerati al valore assoluto; il contante è incluso salvo gli importi già coperti dal CMH (articolo 3).
Misurazione del CMH
Il CMH si basa sui saldi usati per le riconciliazioni interne dell’impresa e sui valori contenuti nei documenti contabili dell’impresa di investimento (articolo 4).
Misurazione dell’ASA e coordinamento con il CMH
L’ASA totale giornaliero comprende il valore di tutti gli strumenti finanziari dei clienti salvaguardati e gestiti, valutati al fair value secondo i principi contabili applicabili; non include il CMH per evitare sovrapposizioni (articolo 5).
Regole sul COH per l’esecuzione degli ordini
Nel caso di esecuzione di ordini, il COH include l’ordine quando l’impresa riceve conferma dell’esecuzione e il prezzo è noto. Se l’impresa esegue un ordine ricevuto da un’altra impresa di investimento, esso va incluso nel totale degli ordini misurati ai fini dell’esecuzione e escluso da quello relativo alla ricezione e trasmissione (articolo 6).
Regole sul COH per la ricezione e trasmissione degli ordini
L’ordine ricevuto e trasmesso è incluso nel COH quando viene trasmesso a un’altra impresa di investimento o a un broker esecutivo. Sono esclusi gli ordini ricevuti e trasmessi quando l’impresa riunisce due o più investitori per un’operazione tra loro, come nelle operazioni di finanziamento societario o private equity. Se l’ordine non indica un prezzo, si usa il prezzo di mercato alla data di trasmissione; gli interessi di acquisto e vendita riuniti per gestire MTF o OTF non si includono nel COH (articolo 7).
Operazioni a pronti ai fini di COH e DTF
Per COH e DTF sono considerate operazioni a pronti quelle aventi a oggetto titoli trasferibili, strumenti del mercato monetario, quote di OIC e opzioni negoziate in mercati. Per le opzioni negoziate in mercati si utilizza il premio dell’opzione impiegato per l’esecuzione (articoli 8 e 10).
Derivati ai fini di COH e DTF
Per i derivati, ai fini sia del COH sia del DTF, l’importo nozionale del contratto è determinato conformemente all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 (articoli 9 e 11).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 12).
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 22 set 2021Regolamento (UE) 2022/76
- Regolamento · 22 set 2021Regolamento (UE) 2021/1699
- Regolamento · 22 set 2021Regolamento (UE) 2021/1707
- Regolamento · 22 set 2021Regolamento (UE) 2021/1723
- Regolamento · 22 set 2021Regolamento (UE) 2021/1724
- Regolamento · 21 set 2021Regolamento (UE) 2021/1696
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →