Regolamento (UE) 2021/1204
Regolamento delegato (UE) 2021/1204 della Commissione del 10 maggio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/856 per quanto riguarda le procedure di presentazione delle domande e di selezione nel quadro del fondo per l’innovazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica il quadro procedurale del fondo per l'innovazione per rendere più rapida la selezione dei progetti e l'assegnazione del sostegno. Introduce, accanto alla procedura in due fasi, una procedura di presentazione delle domande in un'unica fase e consente che l'assistenza allo sviluppo del progetto sia concessa anche sotto forma di assistenza tecnica, non solo di sovvenzione. Adegua inoltre le regole sui contenuti degli inviti, sulla selezione dei progetti, sui progetti su piccola scala, sulla comunicazione alla Commissione e sul piano di condivisione delle conoscenze.
Modifica le procedure di presentazione delle domande, selezione e assistenza allo sviluppo dei progetti nel quadro del fondo per l'innovazione, introducendo una procedura in un'unica fase e l'assistenza tecnica.
Ambito di applicazione
Si applica ai progetti e ai promotori che partecipano agli inviti a presentare proposte nell'ambito del fondo per l'innovazione istituito dal regolamento delegato (UE) 2019/856, nel quadro della direttiva 2003/87/CE. Riguarda in particolare la raccolta delle domande, la selezione dei progetti, l'assistenza allo sviluppo dei progetti e le regole applicabili anche ai progetti su piccola scala. Si applica in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, senza esclusioni territoriali specifiche.
Modifica delle procedure del fondo per l'innovazione
Il regolamento delegato (UE) 2021/1204 interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/856, che disciplina il funzionamento del fondo per l'innovazione nel quadro del sistema europeo di scambio delle quote di emissione. La modifica è adottata sulla base dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE e risponde all'esigenza di accelerare il passaggio dalla candidatura all'assegnazione del sostegno, senza rinunciare alla valutazione della qualità e della maturità dei progetti.
Razionale della riforma
I considerando evidenziano che la procedura originaria in due fasi, pur riducendo gli oneri amministrativi nella prima fase, allungava i tempi tra presentazione e finanziamento. L'esperienza del primo invito a presentare proposte, caratterizzato da un numero elevato di domande relative a progetti a maturità diversa, ha mostrato la necessità di un sostegno più tempestivo ai progetti pronti e di una maggiore rapidità anche in funzione della ripresa economica e della mobilitazione di investimenti nelle tecnologie pulite.
Ambito della modifica normativa
Le modifiche incidono sui meccanismi di presentazione delle domande, sui criteri e sulle fasi di selezione, sulla disciplina dei progetti su piccola scala, sull'assistenza allo sviluppo dei progetti e sugli obblighi di informazione verso la Commissione e gli Stati membri. Il regolamento non istituisce un nuovo fondo, ma aggiorna la procedura operativa del fondo per l'innovazione già previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/856.
Presentazione delle domande: procedura in una o due fasi
L'articolo 9, paragrafo 2, è modificato per richiedere che ciascun invito a presentare proposte indichi espressamente se si applica una procedura in una fase o in due fasi e dettagli le informazioni e la documentazione da allegare alla domanda. In caso di progetti su piccola scala soggetti a procedura semplificata, l'invito deve anche fissare le regole specifiche di tale procedura e della relativa selezione.
L'articolo 10 mantiene la procedura in due fasi, composta da:
- manifestazione di interesse, con descrizione delle caratteristiche chiave del progetto e degli elementi relativi a efficacia, innovazione e maturità ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
- domanda completa, con descrizione dettagliata del progetto e tutta la documentazione giustificativa, incluso il piano di condivisione delle conoscenze.
Accanto a ciò, viene introdotta la procedura in una fase: il promotore presenta direttamente una domanda completa, senza passaggio preliminare di manifestazione di interesse. La Commissione può scegliere, di volta in volta, quale procedura applicare quando pubblica gli inviti.
Selezione dei progetti
Il titolo dell'articolo 12 è adattato per riferirsi alla sola procedura in due fasi e viene soppresso il paragrafo 6. Per la procedura in una fase viene introdotto l'articolo 12 bis, che disciplina in dettaglio la selezione.
In base all'articolo 12 bis:
- l'organo esecutivo valuta l'ammissibilità di ciascun progetto ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE;
- individua i progetti che soddisfano i criteri di selezione dell'articolo 11 e li valuta e classifica sulla base di tutti i criteri di selezione;
- effettua il confronto dei progetti sia all'interno dello stesso settore sia con progetti di settori diversi;
- al termine, predispone un elenco dei progetti preselezionati.
L'articolo 12 bis, paragrafo 3, disciplina i casi in cui un progetto soddisfi i criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), e, se applicabile, quello di cui al paragrafo 2, ma non il criterio di maturità di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c). In tali casi, l'organo esecutivo valuta se il progetto abbia il potenziale per soddisfare tale criterio dopo un ulteriore sviluppo e, se sì, può assegnare assistenza allo sviluppo del progetto oppure proporne l'assegnazione alla Commissione.
L'articolo 12 bis, paragrafo 4, impone che alla Commissione siano trasmessi l'elenco dei progetti preselezionati e, se del caso, la proposta di assistenza allo sviluppo, con una serie di informazioni minime molto dettagliate sui progetti, sui costi e sugli impatti attesi.
Sulla base di tali informazioni, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, adotta la decisione di assegnazione e, se opportuno, redige un elenco di riserva.
Progetti su piccola scala
Il nuovo articolo 12 ter prevede una deroga espressa agli articoli 12 e 12 bis per consentire ai progetti su piccola scala l'applicazione di una procedura specifica di selezione. Il regolamento non dettaglia nel testo modificativo il contenuto di tale procedura, rinviando alla disciplina specifica prevista nel quadro del fondo.
Assistenza allo sviluppo del progetto
L'articolo 13, paragrafo 2, è modificato in senso ampliativo: l'assistenza allo sviluppo del progetto può essere attribuita dalla Commissione o dall'organo esecutivo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, o dell'articolo 12 bis, paragrafo 3, non solo come sovvenzione, ma anche come assistenza tecnica. La modifica è funzionale a sostenere progetti promettenti ma non ancora pienamente maturi, facilitandone l'ulteriore sviluppo.
Rapporti con la Commissione e gli Stati membri
L'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), viene aggiornato per includere tra le informazioni comunicate agli Stati membri l'elenco dei progetti preselezionati, compreso l'elenco di riserva, e l'elenco dei progetti proposti per l'assistenza allo sviluppo del progetto prima dell'assegnazione del sostegno. Il paragrafo 4 impone inoltre alla Commissione di riferire agli Stati membri sull'andamento dell'attuazione del regolamento, con particolare riferimento all'attuazione delle decisioni di assegnazione.
Condivisione delle conoscenze
L'articolo 27, paragrafo 4, viene riformulato per richiedere ai promotori di indicare nel piano di condivisione delle conoscenze, trasmesso con la domanda completa, informazioni dettagliate sulle azioni programmate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 27. Si rafforza così il contenuto informativo del piano e il legame tra progetto finanziato e diffusione delle conoscenze.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Introduzione della procedura di domanda in una fase
L'articolo 10, come modificato, mantiene la procedura in due fasi (manifestazione di interesse e domanda completa) ma consente anche una procedura in un'unica fase, nella quale il promotore presenta direttamente una domanda completa. La Commissione può scegliere, al momento della pubblicazione degli inviti a presentare proposte, tra la procedura in due fasi e quella in una fase.
Contenuto degli inviti a presentare proposte
L'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), richiede che l'invito specifichi se si applica una procedura in una o due fasi e indichi in modo dettagliato le informazioni e la documentazione da presentare. La lettera f) prevede, per i progetti su piccola scala soggetti a procedura semplificata e procedura specifica di selezione, la disciplina delle relative regole.
Nuova procedura di selezione per la procedura in una fase
Sono inseriti gli articoli 12 bis e 12 ter. L'articolo 12 bis disciplina la selezione dei progetti presentati in una fase: l'organo esecutivo valuta l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, predispone l'elenco dei progetti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 11, li valuta e classifica comparandoli sia con progetti dello stesso settore sia con progetti di altri settori, quindi redige un elenco di preselezionati.
Assistenza allo sviluppo del progetto anche come assistenza tecnica
L'articolo 13, paragrafo 2, viene modificato per prevedere che l'assistenza allo sviluppo del progetto, assegnata dalla Commissione o dall'organo esecutivo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, o dell'articolo 12 bis, paragrafo 3, possa assumere la forma di sovvenzione o di assistenza tecnica.
Trasmissione alla Commissione e decisione di assegnazione
L'articolo 12 bis, paragrafo 4, specifica il contenuto minimo della comunicazione alla Commissione: conferma di ammissibilità e selezione, dettagli di valutazione e classificazione, costi complessivi e costi pertinenti in euro, importo del sostegno richiesto, quantità previste di emissioni evitate, energia prodotta o stoccata, CO2 da stoccare e forma giuridica del sostegno richiesto. Il paragrafo 5 prevede che la Commissione, previa consultazione degli Stati membri ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, adotti la decisione di assegnazione e, se opportuno, un elenco di riserva.
Progetti su piccola scala
L'articolo 12 ter stabilisce che, in deroga agli articoli 12 e 12 bis, ai progetti su piccola scala può essere applicata una procedura specifica di selezione.
Informazione agli Stati membri e monitoraggio
L'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), estende la comunicazione agli Stati membri includendo l'elenco dei progetti preselezionati, l'elenco di riserva e l'elenco dei progetti proposti per l'assistenza allo sviluppo del progetto prima dell'assegnazione del sostegno. Il paragrafo 4 impone alla Commissione di riferire agli Stati membri sull'andamento dell'attuazione del regolamento, in particolare sull'attuazione delle decisioni di assegnazione.
Piano di condivisione delle conoscenze
L'articolo 27, paragrafo 4, richiede che i promotori dei progetti forniscano nel piano di condivisione delle conoscenze, trasmesso ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, informazioni dettagliate sulle azioni programmate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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