Regolamento (UE) 2024/1865
Regolamento (UE) 2024/1865 del Consiglio, del 29 giugno 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo ampio le misure restrittive dell’UE contro la Bielorussia, recependo le nuove decisioni PESC del 29 giugno 2024. Vengono estesi i divieti di esportazione, transito, importazione e prestazione di servizi, con particolare attenzione a beni a duplice uso, beni di lusso, oro, diamanti, petrolio greggio, prodotti energetici e tecnologie sensibili. Il testo introduce inoltre nuove clausole contrattuali anti-riesportazione, obblighi rafforzati di dovuta diligenza, regole sullo svincolo doganale, misure sui trasporti stradali e una disciplina più articolata su autorizzazioni, deroghe e segreto professionale.
Modifica del regime sanzionatorio dell’UE nei confronti della Bielorussia, con ampliamento dei divieti su beni, tecnologie, servizi, trasporti, oro, diamanti e misure anti-elusione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori dell’Unione, alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti al regolamento (CE) n. 765/2006, nonché alle autorità competenti degli Stati membri. Riguarda esportazioni, importazioni, transiti, prestazione di servizi, investimenti e congelamento di fondi/risorse economiche in relazione alla Bielorussia, ai beni/tecnologie elencati negli allegati e ai soggetti che agiscono per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia. Sono previste numerose esclusioni, deroghe e autorizzazioni per fini umanitari, medici, diplomatici, di manutenzione in aree oggetto di locazione, di sicurezza/approvvigionamento critico, di cessazione del business per disinvestimento e per alcuni effetti personali e veicoli in circostanze specifiche. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri; diverse disposizioni operano dal 1° luglio 2024, dal 2 agosto 2024, dal 2 ottobre 2024 o dal 2 gennaio 2025, a seconda del tema.
Regolamento (UE) 2024/1865 del Consiglio: misure restrittive in considerazione della Bielorussia
Il regolamento modifica in modo esteso il regolamento (CE) n. 765/2006 per adeguarlo alla decisione (PESC) 2024/1864 del 29 giugno 2024. L’intervento si inserisce nel quadro delle misure restrittive dell’Unione in risposta alla situazione in Bielorussia e al suo coinvolgimento nell’aggressione russa contro l’Ucraina, con l’obiettivo di ridurre le entrate del regime, limitare la disponibilità di beni e tecnologie sensibili e contrastare l’elusione.
Ambito applicativo e struttura delle misure
Il regolamento incide su esportazioni, importazioni, transito, prestazione di servizi, investimenti, congelamento di fondi e obblighi di compliance degli operatori dell’Unione. Le misure riguardano persone fisiche e giuridiche, entità e organismi in Bielorussia, soggetti che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, nonché operatori dell’Unione che commerciano con paesi terzi e che potrebbero favorire la riesportazione verso la Bielorussia. Restano previste numerose eccezioni per usi umanitari, medici, diplomatici, per la sicurezza informatica, per la continuità di taluni servizi essenziali e per operazioni di disinvestimento entro termini definiti.
Definizioni e coordinamento con altri atti dell’Unione
All’articolo 1 del regolamento originario vengono aggiornate alcune definizioni, tra cui quella di "impresa di trasporto su strada" e quella di "autorità competenti". Viene inoltre introdotta la definizione di "settore dell’energia", che comprende attività di prospezione, produzione, distribuzione ed estrazione di combustibili fossili, raffinazione, liquefazione del gas naturale, nonché costruzione e fornitura di impianti e tecnologie per la generazione di energia elettrica, escluso il nucleare civile. Il regolamento richiama più volte il regolamento (UE) 2021/821 sui beni a duplice uso e il regolamento (UE) n. 258/2012 per le armi da fuoco.
Divieti su beni, tecnologie e servizi verso la Bielorussia
Il blocco delle esportazioni viene rafforzato su molteplici categorie: beni a duplice uso, beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico bielorusso, beni in grado di rafforzare le capacità industriali del Paese, beni per l’uso nei settori aeronautico e spaziale, beni di lusso e apparecchiature per la navigazione marittima. Parallelamente sono vietati numerosi servizi alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai soggetti collegati: servizi contabili, auditing, consulenza fiscale, consulenza amministrativo-gestionale, pubblicità, ricerche di mercato, prove e controlli tecnici, architettura e ingegneria, consulenza giuridica e informatica, oltre alla fornitura di software gestionale e di progettazione/fabbricazione industriale. Per ciascun blocco, il regolamento prevede deroghe mirate, spesso soggette ad autorizzazione dell’autorità nazionale competente.
Transito attraverso la Bielorussia
Una delle novità più rilevanti è il divieto di transito attraverso il territorio bielorusso di molte categorie di beni esportati dall’Unione, così da ridurre il rischio di elusione. Il divieto riguarda in particolare beni a duplice uso, armi da fuoco, beni dell’allegato V bis, beni e tecnologie dell’allegato XIX, beni per la navigazione marittima, beni aeronautici/spaziali e beni idonei a rafforzare il settore industriale bielorusso. In diversi casi il regolamento consente autorizzazioni limitate per scopi diplomatici, di sicurezza informatica, di manutenzione o per specifiche finalità civili e umanitarie, purché non emergano rischi di uso militare finale.
Importazioni vietate: petrolio, oro, diamanti e altri beni generatori di entrate
Il regolamento amplia il perimetro delle importazioni vietate includendo prodotti minerari, petrolio greggio, oro, diamanti e beni aggiuntivi che consentono alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrata. Per il petrolio greggio vengono fissate scadenze specifiche: il divieto generale è accompagnato da una disciplina transitoria per contratti conclusi prima del 1° luglio 2024, con notifiche alla Commissione entro il 23 luglio 2024 e, per le operazioni una tantum a breve termine, entro 10 giorni dal completamento. Per oro e diamanti il divieto si applica ai prodotti originari della Bielorussia, esportati dalla Bielorussia o, per i diamanti, anche transitati nel territorio bielorusso. Sono previste eccezioni per usi diplomatici, beni personali, veicoli in casi specifici, prestiti culturali e operazioni di disinvestimento.
Beni di lusso e prodotti ad alta priorità
L’articolo 1 octies bis vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni di lusso dell’allegato XXV sopra determinate soglie di valore, in linea generale superiore a 300 EUR per articolo, salvo diversa indicazione. La disciplina copre anche gioielli, orologi, articoli di pelletteria, apparecchi elettronici e veicoli di valore elevato. Inoltre, per i prodotti comuni ad alta priorità e per i beni sensibili di cui all’articolo 8 octies, l’esportatore deve imporre contrattualmente la clausola di esclusione della Bielorussia e predisporre rimedi adeguati in caso di violazione.
Settore energia, raffinazione e infrastrutture industriali
Il regolamento introduce divieti specifici sugli investimenti nel settore energetico bielorusso, incluse acquisizioni di partecipazioni, nuovi finanziamenti, creazione di joint venture e servizi di investimento collegati. Vietata anche l’esportazione di beni e tecnologie idonei alla raffinazione del petrolio e alla liquefazione del gas naturale, salvo deroghe per urgenze ambientali o umanitarie. Sono presenti, inoltre, autorizzazioni per usi civili nucleari e per l’approvvigionamento energetico critico dell’Unione.
Trasporto su strada e rischio di elusione
Le norme sul trasporto terrestre vengono irrigidite: è vietato il trasporto di merci nell’Unione da parte di imprese bielorusse e, dal 2 agosto 2024, anche da parte di imprese dell’Unione stabilite dopo l’8 aprile 2022 e detenute per almeno il 25 % da soggetti bielorussi, salvo specifiche esclusioni. È inoltre proibito il trasporto con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Bielorussia anche se trainati da autocarri di altro Paese. Le imprese devono comunicare il proprio assetto proprietario all’autorità nazionale competente su richiesta.
Autorizzazioni, deroghe e disinvestimento
Il regolamento disciplina in modo dettagliato le autorizzazioni rilasciabili dalle autorità competenti degli Stati membri. Le deroghe riguardano, tra l’altro, usi medici e farmaceutici, scopi umanitari, manutenzione in aree oggetto di locazione, sicurezza delle capacità nucleari civili, approvvigionamento energetico critico, sostegno alle vittime di disastri, progetti open source, attività della società civile e funzionamento delle missioni diplomatiche. Una parte importante del testo è dedicata al disinvestimento: fino al 31 dicembre 2024 possono essere autorizzate vendita, fornitura, trasferimento o importazione di taluni beni, e la prestazione di alcuni servizi, se strettamente necessari per uscire dal mercato bielorusso o liquidare attività, a condizione che i beni fossero già fisicamente in Bielorussia prima dell’entrata in vigore dei divieti e che non vi siano fondati motivi per ritenere un uso militare finale.
Regole doganali e svincolo delle merci
Per garantire certezza del diritto, il regolamento introduce una disciplina sullo svincolo doganale delle merci che si trovano fisicamente nell’Unione e che sono state presentate in dogana prima dell’entrata in vigore del divieto o prima della data di applicabilità del divieto stesso. Le autorità doganali possono svincolare le merci, ma non se esistono fondati motivi di sospettare elusione e non possono autorizzarne la riesportazione verso la Bielorussia. È richiesto che i pagamenti collegati siano coerenti con le finalità del regime sanzionatorio.
Anti-elusione, trasparenza e cooperazione tra autorità
Il divieto di elusione viene formulato in termini più rigorosi, includendo anche la partecipazione a operazioni in cui il soggetto sa che il proprio comportamento può avere come obiettivo o risultato l’elusione e accetta tale possibilità. Gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi informazioni su applicazione, violazioni, sanzioni, migliori pratiche e casi di elusione, anche attraverso il sistema elettronico previsto dal regolamento (UE) 2021/821. È inoltre previsto un obbligo di collaborazione informativa per le persone fisiche e giuridiche che vengano a conoscenza di elementi utili all’attuazione del regolamento, con attenzione alla riservatezza delle comunicazioni avvocato-cliente.
Sanzioni, confisca e autodenuncia
L’articolo 9 viene riscritto per rafforzare l’obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni anche penali, se opportuno, effettive, proporzionate e dissuasive. Il legislatore dell’Unione richiede altresì misure di confisca dei proventi delle violazioni. La disciplina riconosce come possibile circostanza attenuante l’autodenuncia spontanea, completa e tempestiva della violazione, in linea con la direttiva (UE) 2024/1226.
Allegati e categorie merceologiche interessate
Gli allegati vengono ampiamente aggiornati e ristrutturati. Tra i principali, figurano l’allegato V bis sui beni e tecnologie soggetti a restrizioni rafforzate, l’allegato XIV bis sul divieto di transito, l’allegato XVIII sui beni che rafforzano le capacità industriali bielorusse, l’allegato XXVII sui beni che diversificano le entrate del Paese, l’allegato XXIX su oro e diamanti e l’allegato XXX sui prodotti comuni ad alta priorità. Le liste includono beni industriali, elettronici, chimici, energetici, aeronautici, navali, automobilistici, ottici, software e tecnologie di produzione, riflettendo un approccio ampio e selettivo orientato sia al contenimento delle capacità economiche della Bielorussia sia alla prevenzione delle riesportazioni verso la Russia.
Disposizioni principali
Definizioni e aggiornamento dell’impianto normativo
Vengono modificate definizioni chiave, tra cui quella di "impresa di trasporto su strada", e introdotta la nozione di "settore dell’energia". È inoltre estesa l’individuazione dei soggetti collegati a violazioni del divieto di elusione e rafforzata la disciplina sul segreto professionale per i documenti del Consiglio, della Commissione e dell’Alto rappresentante relativi all’attuazione e alla prevenzione dell’elusione.
Divieti su beni e tecnologie militari, a duplice uso e sensibili
Sono rafforzati i divieti di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione e transito attraverso la Bielorussia di armi da fuoco, beni e tecnologie a duplice uso, beni e tecnologie che rafforzano il settore militare, della difesa e della sicurezza, beni idonei a rafforzare le capacità industriali bielorusse, beni per il settore aeronautico/spaziale e macchinari ulteriori. Sono introdotte o ampliate deroghe e autorizzazioni per usi medici, umanitari, diplomatici, di manutenzione e per alcune attività civili, con termini transitori fino al 2 agosto 2024, 2 ottobre 2024 o 2 gennaio 2025 a seconda del bene e del contratto.
Divieti di transito
È vietato il transito in Bielorussia di numerose categorie di beni esportati dall’Unione, inclusi beni a duplice uso, beni dell’allegato V bis, beni e tecnologie dell’allegato XIX, beni per la navigazione marittima, beni aeronautici/spaziali e armi da fuoco, con deroghe specifiche per determinati usi, missioni diplomatiche, sicurezza informatica, manutenzione di aree soggette a locazione e autorizzazioni caso per caso.
Importazioni vietate: minerali, petrolio, oro, diamanti e beni che generano entrate
Viene esteso il divieto di importazione, acquisto o trasferimento di prodotti minerari, del petrolio greggio dell’allegato XXIII, dell’oro degli allegati XXI e XXII, dei diamanti e dei prodotti che li contengono dell’allegato XXIX, nonché di altri beni dell’allegato XXVII che permettono alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrata. Sono previste deroghe limitate per beni personali, veicoli in circostanze specifiche, missioni diplomatiche, cooperazione culturale e operazioni di disinvestimento entro il 31 dicembre 2024 o per taluni contratti preesistenti fino al 2 ottobre 2024.
Servizi vietati
È vietata la prestazione alla Bielorussia, al suo governo, agli enti pubblici e ai soggetti che agiscono per loro conto di servizi contabili, di auditing, fiscali, di consulenza amministrativo-gestionale, pubblicitari, di ricerca di mercato e sondaggi, tecnici di prova e analisi, architettura e ingegneria, consulenza giuridica e informatica, nonché la vendita/fornitura di software gestionale e software di progettazione e fabbricazione industriale dell’allegato XXVI. Sono previste eccezioni per difesa in giudizio, accesso alla giustizia, attività umanitarie, cooperazione culturale, open source, rappresentanze diplomatiche, approvvigionamento energetico critico, infrastrutture critiche e specifici servizi di telecomunicazione e sicurezza informatica.
Trasporto su strada
Sono introdotte restrizioni al trasporto di merci nell’Unione da parte di imprese di trasporto su strada bielorusse e di imprese dell’Unione di proprietà bielorussa per almeno il 25 %, inclusi i casi con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Bielorussia. Le imprese devono comunicare l’assetto proprietario su richiesta dell’autorità competente; sono previste eccezioni per talune situazioni, compresi cittadini con doppia cittadinanza o con permesso di soggiorno in uno Stato membro.
Clausola di esclusione della Bielorussia e dovuta diligenza
Gli esportatori devono inserire nei contratti con controparti di paesi terzi, per beni sensibili e prodotti comuni ad alta priorità, un divieto di riesportazione in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. Dal 2 gennaio 2025, per i prodotti comuni ad alta priorità, gli operatori devono adottare misure di due diligence e controlli interni per individuare e mitigare i rischi di esportazione o riesportazione verso la Bielorussia, estesi anche alle entità di loro proprietà o sotto il loro controllo al di fuori dell’Unione.
Congelamento dei beni, soggetti designati e barriera societaria
Sono ampliati i criteri per l’inserimento negli elenchi di persone ed entità soggette al congelamento dei fondi. È inoltre introdotta una deroga per autorizzare lo svincolo di fondi o la prestazione di servizi, se strettamente necessari alla certificazione o valutazione di una barriera che elimini il controllo della persona designata su entità non listate dell’Unione e ne impedisca ogni beneficio economico.
Anti-elusione, cooperazione informativa e segreto professionale
La norma sul divieto di elusione viene allineata all’interpretazione della Corte di giustizia, includendo anche chi accetta consapevolmente il rischio che la propria partecipazione possa agevolare l’elusione. Gli Stati membri devono scambiarsi informazioni su autorizzazioni, violazioni, sanzioni e migliori prassi, oltre a trasmettere alla Commissione le informazioni rilevanti e le sanzioni irrogate. È inoltre disciplinato il trattamento riservato dei documenti relativi all’attuazione delle misure restrittive.
Sanzioni nazionali, confisca e autodenuncia
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche penali ove opportuno, e adottare misure idonee a garantirne l’applicazione. Le norme nazionali possono considerare attenuante l’autodenuncia spontanea, esaustiva e tempestiva della violazione. È inoltre richiesto di prevedere adeguati provvedimenti di confisca dei proventi delle violazioni.
Allegati e disciplina transitoria del disinvestimento
Sono modificati o sostituiti numerosi allegati del regolamento (CE) n. 765/2006, con aggiornamento degli elenchi di beni, tecnologie, software e paesi interessati. È introdotta una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2024 per consentire il disinvestimento o la liquidazione di attività commerciali in Bielorussia, con autorizzazioni condizionate e obbligo di notifica tra Stati membri e Commissione entro due settimane.
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