Regolamento (UE) 2024/1857
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1857 della Commissione, del 28 giugno 2024, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2024/1695 e (UE) 2024/1790 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale la mappa unionale delle restrizioni applicabili alla peste suina africana, sostituendo integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche riflettono nuovi focolai, miglioramenti della situazione epidemiologica e la necessità di adeguare le zone di protezione, sorveglianza, infette e soggette a restrizioni per evitare la diffusione della malattia e ridurre le perturbazioni degli scambi. Sono altresì abrogate le decisioni di esecuzione (UE) 2024/1695 e (UE) 2024/1790, ormai sostituite dalla nuova disciplina. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, aggiornando le zone soggette a restrizioni e infette nell’Unione e abrogando due decisioni di esecuzione provvisorie sulla Germania e la Bulgaria.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed è rilevante per le autorità competenti, gli operatori del settore suinicolo, i detentori di suini domestici e selvatici e, più in generale, per i movimenti di animali e prodotti di origine animale interessati dalle zone soggette a restrizioni. Riguarda gli Stati membri o le aree degli Stati membri elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594, con aggiornamento delle delimitazioni in Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Cechia, Croazia, Svezia, Romania, Estonia, Ungheria e altri territori indicati. Sono esclusi i territori non menzionati negli allegati modificati; il testo non introduce nuove misure generali fuori dalle zone elencate, ma aggiorna la classificazione territoriale in base all’evoluzione epidemiologica.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1857: aggiornamento delle zone per la peste suina africana
Il regolamento, adottato il 28 giugno 2024 dalla Commissione, aggiorna la disciplina unionale delle misure speciali di controllo della peste suina africana contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L’intervento è motivato dalla necessità di adeguare rapidamente le delimitazioni territoriali alla situazione epidemiologica in continua evoluzione, in modo da limitare la diffusione della malattia e ridurre le perturbazioni degli scambi intra-UE ed extra-UE.
Base giuridica e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale, in particolare l’articolo 71, paragrafo 3, e l’articolo 259, paragrafo 1. Nei considerando viene spiegato che la peste suina africana colpisce suini detenuti e selvatici e che le misure di controllo si innestano nel quadro del regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplina la risposta ai focolai di malattie di categoria A, e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, che classifica le malattie per categoria.
Ambito delle misure e logica delle zone
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce le zone soggette a restrizioni I, II e III, nonché le aree elencate nell’allegato II in caso di focolaio in suini selvatici o detenuti in aree precedentemente indenni. Il nuovo regolamento sostituisce interamente gli allegati I e II di tale atto, tenendo conto di nuovi focolai e della valutazione del rischio nelle aree circostanti. Le zone vengono definite per Stati membri e, spesso, per singole province, comuni, distretti o porzioni di territorio delimitate da infrastrutture stradali, ferroviarie o confini amministrativi.
Principali modifiche territoriali
Germania
Per la Germania, il regolamento riflette due situazioni distinte. Da un lato, la zona soggetta a restrizioni istituita nel Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore a seguito di un focolaio in suini detenuti viene inserita nell’allegato II, parte B. Dall’altro, la zona infetta del Land Assia, derivante da un focolaio in suini selvatici in area precedentemente indenne, viene inserita nell’allegato II, parte A. Le due decisioni provvisorie adottate dalla Commissione nel giugno 2024 sono quindi abrogate.
Bulgaria
Per la Bulgaria, la situazione di Plovdiv risulta migliorata nei suini detenuti, ma la malattia permane nei cinghiali. Il regolamento sopprime quindi le aree della contea di Plovdiv dall’allegato II, parte B, e le riclassifica come zone soggette a restrizioni II nell’allegato I del regolamento 2023/594.
Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia
Una parte molto ampia del provvedimento riguarda il riesame delle delimitazioni in questi Stati membri a seguito di nuovi focolai in suini selvatici o detenuti. In particolare:
- in Grecia, alcune aree passano da una categoria all’altra, con rafforzamento o estensione delle zone di restrizione in Macedonia e Tracia, Epiro, Tessaglia e altre unità regionali;
- in Italia, sono aggiornate le delimitazioni in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Lazio, Sardegna, Calabria, Basilicata e Campania, con particolare attenzione a nuovi focolai in suini selvatici o detenuti;
- in Lettonia e Lituania, le aree vengono adeguate sia per i suini detenuti sia per i selvatici;
- in Polonia, le zone sono ricalibrate in numerosi voivodati, con inserimento di nuove zone soggette a restrizioni e di nuove zone infette;
- in Slovacchia, le zone I e II vengono ridefinite in numerosi distretti, anche in relazione a aree precedentemente indenni.
Allegato I: zone soggette a restrizioni I, II e III
L’allegato I elenca in modo analitico le zone soggette a restrizioni I, II e III per ciascuno Stato membro interessato. Le delimitazioni sono molto dettagliate e, nei casi più complessi, individuano singoli comuni, frazioni, sezioni catastali, distretti o aree delimitate da strade, autostrade, linee ferroviarie, fiumi o confini amministrativi. Le zone sono calibrate sulla base della situazione epidemiologica locale e del livello di rischio di ulteriore diffusione.
Tra i criteri richiamati nei considerando, la Commissione evidenzia che le modifiche devono tener conto:
- della situazione epidemiologica nelle aree interessate e nel restante territorio dello Stato membro;
- del rischio di ulteriore diffusione della malattia;
- degli orientamenti scientifici della Commissione e degli Stati membri sulla definizione geografica delle zone per la PSA;
- delle norme internazionali WOAH e delle motivazioni fornite dalle autorità nazionali.
Allegato II: aree infette e zone di protezione/sorveglianza
L’allegato II contiene due categorie principali. La parte A riguarda le aree istituite come zone infette a seguito di focolai in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne; la parte B riguarda le aree istituite come zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, a seguito di focolai in suini detenuti in uno Stato membro o in area precedentemente indenne.
Nel testo allegato compaiono, in particolare, aree della Polonia con una scadenza di applicazione specificata per il 24 luglio 2024, e aree della Germania con diverse scadenze, tra cui il 23 agosto 2024, il 7 settembre 2024 e il 16 settembre 2024, in relazione alla zona di protezione e alla zona di sorveglianza nei pressi di Pasewalk e ad alcune aree dell’Assia e della Renania-Palatinato.
Effetti pratici per operatori e autorità
Per gli operatori del settore suinicolo, il regolamento comporta l’applicazione immediata delle restrizioni connesse alle zone riclassificate o di nuova delimitazione, in particolare per i movimenti di animali, prodotti di origine animale e altre attività soggette alle misure della normativa sanitaria. Per le autorità nazionali, il provvedimento conferma la necessità di mantenere le misure di controllo, sorveglianza e contenimento in base all’andamento dei focolai e agli aggiornamenti della mappa unionale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea l’urgenza dell’intervento, proprio perché la situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana è descritta come altamente dinamica.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. In tal modo vengono ridefinite le zone soggette a restrizioni I, II e III e le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, sulla base dell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana.
Abrogazione delle decisioni provvisorie sulla Germania
L’articolo 2 abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2024/1695 e (UE) 2024/1790, adottate per misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania. Le relative aree e misure vengono assorbite e sostituite dalla nuova disciplina contenuta negli allegati aggiornati.
Entrata in vigore immediata
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criteri epidemiologici e urgenza dell’intervento
Nei considerando la Commissione richiama la base giuridica del regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 71, paragrafo 3, e l’articolo 259, paragrafo 1, e motiva l’intervento con la dinamica della situazione epidemiologica. Le modifiche delle zone si fondano sui focolai recenti, sul rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti sulla PSA della Commissione e degli Stati membri e sulle norme WOAH, con esigenza di applicazione rapida per evitare perturbazioni degli scambi.
Aggiornamenti territoriali principali per Stati membri colpiti
Il regolamento ridisegna numerose aree in Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e altri Stati membri. In particolare, per Germania vengono inserite nell’allegato II le aree colpite in Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Assia; per Bulgaria le aree di Plovdiv passano dalla parte II dell’allegato II alle zone soggette a restrizioni II dell’allegato I; per Italia, Grecia, Polonia, Slovacchia, Lettonia e Lituania vengono rimodulate le zone I, II e III per riflettere nuovi focolai e variazioni del rischio.
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