Regolamento (UE) 2024/1801
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1801 della Commissione, del 28 giugno 2024, che fissa i dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o luglio 2024 e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento determina i dazi all’importazione per alcuni cereali a decorrere dal 1° luglio 2024, in attuazione del quadro fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. Sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 e aggiorna i valori da applicare alle importazioni dei prodotti interessati. Per ragioni di chiarezza e gestione doganale, esclude dall’applicazione dei dazi le importazioni dalla Bielorussia e dalla Russia, per le quali opera la tariffa convenzionale. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili dal 1° luglio 2024 e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti del settore dei cereali elencati nell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 e identificati dai codici NC indicati nell’allegato I. Riguarda gli importatori e le operazioni doganali effettuate negli Stati membri, con applicazione diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri. Il regolamento precisa inoltre che i dazi fissati non si applicano alle importazioni originarie o esportate direttamente o indirettamente da Bielorussia e Russia, per le quali si applica l’aliquota convenzionale della tariffa doganale comune. I dazi decorrono dal 1° luglio 2024 e restano applicabili fino a nuova fissazione.
Fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili dal 1° luglio 2024
Il regolamento aggiorna i dazi all’importazione applicabili ad alcuni cereali nell’Unione europea, in attuazione del sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. La misura sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 e si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il fatto che il precedente regime dei dazi era fondato sul regolamento (UE) n. 642/2010, ormai abrogato, e che le regole applicabili alla fissazione dei dazi sono oggi contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. Il nuovo atto è quindi adottato per allineare i dazi alle regole vigenti e garantire certezza del diritto e continuità della disciplina doganale.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni di specifici prodotti del settore dei cereali individuati dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 e dai corrispondenti codici NC riportati nell’allegato I. Sono inclusi, tra gli altri, frumento duro e tenero, segale, granturco e sorgo. L’applicazione è generale per gli Stati membri, con efficacia diretta.
Dazi fissati e criteri di determinazione
L’articolo 1 stabilisce che, dal 1° luglio 2024, i dazi all’importazione sono quelli fissati nell’allegato I, calcolati sulla base degli elementi indicati nell’allegato II. Per i prodotti elencati, l’allegato riporta in linea generale un dazio pari a 0,00 EUR/t, ma il sistema resta ancorato ai parametri di calcolo previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, compresi prezzi rappresentativi, prezzi cif all’importazione e riferimenti di mercato.
Esclusione delle importazioni da Bielorussia e Russia
Una precisazione di rilievo operativo riguarda le merci originarie o esportate direttamente o indirettamente dalla Bielorussia e dalla Russia. Per tali prodotti non si applicano i dazi fissati dal presente regolamento, ma l’aliquota convenzionale della tariffa doganale comune risultante dall’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Il considerando spiega che questa scelta risponde all’esigenza di evitare che cereali e prodotti derivati provenienti da tali Paesi continuino a entrare nel mercato dell’Unione a condizioni troppo favorevoli.
Riduzioni e condizioni particolari
L’allegato I richiama due meccanismi di riduzione dei dazi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834:
- una diminuzione di 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo, oltre lo stretto di Gibilterra, o sul Mar Nero, con arrivo nell’Unione via Oceano Atlantico o via Canale di Suez;
- una diminuzione di 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova su specifiche coste e Stati membri indicati nell’allegato e le merci arrivano via Oceano Atlantico.
Per il granturco è inoltre prevista una riduzione forfettaria di 24 EUR/t, subordinata alle condizioni dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
Elementi di calcolo contenuti nell’allegato II
L’allegato II riporta i dati utilizzati per il calcolo dei dazi, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. Sono indicati i valori medi del periodo di riferimento, tra cui le quotazioni per frumento tenero e granturco e le spese di nolo tra il Golfo del Messico o i Grandi Laghi e Rotterdam. Tali elementi servono come base tecnica per la determinazione degli importi applicabili.
Abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 con decorrenza dal 1° luglio 2024. L’articolo 3 dispone che il nuovo regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in coerenza con l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Fissazione dei dazi all’importazione
A decorrere dal 1° luglio 2024, i dazi all’importazione nel settore dei cereali di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 sono quelli indicati nell’allegato I, calcolati sulla base degli elementi dell’allegato II.
Prodotti interessati e aliquote
L’allegato I riguarda, tra gli altri, frumento duro e tenero, segale, granturco e sorgo identificati dai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20, ex 1001 99 00, 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00. Per tali prodotti il dazio è fissato a 0,00 EUR/t, salvo le precisazioni di riduzione previste dalle note dell’allegato.
Esclusione per Bielorussia e Russia
Per i prodotti originari o esportati direttamente o indirettamente dalla Bielorussia e dalla Russia, i dazi applicabili corrispondono all’aliquota convenzionale di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, e non ai dazi fissati dal presente regolamento.
Riduzioni forfettarie e correttivi logistici
L’allegato I richiama la possibilità, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, di beneficiare di una diminuzione dei dazi di 3 EUR/t o 2 EUR/t in funzione del porto di sbarco e dell’itinerario di arrivo. È inoltre prevista una riduzione forfettaria di 24 EUR/t per il granturco, se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 17 del medesimo regolamento.
Elementi di calcolo
L’allegato II riporta le medie del periodo di riferimento di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, comprese le quotazioni di riferimento per frumento tenero e granturco e le spese di nolo Golfo del Messico-Rotterdam e Grandi Laghi-Rotterdam, utilizzate per determinare gli importi dei dazi.
Abrogazione del regolamento precedente
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2024.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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