Regolamento (UE) 2024/1842
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1842 del Consiglio, del 28 giugno 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/1842 aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, aggiungendo due persone fisiche e quattro entità all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive UE. La misura si fonda sulla valutazione del Consiglio circa il loro coinvolgimento in azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché sulla necessità di rafforzare la risposta sanzionatoria dell’Unione. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Inserimento di due persone fisiche e quattro entità nell’elenco delle misure restrittive dell’UE contro azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del regolamento (UE) n. 269/2014, incidendo sull’allegato I che contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive. Ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (28 giugno 2024).
Inserimento di nuovi soggetti nell’elenco delle misure restrittive UE contro l’Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1842 attua il regolamento (UE) n. 269/2014, che costituisce il quadro sanzionatorio dell’Unione per contrastare azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. L’intervento segue le conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024, nelle quali è stato ribadito il sostegno dell’Unione all’Ucraina e la necessità di ulteriori misure per indebolire la capacità della Russia di proseguire la guerra di aggressione.
Contesto e finalità
Il considerando sottolinea la gravità della situazione e la necessità di adottare ulteriori misure restrittive. Il Consiglio ritiene che due persone e quattro entità debbano essere aggiunte all’elenco dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, in quanto responsabili o coinvolte in condotte rilevanti ai fini sanzionatori.
Modifica dell’allegato I
L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione per la concreta modifica dell’elenco. La conseguenza giuridica è l’estensione delle misure restrittive già previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 ai nuovi soggetti designati.
Persone fisiche inserite in elenco
Mikhail Rudolfovich Kontserev
Mikhail Kontserev, direttore generale di PJSC TransContainer, è indicato come soggetto che, in tale veste, fornisce sostegno materiale al governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina. La motivazione richiama, tra l’altro, il ruolo della società nei traffici logistici connessi a container ferroviari, i rapporti con la zona economica speciale di Alabuga e la partecipazione a programmi illegali di commercio di armi con la RPDC.
Dimitry Aleksandrovich Beloglazov
Dimitry Beloglazov, imprenditore e proprietario di LLC Titul, è inserito per avere agevolato un sistema complesso di elusione delle misure restrittive. Secondo il testo, avrebbe coordinato con Oleg Deripaska la vendita, al di fuori dell’Unione, di una società terza controllata da una persona inserita in elenco, con l’obiettivo di revocare il congelamento di azioni di una società dell’Unione, ottenendo anche un vantaggio economico equivalente per Deripaska.
Entità inserite in elenco
PJSC TransContainer
PJSC TransContainer, società per azioni pubblica russa, è designata perché ritenuta responsabile di fornire sostegno ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché di sostenere materialmente il governo della Federazione russa. Il testo richiama, in particolare, l’aumento dei traffici di transito nel 2023, l’attività presso il terminal della zona economica speciale di Alabuga e i collegamenti con movimenti di materiale verso la RPDC e verso il deposito di munizioni di Tikhoret.
LLC Titul
LLC Titul è inserita perché, quale società russa di proprietà di Beloglazov, ha costituito JSC Iliadis per acquisire la quota di Rasperia detenuta da Oleg Deripaska, contribuendo così a una struttura finalizzata alla vendita di azioni congelate di STRABAG SE e all’elusione delle misure restrittive dell’Unione.
JSC Iliadis
JSC Iliadis, società per azioni russa, è designata in quanto controllata di LLC Titul e soggetto operativo dell’operazione di acquisizione della partecipazione di Rasperia. La motivazione evidenzia il suo ruolo nella realizzazione del meccanismo di elusione volto a far riemergere il valore economico delle azioni congelate.
Società internazionale LLC Rasperia Trading Limited
Rasperia è inserita perché detiene 28,5 milioni di azioni in STRABAG SE e risulta coinvolta nel sistema di elusione connesso alla vendita della partecipazione di Deripaska. Il testo descrive Rasperia come parte del meccanismo tramite il quale è stato tentato di aggirare il congelamento delle azioni nell’Unione.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data di pubblicazione è il 28 giugno 2024; il regolamento è inoltre obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Effetto pratico per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, l’effetto principale è l’aggiornamento della lista dei soggetti sanzionati da verificare in attività di due diligence, compliance, pagamenti, rapporti societari e operazioni su asset potenzialmente bloccati. L’inserimento in elenco comporta, in concreto, l’applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 nei confronti dei nuovi designati.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con l’inserimento di due persone fisiche e quattro entità nell’elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive.
Nuovi soggetti inseriti in elenco
Sono aggiunti all’allegato I Mikhail Rudolfovich Kontserev e Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, nonché PJSC TransContainer, LLC Titul, JSC Iliadis e Società internazionale LLC Rasperia Trading Limited. Le motivazioni riguardano il sostegno materiale al governo della Federazione russa, la partecipazione a programmi illegali di commercio di armi con la RPDC e la facilitazione di un sistema di elusione volto a vendere azioni congelate di STRABAG SE, eludendo le misure restrittive dell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, cioè il 28 giugno 2024, ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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