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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1856

Regolamento (UE) 2024/1856 del Consiglio, del 28 giugno 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, tali possibilità di pesca

Normativa europea32024R1856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via mirata il regime UE delle possibilità di pesca per il 2024-2026, recependo pareri scientifici, esiti di consultazioni con Regno Unito e Norvegia e decisioni di organizzazioni regionali di gestione della pesca. Interviene su diversi TAC, su quote nazionali e su misure tecniche o di protezione, con particolare attenzione al merluzzo giallo, al tonno rosso, allo sgombro occhione e alle specie di acque profonde. Introduce anche nuove regole per la zona della convenzione NPFC e corregge errori materiali presenti nei precedenti regolamenti 2024/257 e 2023/194. L’applicazione è in parte retroattiva per garantire continuità normativa e coerenza con i periodi di pesca interessati.

Modifica i regolamenti (UE) 2024/257 e (UE) 2023/194 aggiornando, per varie specie e zone, TAC, quote, misure tecniche e obblighi connessi alla pesca, inclusi nuovi limiti e disciplina per la zona NPFC e rettifiche di errori materiali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della pesca dell’Unione e, per quanto previsto dai TAC e dalle misure collegate, agli Stati membri di bandiera, ai pescherecci dell’Unione e alle attività di pesca svolte nelle acque dell’Unione, nelle acque del Regno Unito, in acque norvegesi, groenlandesi e in altre acque non dell’Unione o internazionali richiamate dagli allegati. Incide su stock e zone specifiche: acciuga, merluzzo giallo, gamberetto boreale, spratto, sogliola, scorfani, tonno rosso, sgombro occhione e alcune specie di acque profonde; introduce inoltre regole per la zona della convenzione NPFC. Talune disposizioni si applicano retroattivamente dal 1º dicembre 2023 o dal 1º gennaio 2024; altre sono limitate al periodo 1º giugno 2024-31 maggio 2025 o 1º luglio 2024-30 giugno 2025. Sono espressamente richiamate e coordinate con misure già previste dal regolamento (UE) 2017/2107, dal regolamento (UE) 2023/2053 e dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

Modifica delle possibilità di pesca per il 2024-2026 e aggiornamento di misure collegate

Il regolamento interviene sul quadro delle possibilità di pesca fissato dal regolamento (UE) 2024/257 e su talune disposizioni del regolamento (UE) 2023/194. La finalità è adeguare TAC, quote, misure tecniche e obblighi di controllo a pareri scientifici aggiornati, consultazioni internazionali e decisioni di organizzazioni regionali di gestione della pesca, evitando interruzioni delle attività di pesca e garantendo coerenza con i periodi di applicazione interessati.

Contesto e ragioni dell’intervento

Dai considerando emerge che le modifiche rispondono a più esigenze: aggiornare i livelli di cattura sulla base dei pareri scientifici disponibili; recepire gli esiti delle consultazioni con Regno Unito e Norvegia; dare attuazione a decisioni della NPFC; eliminare sovrapposizioni normative con il regolamento (UE) 2017/2107 in materia di squali; e allineare il regime del tonno rosso al piano annuale dell’Unione approvato dall’ICCAT. Il legislatore precisa inoltre che alcune rettifiche hanno natura meramente correttiva e possono applicarsi retroattivamente senza incidere sulla certezza del diritto, poiché ampliano livelli o zone di applicazione delle possibilità di pesca o dei limiti di allevamento.

Acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e acque COPACE 34.1.1

Il regolamento sostituisce la tabella dell’allegato IA relativa all’acciuga e fissa un TAC provvisorio dell’Unione pari a 4 997 tonnellate per il periodo 1º luglio 2024-30 settembre 2024. Il considerando spiega che il precedente TAC era stato posto provvisoriamente a zero, in attesa del parere scientifico del CIEM sulla divisione CIEM 9a, e che il nuovo valore consente di proseguire la pesca fino alla fissazione del TAC per il periodo completo 1º luglio 2024-30 giugno 2025.

Merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e

Per il merluzzo giallo viene introdotto l’articolo 12 bis nel regolamento (UE) 2024/257, con una taglia minima di riferimento per la conservazione di 42 cm. Il TAC per il 2024 è fissato a 959 tonnellate, sostituendo la disciplina provvisoria preesistente. La misura si collega al piano pluriennale di cui al regolamento (UE) 2019/472 e, secondo il considerando, mira a limitare il fenomeno delle specie a contingente limitante e la conseguente chiusura prematura delle attività di pesca.

Gamberetto boreale: consultazioni con la Norvegia e quote

Sono aggiornati i contingenti per il gamberetto boreale nelle divisioni CIEM 3a e nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14. Le modifiche riflettono le consultazioni con la Norvegia del 18 e 19 giugno 2024 e i trasferimenti concordati con tale Stato costiero. Le tabelle sostitutive riportano, tra l’altro, il contingente dell’Unione nella divisione CIEM 3a pari a 1 703 tonnellate e quello nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 pari a 3 450 tonnellate.

Spratto: consultazioni con Regno Unito e Norvegia

Il regolamento recepisce gli esiti delle consultazioni con Regno Unito e Norvegia sullo spratto. Sono aggiornati i TAC per la divisione CIEM 3a, per le acque dell’Unione e del Regno Unito della sottozona 4 e della divisione 2a, nonché per le divisioni 7d e 7e. Le tabelle modificano anche le catture accessorie connesse e le ripartizioni tra Stati membri, fissando ad esempio un TAC di 13 784 tonnellate per la zona 3a e di 61 537 tonnellate per la zona 4/2a.

Sogliola nel Mare d’Irlanda

Il TAC per la sogliola nella divisione CIEM 7a viene modificato in base a un parere scientifico riveduto del CIEM e alle consultazioni con il Regno Unito. Il nuovo TAC è fissato a 625 tonnellate, con quota dell’Unione pari a 468 tonnellate e quota del Regno Unito pari a 145 tonnellate.

Scorfani nelle acque internazionali delle zone CIEM 1 e 2

Per consentire l’avvio della pesca dal 1º luglio 2024, il regolamento fissa il contingente dell’Unione per gli scorfani (Sebastes spp.) nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 a 6 000 tonnellate, livello identico a quello del 2023. Il considerando sottolinea il carattere provvisorio in attesa di pareri scientifici e la volontà di mantenere il livello storico dell’attività di pesca.

Zona NPFC: sgombro occhione, controlli e protezioni

La sezione 11 bis inserita nel regolamento (UE) 2024/257 introduce una disciplina organica per la zona della convenzione NPFC. Per lo sgombro occhione (Scomber japonicus) sono fissati un TAC UE di 6 000 tonnellate e un TAC complessivo per le parti contraenti pari a 94 000 tonnellate, con condizioni speciali per i limiti di cattura dei pescherecci da traino e a cianciolo. Gli Stati membri devono trasmettere dati aggregati alla Commissione, che a sua volta li inoltra al segretario esecutivo della NPFC; al raggiungimento del 95% dell’utilizzo dei limiti di cattura la Commissione chiude le attività di pesca entro due giorni dalla notifica. Sono inoltre previsti: un divieto di pesca, tenuta a bordo, trasbordo o sbarco di squali nella zona NPFC e l’obbligo di rilascio immediato degli esemplari catturati accidentalmente; un analogo divieto per salmoni e trota iridea; e un numero massimo di zero pescherecci dell’Unione autorizzati alla pesca di fondo nella zona della convenzione.

Squali: coordinamento con il regolamento (UE) 2017/2107

Il regolamento elimina disposizioni ormai ridondanti del regolamento (UE) 2024/257 in materia di squali, poiché il regolamento (UE) 2024/897 ha già modificato l’articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2107 introducendo il divieto di danneggiare gli squali mako catturati nell’Atlantico a nord di 5º N e l’obbligo di reimmissione tempestiva in acqua. Vengono inoltre soppressi altri paragrafi dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2024/257 per evitare duplicazioni con i divieti già vigenti sugli squali volpe occhione, squali alalunga, squali martello e squali seta.

Tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Il regolamento modifica il TAC del tonno rosso in coerenza con il piano annuale dell’Unione approvato dall’ICCAT il 24 maggio 2024, dopo la presentazione del piano riveduto da parte della Commissione il 23 maggio 2024. Sono aggiornate sia le quote degli Stati membri sia i numeri massimi di pescherecci autorizzati, nonché le capacità massime di allevamento e di immissione in allevamento, con tabelle sostitutive nell’allegato VI. Le note speciali disciplinano anche la ripartizione di taluni quantitativi tra categorie di pescherecci e tra Stati membri.

Rettifiche del regolamento (UE) 2023/194 sulle specie di acque profonde

L’articolo 2 modifica il regolamento (UE) 2023/194, correggendo i riferimenti alle specie di acque profonde e agli squali di acque profonde elencati nell’allegato IA, parte D. Vengono aggiornate le disposizioni degli articoli 18 e 55 e sostituita la parte D dell’allegato IA, includendo elenchi sistematici di squali, razze e chimere di acque profonde con i relativi codici alfa-3 e denominazioni comuni.

Decorrenza, applicazione e portata temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. In via generale si applica dal 1º dicembre 2023; tuttavia, l’articolo 2 si applica dal 1º gennaio 2024. Alcune misure, in particolare quelle relative al merluzzo giallo e alla zona NPFC, si applicano solo dal 1º giugno 2024 o dal 1º luglio 2024 fino al 31 maggio 2025 o al 31 dicembre 2024, secondo il caso.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle possibilità di pesca nel regolamento (UE) 2024/257

Sono modificati numerosi allegati del regolamento (UE) 2024/257 per adeguare TAC e ripartizioni: acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e acque COPACE 34.1.1 (TAC provvisorio di 4 997 tonnellate dal 1º luglio al 30 settembre 2024); merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e (TAC fissato a 959 tonnellate); gamberetto boreale in CIEM 3a e nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14; spratto in CIEM 3a, 4 e 2a, nonché nelle divisioni 7d e 7e; sogliola in CIEM 7a; scorfani nelle acque internazionali delle zone CIEM 1 e 2; tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Sono inoltre aggiornati alcuni allegati con tabelle e note applicative.

Nuove disposizioni sulla zona della convenzione NPFC

Nel regolamento (UE) 2024/257 sono inserite definizioni e una sezione specifica per la zona della convenzione della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC). Si disciplina lo sgombro occhione (Scomber japonicus) con obblighi di comunicazione dei dati, chiusura delle attività al raggiungimento del 95% dell’utilizzo dei limiti di cattura e applicazione di un TAC dell’Unione pari a 6 000 tonnellate; sono inoltre introdotte misure di protezione per squali e pesci anadromi e un numero massimo pari a zero di pescherecci dell’Unione autorizzati alla pesca di fondo nella zona NPFC.

Misure tecniche sul merluzzo giallo e sugli squali

Per il merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e è introdotta una taglia minima di riferimento per la conservazione di 42 cm, applicabile dal 1º luglio 2024 al 31 dicembre 2024 o fino all’applicazione di un atto delegato che modifichi l’allegato VII del regolamento (UE) 2019/1241. In materia di squali, è sostituito l’articolo 27 del regolamento (UE) 2024/257 per vietare la pesca diretta anche delle specie di squalo volpe del genere Alopias, coordinando la norma con i divieti già previsti dal regolamento (UE) 2017/2107 e sopprimendo disposizioni sovrapposte.

Aggiornamento delle misure sul tonno rosso e sull’allevamento

Sono modificati il TAC del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e le capacità massime di allevamento e di immissione in allevamento, in coerenza con il piano annuale dell’Unione approvato dall’ICCAT. Il regolamento aggiorna anche il numero massimo di pescherecci autorizzati a operare sul tonno rosso e le relative condizioni speciali negli allegati.

Rettifiche del regolamento (UE) 2023/194

Il regolamento (UE) 2023/194 è modificato per correggere e aggiornare le disposizioni relative alle specie di acque profonde e agli squali di acque profonde, con revisione delle rispettive zone di applicazione nell’allegato IA, parte D, e dei riferimenti contenuti negli articoli 18 e 55.

Decorrenza, applicazione retroattiva ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica, in linea generale, dal 1º dicembre 2023; l’articolo 2 si applica dal 1º gennaio 2024. Alcune disposizioni specifiche hanno decorrenza dal 1º giugno 2024, dal 1º luglio 2024 o limitata al 31 maggio 2025, a seconda della misura interessata.

Come è indicizzato

Materiepescarisorse itticheconservazione degli stock itticicontrollo e gestione della pescacooperazione internazionale in materia di pesca

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