L.R. Emilia-Romagna 7/2007
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'"EUROREGIONE ADRIATICA"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare come socio fondatore all’Euroregione Adriatica, ne disciplina le condizioni, le modalità di rappresentanza e i contributi economici. Prevede una quota associativa annua di 1.000 euro per il 2007 e, per gli anni successivi, il versamento delle quote statutarie nei limiti del bilancio regionale, oltre a eventuali ulteriori contributi.
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Euroregione Adriatica
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Euroregione Adriatica
La legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a entrare come socio fondatore nell’Euroregione Adriatica, associazione di diritto croato senza scopo di lucro costituita da enti territoriali delle due sponde dell’Adriatico. Il provvedimento disciplina condizioni di adesione, rappresentanza, obblighi informativi verso gli organi regionali e profili finanziari connessi alla partecipazione.
Finalità e natura dell’associazione
L’Euroregione Adriatica è presentata come un organismo volto a favorire la cooperazione per lo sviluppo del territorio, il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni e lo scambio di informazioni ed esperienze, oltre al coordinamento delle politiche di sviluppo. La sua costituzione è richiamata come avvenuta secondo il diritto privato croato e sotto l’egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.
Condizioni per la partecipazione regionale
La partecipazione della Regione è subordinata a due condizioni essenziali:
- l’associazione non deve perseguire fini di lucro;
- lo statuto dell’associazione deve essere coerente con i principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
Tali condizioni operano come presupposto permanente della permanenza del vincolo associativo.
Rappresentanza e poteri del Presidente della Regione
Il Presidente della Regione, oppure un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare l’adesione all’Euroregione Adriatica. Gli stessi soggetti esercitano i diritti spettanti alla Regione in quanto associata.
Modifiche statutarie dell’associazione e informazione agli organi regionali
Ogni proposta di modifica sostanziale dello statuto dell’Euroregione Adriatica deve essere comunicata previamente alla Giunta regionale. La comunicazione serve a verificare che permangano le condizioni richieste per proseguire il rapporto associativo. La Giunta cura inoltre l’informazione preventiva all’Assemblea legislativa, secondo quanto previsto dallo Statuto regionale.
Contributi e quota associativa
La Regione è autorizzata a versare all’associazione la quota associativa annuale. Per l’esercizio 2007 l’importo è fissato in 1.000 euro. Per gli esercizi successivi, il versamento avviene secondo le quote annue previste dallo statuto dell’Euroregione Adriatica per ciascun membro associato, nei limiti delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.
La Regione può inoltre concedere ulteriori contributi per il perseguimento degli obiettivi statutari dell’associazione, sempre nel rispetto delle disponibilità di bilancio e secondo le modalità stabilite con atto della Giunta regionale.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti mediante i fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale. La norma prevede l’istituzione di apposite unità previsionali di base e dei relativi capitoli, dotati della necessaria disponibilità finanziaria, nel quadro dell’ordinamento contabile regionale richiamato.
Ambito temporale e attualità della disciplina
La legge non contiene un termine finale di efficacia, ma disciplina una partecipazione istituzionale e finanziaria legata all’adesione della Regione all’associazione. La parte espressamente quantificata sulla quota del 2007 è storica; la disciplina sui versamenti successivi resta collegata ai bilanci annuali e alle quote statutarie dell’associazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 18 giu 2007L.R. Emilia-Romagna 8/2007
- Legge · 6 lug 2007L.R. Emilia-Romagna 12/2007
- Legge · 6 lug 2007L.R. Emilia-Romagna 10/2007
- Legge · 21 mag 2007L.R. Emilia-Romagna 6/2007
- Legge · 26 lug 2007L.R. Emilia-Romagna 14/2007
- Legge · 26 lug 2007L.R. Emilia-Romagna 13/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →