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Legge

L.R. Emilia-Romagna 10/2007

NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE FORESTALI E DEI RELATIVI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 10/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Emilia-Romagna la produzione, commercializzazione, distribuzione e uso dei materiali forestali di moltiplicazione, in attuazione del d.lgs. 386/2003. Prevede autorizzazioni, registri, certificazioni, controlli, sanzioni e un registro regionale dei materiali di base. Si applica alle specie dell’allegato I del decreto e, per il materiale già certificato alla data di entrata in vigore, consente l’uso nei termini dell’art. 18, c. 2, del decreto.

Produzione e commercializzazione di piante forestali e materiali di moltiplicazione

Produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei materiali di moltiplicazione in Emilia-Romagna

La legge disciplina, nel territorio della Regione Emilia-Romagna, la produzione, la commercializzazione e l’utilizzazione dei materiali forestali di moltiplicazione delle specie indicate nel d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386, cui la normativa regionale si coordina. L’obiettivo è garantire qualità genetica, tutela della biodiversità forestale e diffusione delle specie autoctone e indigene.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le specie comprese nell’allegato I del d.lgs. 386/2003. La Giunta regionale può estendere, con provvedimento pubblicato nel Bollettino ufficiale, alcune misure anche ad altre specie autoctone o naturalizzate e a ibridi artificiali di interesse regionale. La Regione può inoltre proporre al Ministero competente la modifica dell’allegato I del decreto, anche su segnalazione di Comunità montane, Province ed enti di gestione dei parchi, sentita la Commissione regionale.

Le disposizioni si applicano al materiale forestale di moltiplicazione prodotto, commercializzato o comunque distribuito nel territorio regionale per imboschimento, rimboschimento, arboricoltura da legno e altre attività di impianto nel territorio rurale, con esclusione dell’arboricoltura da frutto. Restano fuori le talee prelevate e reimpiantate in loco in interventi di ripristino ambientale o di sistemazione idraulico-forestale eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica.

Definizioni e quadro di rinvio

Per le definizioni e le classificazioni si applicano quelle contenute nell’articolo 2 del d.lgs. 386/2003. Per tutto quanto non disciplinato dalla legge regionale, continua ad applicarsi il decreto statale di riferimento.

Organismo ufficiale e controlli sul materiale

La Regione opera come organismo ufficiale, attraverso i propri servizi competenti, per il controllo della commercializzazione e della qualità del materiale forestale di moltiplicazione. La vigilanza e le ispezioni ufficiali sui fornitori autorizzati sono svolte dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.

Autorizzazione per l’attività vivaistica e registro dei fornitori

Chi intende produrre, conservare, immettere in commercio o distribuire piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione soggetti alla legge, compreso il costitutore di nuovi cloni, deve essere munito dell’autorizzazione prevista dalla legge regionale n. 3/2004 in materia fitosanitaria. Sono esentati dall’obbligo gli enti e gli istituti indicati dal d.lgs. 386/2003 e le strutture produttive gestite direttamente dalla Regione.

Nell’ambito del Registro regionale dei produttori è istituito il Registro ufficiale dei fornitori di materiali forestali di moltiplicazione, nel quale sono iscritti i soggetti autorizzati.

Registro di carico e scarico

I titolari dell’autorizzazione devono tenere presso ogni centro aziendale un registro di carico e scarico. I modelli e le modalità di tenuta, in forma cartacea o informatica, sono definiti dal dirigente regionale competente, sentita la Commissione regionale, sulla base dei modelli predisposti dalla Commissione tecnica statale. La denuncia presentata alla Regione ai sensi della normativa fitosanitaria regionale assolve gli obblighi previsti dal decreto statale in materia di registrazioni.

Certificazione della provenienza e dell’identità clonale

Per i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base iscritti nel Registro regionale è rilasciato un certificato conforme al d.lgs. 386/2003. I certificati di identità clonale per materiale vegetativo appartenente a cloni iscritti nel Registro nazionale, sezione “cloni forestali”, sono rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta.

Per il rilascio dei certificati la Regione può avvalersi, previa intesa o convenzione, di Province, Comunità montane, Comuni anche associati, enti di gestione dei parchi e Corpo forestale dello Stato.

I materiali possono essere commercializzati solo se conformi alle disposizioni del decreto statale sulla produzione, movimentazione, identificazione e commercializzazione.

Registro regionale dei materiali di base

È istituito il Registro regionale dei materiali di base, che comprende boschi, popolazioni, piante parentali, arboreti da seme e cloni delle specie dell’allegato I del decreto e di quelle eventualmente aggiunte dalla Regione, presenti nel territorio emiliano-romagnolo. Il registro, approvato e aggiornato dal dirigente competente, riporta ove possibile anche i diversi ecotipi di riferimento.

La raccolta di materiali di moltiplicazione nei popolamenti o nelle piante parentali iscritti nel registro è consentita solo ai titolari dell’autorizzazione regionale e ai soggetti da essi incaricati, nonché alle strutture esentate.

L’iscrizione dei materiali di base può avvenire d’ufficio o su istanza degli interessati; ai fini istruttori la Regione può avvalersi delle Province competenti e informa i proprietari mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale e all’albo pretorio del Comune competente. Il dirigente competente, sentita la Commissione regionale, definisce anche i disciplinari o piani di gestione, le procedure di iscrizione, tenuta e cancellazione dal registro.

La Regione promuove interventi per la tutela e il miglioramento dei materiali di base anche tramite misure di incentivazione a valere sulle risorse regionali in materia forestale.

Per i cloni di pioppo si applicano le disposizioni del decreto statale per l’iscrizione al Registro nazionale dei materiali di base.

Commissione regionale tecnico-consultiva

La Giunta istituisce una Commissione regionale tecnico-consultiva per la produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione. La Commissione fornisce supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti ed è composta da esperti in materia forestale, fitosanitaria e vivaistico-forestale.

Esprime pareri sulla modifica dell’allegato I del decreto, sui modelli del registro di carico e scarico, sull’iscrizione dei materiali di base nel registro regionale, sui disciplinari o piani di gestione, sulle misure di tutela e miglioramento dei materiali di base e sul sistema di controllo regionale.

Vigilanza, controlli e sanzioni

La vigilanza e il controllo sono svolti dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria. Per le attività di controllo la Regione può avvalersi, previa intesa o convenzione, anche di Province, Comunità montane, Comuni associati, enti di gestione dei parchi e Corpo forestale dello Stato.

Per le violazioni si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale n. 3/2004 e, per quanto non previsto, quelle del d.lgs. 386/2003. L’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative seguono la legge n. 689/1981 e la legge regionale n. 21/1984. La Regione è l’autorità competente all’irrogazione e i relativi proventi affluiscono al bilancio regionale.

Norme transitorie e ambito residuale

Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge n. 269/1973, già in produzione o in deposito alla data di entrata in vigore della legge, può essere utilizzato nei termini previsti dall’art. 18, comma 2, del d.lgs. 386/2003. Per tutto quanto non disciplinato dalla legge regionale si applicano le disposizioni del decreto statale.

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