Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14672/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato impugnava la conferma della condanna per ricettazione sostenendo la nullità dell'attività processuale svolta nell'udienza del 5 novembre 2016, per mancata traduzione nonostante si trovasse agli arresti domiciliari per altra causa. Si deduceva violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 420-ter c.p.p., nonché carenza/mancata considerazione del legittimo impedimento a comparire e violazione dei diritti di partecipazione sanciti anche dalla Convenzione EDU (art. 6) e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14, comma 3, lett. d), e), f)).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'orientamento consolidato (Sez. U., n. 7635/2021) secondo cui la detenzione agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o comunicata al giudice, costituisce legittimo impedimento a comparire e impone il rinvio dell'udienza e la traduzione dell'imputato; la violazione di tale principio è rilevante a pena di nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. Nel caso concreto il legittimo impedimento era stato eccepito dal difensore e il Tribunale avrebbe dovuto adottare ordinanza ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Torre Annunziata per il nuovo corso.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La violazione relativa all'intervento dell'imputato nel processo (es. mancata valutazione/accoglimento di un legittimo impedimento) comporta nullità rilevante; il principio è applicato a pena di nullità.

  • art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen.

    In presenza di legittimo impedimento eccepito, il giudice deve rinviare con ordinanza a nuova udienza e disporre la notificazione dell'ordinanza all'imputato (obbligo procedurale di tutela della partecipazione).

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    Riconosciuto come parametro di tutela del diritto dell'imputato a un processo equo e alla partecipazione; valorizzato a sostegno dell'obbligo di garantire la presenza dell'imputato.

  • Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 14, comma 3, lett. d), e), f)

    Rilevato come strumento internazionale che tutela il diritto dell'imputato alla difesa e alla partecipazione al processo, rafforzando l'obbligo di garantire la presenza effettiva.

  • Orientamento giurisprudenziale (Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021, Costantino)

    Giurisprudenza consolidata che afferma che la detenzione agli arresti domiciliari per altra causa, comunicata o documentata, costituisce legittimo impedimento e comporta il rinvio e la traduzione dell'imputato; principio applicato nel caso concreto.

Massime di principio

  • La detenzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, se documentata o comunicata al giudice, costituisce legittimo impedimento a comparire e impone il rinvio dell'udienza e la traduzione dell'imputato.
  • Il difensore può eccepire il legittimo impedimento; se ciò avviene il giudice è tenuto ad adottare ordinanza ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p. e a darne notifica all'imputato; il mancato rispetto di tale procedura determina nullità rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c).
  • La dichiarazione di contumacia non elimina l'obbligo di valutare e dare corso a un legittimo impedimento di natura detentiva; la volontà di partecipare può essere manifestata anche successivamente e la detenzione sopravvenuta va considerata.
  • Gli standard internazionali (art. 6 CEDU e art. 14 CCPR) rafforzano l'obbligo interno di garantire la presenza e la partecipazione dell'imputato al processo; le loro previsioni possono essere richiamate per sostenere la necessità di rinvio e traduzione.
  • In caso di accertata violazione delle regole sopra richiamate la Suprema Corte annulla le sentenze interessate e rinvia gli atti al giudice di merito per il nuovo corso del procedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.