Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 8/2020

Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 166/2018. Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo (DPH), modifiche alle leggi regionali 46/2019, 22/2014, 48/2019, 96/1996, 34/2019, 18/2001, 45/2001, 1/2018 e ulteriori disposizioni di carattere urgente.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 8/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riconosce un debito fuori bilancio della Regione Abruzzo pari a 85.161,50 euro per una sentenza del TAR Abruzzo, e apporta modifiche urgenti a norme su protezione civile, rotazione dirigenziale, ERP, organizzazione consiliare, Co.Re.Com. e ristorazione tipica. Molte disposizioni riguardano assetti organizzativi e coperture di spesa già riferite al bilancio 2019-2021.

Riconoscimento di debito fuori bilancio e modifiche urgenti a varie leggi regionali abruzzesi

Riconoscimento di un debito fuori bilancio e interventi urgenti su varie discipline regionali

La legge della Regione Abruzzo riconosce la legittimità di un debito fuori bilancio già pagato, derivante da una sentenza del TAR Abruzzo, e interviene con modifiche puntuali su diverse leggi regionali in materia di protezione civile, personale, edilizia residenziale pubblica, organizzazione del Consiglio regionale, Co.Re.Com. e valorizzazione dei ristoranti tipici. Si tratta di un intervento eterogeneo, con alcune disposizioni finanziarie riferite a esercizi già chiusi e con effetti in larga parte organizzativi o integrativi dell’ordinamento regionale.

Riconoscimento del debito fuori bilancio

La legge riconosce, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011, la legittimità di un debito fuori bilancio già pagato dalla Regione Abruzzo, derivante dalla sentenza del TAR Abruzzo n. 166/2018. L’importo complessivo è pari a 85.161,50 euro, comprensivo di rivalutazione e interessi legali.

Gli oneri sono indicati come integralmente coperti dalle risorse già stanziate nel bilancio 2019, alla Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo 321901, relativo a oneri per transazioni, liti passive, procedure esecutive e interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi.

Modifiche alla disciplina regionale di protezione civile

Vengono integrate alcune previsioni della l.r. Abruzzo n. 46/2019 per precisare che le competenze regionali in materia restano ferme rispetto a quelle di altri soggetti istituzionali. In particolare:

  • nelle situazioni di emergenza restano ferme le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 8, comma 6, lettera c), restano ferme le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Rotazione del personale dirigenziale e misure alternative

La legge modifica la l.r. n. 22/2014 sulla rotazione del personale dirigenziale degli enti regionali. Gli enti interessati, nell’ambito del Piano Nazionale Anticorruzione vigente, devono definire adeguate misure alternative alla rotazione, potendo anche delegare funzioni a maggior rischio ad altri enti o ad articolazioni della Giunta regionale.

Contestualmente sono abrogati i commi 4 e 5 dell’articolo 1 della legge originaria, con conseguente ridisegno della disciplina in senso più flessibile e aderente agli strumenti anticorruzione vigenti.

Modifiche a disposizioni finanziarie e abrogazioni nella l.r. 48/2019

La legge interviene anche sulla l.r. n. 48/2019, disponendo l’abrogazione dei commi 2, 5 e 6 dell’articolo 1. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 3 è riscritto prevedendo che la copertura finanziaria degli oneri sia assicurata dalle risorse stanziate alla Missione 01, Programma 01, Capitolo 1109, denominato “Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative”, del bilancio del Consiglio regionale 2019-2021, esercizio 2019.

Edilizia residenziale pubblica: requisiti di accesso e riqualificazione urbana

La parte più ampia della legge modifica la l.r. n. 96/1996 sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nuovi requisiti soggettivi per l’accesso agli alloggi

Tra i requisiti di accesso è inserito il divieto di aver riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, una condanna definitiva o a seguito di patteggiamento per:

  • vilipendio ai sensi degli articoli 290, 291 e 292 del codice penale;
  • reati di gioco d’azzardo;
  • detenzione e/o porto abusivo di armi.

Viene inoltre abrogata una precedente lettera dell’elenco dei requisiti, con conseguente aggiornamento della disciplina applicabile.

Riabilitazione e non applicazione dei requisiti

I requisiti relativi alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione.

Effetti sulla legge regionale n. 34/2019

È abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 34/2019, il comma 3 dell’articolo 8 di tale legge, con contestuale reviviscenza della disciplina della l.r. n. 96/1996 come integrata dalla l.r. n. 18/2018.

Programmi di riqualificazione e rigenerazione urbana

Le Ater e gli altri soggetti gestori degli alloggi ERP devono approvare programmi di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree con forte concentrazione di immobili ERP, privilegiando le aree in cui si sono verificati ripetuti episodi di criminalità.

In mancanza di tale priorità, possono essere considerate prioritarie anche le aree caratterizzate da:

  • perdurante inutilizzabilità degli alloggi;
  • occupazioni illegali non sanabili;
  • stato di degrado o abbandono tale da determinare grave danno ambientale, urbanistico e sociale.

I programmi predisposti dalle Ater devono essere preventivamente comunicati alla competente Commissione consiliare, che ne prende atto.

Collaborazione del personale della Giunta con le Commissioni consiliari

La legge introduce nell’ordinamento del Consiglio regionale un istituto di collaborazione del personale della Giunta regionale con le Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta. La collaborazione è ammessa solo quando non sia possibile utilizzare, all’interno dell’amministrazione del Consiglio regionale, figure professionali idonee e tenuto conto dei limiti di spesa per incarichi esterni.

La disciplina prevede che:

  • il dipendente interessato debba prestare il proprio consenso;
  • non spetti alcun compenso aggiuntivo;
  • oggetto, durata e modalità della collaborazione siano regolati da una convenzione tra Consiglio regionale e Giunta regionale;
  • le prestazioni siano considerate ai fini della valutazione della performance.

Sportelli decentrati del Co.Re.Com.

Viene ampliata l’organizzazione territoriale del Co.Re.Com. Abruzzo: oltre all’ufficio di Pescara, possono essere istituiti sportelli decentrati nelle altre Province per assicurare una maggiore fruibilità dei servizi.

Nelle Province di maggiore estensione territoriale possono essere istituiti fino a due sportelli decentrati. Gli sportelli sono collocati presso sedi rese disponibili dalla Giunta regionale o dagli enti locali mediante apposite convenzioni.

Gli oneri sono coperti con risorse già iscritte nel bilancio del Consiglio regionale, sui capitoli:

  • 4304, “Spese per l’esercizio delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;
  • 4303, “Funzionamento Co.re.com.”;
  • 4302, “Attività annuale Co.re.com.”.

Rimborsi ai componenti del Comitato dei ristoranti tipici

Per il Comitato previsto dalla l.r. n. 1/2018, ai componenti non spetta alcun compenso o gettone, ma soltanto il rimborso delle spese sostenute, purché adeguatamente documentate. La copertura è posta a carico del capitolo 11425, articolo 2, denominato “Spese funzionamento gettoni di presenza indennità missione e trasferta”, Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale.

Invarianza finanziaria

Per tutte le disposizioni della legge che non prevedono una specifica copertura finanziaria è stabilito il principio di invarianza finanziaria, con esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore e attualità della legge

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, quindi dal 12 marzo 2020. Considerato che molte previsioni riguardano coperture di bilancio già riferite al 2019-2021 o interventi puntuali su leggi pregresse, l’atto ha oggi rilievo soprattutto come testo consolidato delle discipline modificate, mentre la parte sul debito fuori bilancio ha natura essenzialmente una tantum e non ha più applicazione pratica autonoma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.