Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 7/2020

Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 7/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la valutazione di incidenza per atti di pianificazione, programmazione e interventi/progetti che interessano o possono incidere su siti Natura 2000 in Abruzzo, demandando alla Regione i relativi compiti e prevedendo linee guida, semplificazioni e una fase transitoria con competenze comunali. L’art. 1 è stato però abrogato dal 11/07/2024, quindi la disciplina sostanziale non è più vigente; restano solo le disposizioni organizzative e finanziarie della legge, di fatto prive di autonoma utilità operativa.

Valutazione di incidenza per piani, programmi e progetti nella Regione Abruzzo e modifiche alla l.r. 11/1999

Valutazione di incidenza e quadro regionale Abruzzo

La legge regionale Abruzzo 2 marzo 2020, n. 7 ha disciplinato l’organizzazione della valutazione di incidenza per piani, programmi e progetti incidenti sui siti della Rete Natura 2000, modificando la l.r. 11/1999. Oggi, però, la norma sostanziale introdotta sull’argomento risulta abrogata, per cui il testo ha rilievo soprattutto storico e organizzativo.

Ambito della disciplina originaria sulla valutazione di incidenza

La disciplina introdotta dall’art. 1 riguardava:

  • gli atti di pianificazione e programmazione territoriale, urbanistica e di settore, comprese le varianti e i piani agricoli, forestali e faunistico-venatori, di livello regionale, provinciale o comunale, se interessavano in tutto o in parte pSIC, SIC, ZSC o ZPS, oppure potevano produrre effetti su tali siti;
  • gli interventi e progetti di competenza regionale, provinciale o comunale non direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat, quando interessavano i medesimi siti o potevano avere incidenze significative, anche con effetto cumulativo.

La valutazione di incidenza era prevista ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 357/1997, nel testo modificato dal d.P.R. 120/2003.

Competenza e raccordo con altre procedure

La Regione era indicata come autorità competente per la valutazione di incidenza sugli atti di pianificazione/programmazione e sui progetti o interventi ricadenti nell’ambito descritto.

Per i siti situati in tutto o in parte in aree protette nazionali o regionali, la valutazione doveva essere svolta sentito l’ente gestore dell’area.

Per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, la valutazione di incidenza era ricompresa nella procedura stessa.

Disposizioni attuative regionali

La Giunta regionale doveva adottare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, una deliberazione con:

  • linee guida e indirizzi per la procedura di valutazione di incidenza;
  • modalità di presentazione dello studio di incidenza;
  • criteri per effettuare e redigere la valutazione;
  • individuazione di eventuali misure di mitigazione e compensazione;
  • individuazione dell’autorità regionale competente;
  • forme di monitoraggio e aggiornamento dell’elenco dei SIC e delle ZPS.

Era inoltre prevista la possibilità di introdurre, in base alle tipologie di intervento e alle caratteristiche dei siti Natura 2000:

  • casi di progetti o interventi per i quali, tramite una previa screening di incidenza sito-specifico svolto a livello regionale, fosse esclusa la possibilità di incidenze significative;
  • modalità semplificate per la predisposizione e presentazione degli studi di incidenza.

Regime transitorio e continuità amministrativa

La legge prevedeva che, entro 90 giorni dall’approvazione della deliberazione attuativa, la Giunta adeguasse la dotazione organica della struttura regionale di supporto all’autorità competente, nei limiti della programmazione del fabbisogno di personale.

Nelle more e fino alla piena funzionalità della struttura regionale, i Comuni continuavano a esercitare le rispettive competenze in materia di valutazione di incidenza.

Abrogazioni e regime vigente

L’articolo 46-ter della l.r. 11/1999 è stato abrogato dalla stessa legge.

Successivamente, l’intero articolo 46-bis, come sostituito dalla legge del 2020, è stato abrogato dall’art. 108, comma 1, lett. t-bis), della l.r. 20 dicembre 2023, n. 58, con effetto richiamato dalla l.r. 10 luglio 2024, n. 11. Di conseguenza, la disciplina sostanziale sulla valutazione di incidenza introdotta dalla l.r. 7/2020 non è più vigente.

Norma finanziaria

La legge ha escluso nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT.

Rilievo attuale

Poiché la disposizione centrale è stata abrogata e la materia è stata riorganizzata da interventi successivi, la legge ha oggi rilievo prevalentemente storico e non presenta un’utilità applicativa autonoma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.