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Circolare

Circolare numero 175 del 31-7-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'art. 24 della legge n. 196/1997, che estende ai soci lavoratori di cooperative di lavoro la tutela del Fondo di garanzia per il TFR e l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, con precisazioni su contribuzione, prestazioni riconoscibili, soggetti esclusi e istruzioni operative per le Sedi. Vengono anche disciplinati il recupero dei contributi rimborsati in base alla precedente circolare n. 77/1996, le modalità di versamento, gli effetti sulle pratiche già definite e le condizioni per l'accesso alle prestazioni di disoccupazione e mobilità.

Tutela previdenziale dei soci lavoratori di cooperative di lavoro: Fondo di garanzia TFR e disoccupazione

Tutela previdenziale dei soci lavoratori di cooperative di lavoro

La circolare esamina l'art. 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196, pubblicata nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 154 del 4 luglio 1997 ed entrata in vigore il 19 luglio 1997. La norma interviene sulla tutela previdenziale dei soci lavoratori di cooperative di lavoro, con due profili principali: l'applicazione del Fondo di garanzia per il TFR e l'assoggettamento all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, oltre ai riflessi sulle prestazioni e sulle procedure amministrative.

Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto

L'art. 24, comma 1, stabilisce che le norme relative al Fondo di garanzia per il TFR si applicano anche ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro. La circolare precisa che, a decorrere dal 1° luglio 1997, la contribuzione di finanziamento al Fondo, pari allo 0,20%, è dovuta anche per tali soggetti.

Restano salvi i contributi già versati anteriormente a tale data, che conservano efficacia. Non devono inoltre essere avanzate pretese nei confronti delle cooperative per omessi versamenti relativi a periodi precedenti al 1° luglio 1997.

È invece previsto che i contributi già rimborsati in base alla circolare n. 77 del 5 aprile 1996 debbano essere restituiti dalle cooperative entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, ossia entro il 17 ottobre 1997, senza aggravio di oneri accessori. Il versamento deve avvenire tramite bollettino di conto corrente relativo alle "riscossioni varie", con indicazione della denominazione, del numero di matricola dell'azienda e della causale "Contrib. Fondo garanzia art. 24 l. 196/97". Le somme riscosse vanno imputate al conto PTO 21/01 "Contributi riscossi con altri sistemi"; le somme aggiuntive per ritardato pagamento, in caso di inadempimento, sono imputate al conto PTR 24/20.

Per le cooperative disciplinate dal DPR 30 aprile 1970, n. 602, il contributo va calcolato sulle retribuzioni determinate ai sensi dell'art. 4 dello stesso DPR, cioè su quelle assunte a base per il calcolo delle contribuzioni "minori".

Istruzioni operative per le Sedi

In attuazione del messaggio n. 23216 del 24 aprile 1996, la circolare fornisce istruzioni operative distinte.

Per le cooperative ex DPR n. 602/1970 e per le cooperative della piccola pesca ex legge n. 250/1958, dalle denunce relative al periodo di paga di luglio 1997 la procedura di calcolo richiede anche per i soci lavoratori il contributo dello 0,20% per il Fondo di garanzia. Eventuali note di rettifica a credito emesse per il periodo aprile 1996-giugno 1997 e non ancora definite devono essere annullate; se tali importi sono stati già rimborsati, la cooperativa deve restituirli secondo la procedura sopra indicata.

Per le cooperative diverse da quelle citate, le istruzioni che prevedevano l'apertura di una posizione separata per i soci lavoratori con codice di autorizzazione 8F devono intendersi annullate. Anche in questo caso, le eventuali note di rettifica a credito devono essere trattate secondo le medesime indicazioni.

Le Sedi sono chiamate ad attivarsi affinché le cooperative si adeguino tempestivamente alle nuove disposizioni, fornendo assistenza agli organismi interessati e applicando le somme aggiuntive in caso di ritardato versamento.

Assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Il comma 2 e seguenti dell'art. 24 definiscono l'assoggettamento dei soci lavoratori delle cooperative di lavoro all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, superando i dubbi interpretativi e giurisprudenziali che avevano richiamato l'esclusione di cui all'art. 40, primo comma, n. 7, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.

Dal 1° luglio 1997 i soci lavoratori sono dunque soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria indipendentemente dal sistema di remunerazione adottato, sia esso basato su paga fissa o su compenso variabile. I contributi già versati restano acquisiti ed efficaci ai fini assicurativi e delle prestazioni; allo stesso tempo, non possono essere avanzate pretese per il mancato versamento dei contributi dovuti per periodi anteriori all'1 luglio 1997.

La circolare precisa inoltre che, per i soci di cooperative che, per natura dell'attività e consistenza occupazionale, rientrano nella disciplina della mobilità, è dovuto il contributo dello 0,30% sulla retribuzione assoggettata al contributo disoccupazione e, quando si attivano le procedure di mobilità, anche il contributo di ingresso previsto dall'art. 16, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per le cooperative di lavoro edili è dovuto, in aggiunta, il contributo dello 0,80% per il finanziamento del trattamento speciale di disoccupazione edile.

Soggetti esclusi dall'estensione

L'intervento dell'art. 24 non riguarda i soggetti che restano esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione o per i quali tale assicurazione non è contemplata. In particolare, continuano a non essere assoggettati:

  • i soci di cooperative disciplinate dal DPR 30 aprile 1970, n. 602;
  • i soci delle cooperative della piccola pesca disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250;
  • i soci appartenenti al personale artistico, teatrale o cinematografico di cooperative che svolgono attività teatrale o cinematografica, purché dotati di preparazione tecnica, culturale o artistica.

Per queste categorie resta ferma l'esclusione dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Prestazioni spettanti ai soci lavoratori

Sul piano delle prestazioni, il comma 2 dell'art. 24 riconosce ai soci lavoratori il diritto ai trattamenti ordinari di disoccupazione non agricola, sia con requisiti normali sia con requisiti ridotti, nonché al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427 e successive modificazioni, compreso quello previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Per i soci lavoratori di cooperative agricole sono riconosciuti il trattamento ordinario di disoccupazione agricola e i trattamenti speciali previsti dalle leggi 8 agosto 1972, n. 457 e 16 febbraio 1977, n. 37.

Il comma 4 prevede inoltre che ai lavoratori in questione possano essere riconosciuti anche l'indennità di mobilità, istituita dalla legge n. 223/1991, e il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali prestazioni spettano solo se la cooperativa ha svolto attività comprese nei settori produttivi rientranti nella disciplina della mobilità o del trattamento speciale edilizia ed è soggetta ai relativi obblighi contributivi.

Per la concessione dell'indennità di mobilità è inoltre necessario che il programma di mobilità sia stato approvato dall'assemblea dei soci, come richiesto espressamente dalla norma.

Presupposti procedurali, stato di disoccupazione e definizione delle pratiche

Ai fini del riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione, la circolare chiarisce che è necessaria la cessazione del rapporto associativo, che consente al lavoratore di acquisire lo status di disoccupato. Le Sedi devono quindi acquisire la documentazione dalla quale risulti tale cessazione, ossia copia dello stralcio del verbale oppure una dichiarazione del presidente della cooperativa.

Quanto agli effetti della cessazione del rapporto associativo, la circolare distingue due ipotesi:

  • se la perdita dello stato di socio avviene su iniziativa della cooperativa, compreso il caso di scioglimento della cooperativa stessa, il recesso del socio è equiparato al licenziamento;
  • se la perdita dello stato di socio avviene su iniziativa del singolo socio, essa è equiparata alle dimissioni.

Poiché i contributi versati prima dell'entrata in vigore della legge n. 196/1997 conservano efficacia ai fini delle prestazioni, le Sedi possono riconoscere i trattamenti richiesti nelle pratiche già in corso, una volta verificati gli specifici requisiti. Le pratiche eventualmente già definite in senso negativo possono essere riesaminate su specifica istanza degli interessati.

Ambito temporale di applicazione

La circolare ricorda infine che, ai sensi del comma 6 dell'art. 24, le disposizioni in esame trovano applicazione soltanto fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società cooperative.

Punti principali

Estensione del Fondo di garanzia TFR ai soci lavoratori

Dal 1° luglio 1997 la contribuzione di finanziamento al Fondo di garanzia per il TFR, pari allo 0,20%, è dovuta anche per i soci lavoratori di cooperative di lavoro. Restano validi i contributi già versati per il periodo precedente e non devono essere avanzate pretese per omessi versamenti anteriori al 1° luglio 1997. I contributi già rimborsati in base alla circolare n. 77 del 5 aprile 1996 devono essere restituiti dalle cooperative entro il 17 ottobre 1997, senza oneri accessori, tramite bollettino di conto corrente per "riscossioni varie" con causale specifica; le somme sono imputate al conto PTO 21/01, mentre le somme aggiuntive per ritardato versamento vanno al conto PTR 24/20.

Istruzioni operative per il Fondo di garanzia

Per le cooperative ex DPR n. 602/1970 e per le cooperative della piccola pesca ex legge n. 250/1958, dalla denuncia relativa a luglio 1997 la procedura calcola automaticamente il contributo dello 0,20% anche per i soci lavoratori. Le eventuali note di rettifica a credito emesse per il periodo aprile 1996-giugno 1997 e non ancora definite devono essere annullate; se già rimborsate, l'importo deve essere restituito dalla cooperativa secondo la procedura indicata. Per le cooperative diverse, sono annullate le istruzioni che prevedevano l'apertura di una posizione separata per i soci lavoratori con codice di autorizzazione 8F.

Assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Dal 1° luglio 1997 i soci lavoratori di cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, indipendentemente dal sistema retributivo adottato, con salvezza delle contribuzioni già versate e senza pretese per i periodi anteriori a tale data. Per i soci di cooperative soggette alla disciplina della mobilità è dovuto anche il contributo dello 0,30% e, nei casi di attivazione delle procedure di mobilità, il contributo di ingresso di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991. Per le cooperative di lavoro edili resta inoltre dovuto il contributo dello 0,80% per il trattamento speciale di disoccupazione edile.

Categorie escluse dall'assicurazione disoccupazione

L'estensione non riguarda i soci di cooperative disciplinate dal DPR n. 602/1970, i soci delle cooperative della piccola pesca ex legge n. 250/1958 e i soci appartenenti al personale artistico, teatrale o cinematografico facente parte di cooperative che svolgono attività teatrale o cinematografica e dotato di preparazione tecnica, culturale o artistica. Per tali categorie continua ad applicarsi l'esclusione dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Prestazioni riconoscibili ai soci lavoratori

Ai soci lavoratori spetta il trattamento ordinario di disoccupazione non agricola, sia con requisiti normali sia con requisiti ridotti, nonché il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia previsto dalla legge n. 427/1975 e dalla legge n. 223/1991. Ai soci lavoratori di cooperative agricole spetta il trattamento ordinario di disoccupazione agricola e i trattamenti speciali previsti dalle leggi n. 457/1972 e n. 37/1977. Il comma 4 dell'art. 24 riconosce inoltre, ricorrendone i presupposti, l'indennità di mobilità e il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui al D.L. n. 299/1994 conv. in legge n. 451/1994.

Presupposti e criteri per il riconoscimento delle prestazioni

Per ottenere le prestazioni è necessario che sussistano i requisiti di legge e che vi sia la cessazione del rapporto associativo, da cui deriva lo status di disoccupato. Le Sedi devono acquisire copia dello stralcio del verbale attestante la cessazione del rapporto associativo oppure una dichiarazione del presidente della cooperativa. Se la perdita dello stato di socio avviene per iniziativa della cooperativa, incluso lo scioglimento della cooperativa stessa, il recesso del socio è equiparato al licenziamento; se avviene per iniziativa del singolo socio, è equiparato alle dimissioni. Per l'indennità di mobilità è inoltre necessario che il programma di mobilità sia approvato dall'assemblea dei soci.

Effetti sulle pratiche in corso e limiti di applicazione

Poiché i contributi versati prima dell'entrata in vigore della legge n. 196/1997 conservano efficacia ai fini delle prestazioni, le pratiche già in corso possono essere definite riconoscendo il diritto ove risultino i requisiti richiesti; le pratiche già chiuse negativamente possono essere riesaminate su istanza degli interessati. Le disposizioni dell'art. 24 si applicano solo fino all'emanazione della disciplina sugli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società cooperative.

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