Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 1/2007

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)

Normativa regionaleL.R. FVG 1/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge finanziaria regionale per il 2007: definisce entrate, indebitamento, fondi e numerose autorizzazioni di spesa per il triennio 2007-2009, con misure su IRAP, trasferimenti agli enti locali, sanità, ambiente, edilizia, cultura, sport, sviluppo economico e agricoltura. Molte disposizioni hanno efficacia limitata al 2007 o a termini specifici; alcune producono effetti dal 31 dicembre 2006.

Legge finanziaria 2007 del Friuli Venezia Giulia

Legge finanziaria 2007 del Friuli Venezia Giulia

Il provvedimento disciplina il bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il triennio 2007-2009, con molte autorizzazioni di spesa, modifiche settoriali e norme contabili. Contiene anche interventi puntuali, spesso limitati al solo anno 2007 o a finestre temporali definite.

Quadro finanziario, entrate e indebitamento

La legge fissa le previsioni di entrata complessive e autorizza il ricorso al mercato finanziario, sia tramite mutui sia tramite emissione di buoni ordinari regionali (BOR), anche con il ricorso alla Cassa depositi e prestiti e a strumenti finanziari derivati. Sono stabilite condizioni dei mutui e dei BOR, limiti di durata, costi massimi, garanzie e delegazioni di pagamento sulle quote di tributi erariali devolute alla Regione. È inoltre previsto l’adeguamento degli stanziamenti di bilancio e del documento tecnico in relazione alle operazioni di indebitamento e di copertura finanziaria.

Fondi globali, fondi di riserva e variazioni di bilancio

Sono determinati gli importi dei fondi globali e dei fondi di riserva, compresi quelli per spese impreviste, obbligatorie, residui perenti e per diversi contratti collettivi del personale regionale. La legge dispone numerose variazioni di spesa con riferimento alle tabelle allegate, chiarendo che le variazioni in diminuzione riducono le corrispondenti autorizzazioni di spesa e che le proiezioni oltre il triennio gravano sui bilanci successivi.

Fiscalità regionale e IRAP nelle zone montane

È ridotta al 3,25% l’aliquota IRAP, dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2007, per i soggetti indicati dalla norma che producono valore della produzione netta nelle zone montane di svantaggio socio-economico “B” e “C”. La riduzione si applica nei limiti del regime “de minimis” e richiede una dichiarazione annuale sul beneficio fruito e sugli altri aiuti ricevuti. L’acconto IRAP 2007 va determinato assumendo come imposta del periodo precedente quella calcolata con la nuova aliquota.

Trasferimenti agli enti locali e autonomia territoriale

Per il 2007 la legge disciplina in modo analitico le quote di compartecipazione ai tributi erariali devolute a Province, Comuni, Comunità montane e Comunità collinare del Friuli. Sono fissate le assegnazioni ordinarie, le assegnazioni straordinarie, i criteri di riparto, i correttivi per i Comuni sotto o sopra soglia rispetto ai trasferimenti 2005, le modalità di erogazione e i termini per le domande in alcuni casi specifici. Sono previsti fondi per aspettativa sindacale retribuita, gestione associata di funzioni e servizi, processi di fusione tra Comuni, studi di fattibilità per nuove forme associative e concorso straordinario nelle spese gestionali collegate al trasferimento di funzioni.

Patto di stabilità, personale e organizzazione amministrativa

La legge disciplina il patto di stabilità interno per gli enti locali e il monitoraggio degli adempimenti, demandando a un regolamento la definizione di vincoli, criteri e modalità. Per gli enti non soggetti al patto sono stabiliti limiti alle assunzioni a tempo indeterminato. Sono inoltre introdotte norme sul trasferimento di personale tra amministrazioni nell’ambito di forme associative, sui limiti di spesa del personale e sull’applicazione di criteri di contenimento della spesa pubblica. Sono previste anche modifiche al trattamento dei consiglieri regionali, al collocamento in aspettativa di dipendenti regionali e a taluni aspetti del personale degli enti locali.

Sanità e politiche sociali

La disciplina sanitaria prevede la centralizzazione della gestione del patrimonio immobiliare del Servizio sanitario regionale, l’uso di strumenti consortili o di un fondo immobiliare, la costituzione di una SGR e il supporto di Friulia. È istituito il Comitato di regia del Servizio sanitario regionale. La legge contiene poi numerosi contributi straordinari e pluriennali a favore di strutture, cooperative, fondazioni, associazioni e IPAB operanti in ambito socio-sanitario e assistenziale, con termini di domanda, modalità di erogazione, rendicontazione e diversi orizzonti temporali di finanziamento, spesso fino a 10, 15 o 20 anni.

Ambiente, protezione civile e assetto del territorio

Sono finanziati interventi per la funzionalità della sala operativa regionale e del Centro operativo di protezione civile, con effetti anche urbanistici ed espropriativi. La legge prevede contributi per Agenda 21, controlli sugli effluenti di allevamento, sanzioni per la mancata comunicazione preventiva, finanziamenti all’ARPA e all’Università di Trieste, nonché interventi su bonifiche, siti inquinati, RAEE, cave, catasto delle grotte e gestione delle concessioni idriche. Sono inoltre previsti interventi straordinari per la Laguna di Marano e Grado, per opere idrogeologiche e per la valorizzazione di ambiti fluviali e lacustri.

Edilizia, lavori pubblici, casa, università e patrimonio

La legge contiene molte misure per edilizia residenziale pubblica, edilizia universitaria, residenze studentesche, recupero di immobili storici, scuole, parcheggi urbani, teatri, monasteri, edifici di culto e strutture sociali. Sono previsti contributi pluriennali, limiti di impegno, garanzie fideiussorie, deroghe procedurali e interpretazioni autentiche, con molti interventi destinati a enti locali, università, fondazioni e soggetti del terzo settore. Alcune norme sono chiaramente transitorie o riferite a situazioni pregresse già definite.

Istruzione, cultura e sport

Sono riformati i criteri degli assegni di studio e dei contributi per trasporto scolastico e libri di testo; sono inoltre finanziati scuole, parrocchie, istituti psico-pedagogici, musei, iniziative editoriali, progetti archeologici, associazioni culturali, Pro Loco, enti musicali e attività sportive. La legge istituisce il Comitato consultivo per la programmazione degli interventi culturali e l’Osservatorio regionale dello spettacolo e della cultura. Molti contributi sono una tantum o riferiti al solo 2007; altri coprono spese pregresse o finanziano interventi pluriennali.

Sviluppo economico, innovazione, turismo e commercio

La legge sostiene ricerca, formazione e innovazione, finanzia la Società Mercurio FVG, canali contributivi per il settore artigiano, distretti industriali, consorzi di sviluppo industriale, turismo regionale e progetti strategici come Pramollo-Nassfeld, Marketing del Collio e Marketing del Carso. Sono previsti interventi per infrastrutture turistiche, albergo diffuso, palazzetti del ghiaccio, piste di fondo, mobilità ciclistica e sostegno a TurismoFVG. Diverse misure operano in collegamento con programmi e accordi di programma quadro.

Agricoltura, foreste e montagna

La legge istituisce un programma di finanziamenti agevolati per imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, disciplina contributi per irrigazione, bonifica, sviluppo montano, telemedicina e servizi innovativi nelle comunità montane, e finanzia attività dell’ERSA, dell’Ente Tutela Pesca, dell’Università di Udine e del Fondo di dotazione per le energie rinnovabili. È anche prevista l’attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, con risorse UE, statali e regionali, e l’anticipazione di fondi per pagamenti del PSR 2000-2006.

Norme contabili, gestione di bilancio e abrogazioni

La legge interviene sulla contabilità regionale, sui fondi di riserva, sul trattamento dei residui, sugli storni di bilancio, sulla gestione dei pagamenti anticipati e sulla rendicontazione. Sono abrogate o modificate numerose disposizioni di leggi precedenti e alcune norme producono effetti già dal 31 dicembre 2006, soprattutto quelle collegate a residui, avanzo vincolato e assestamenti di bilancio.

Regime temporale ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BUR e ha effetto dall’1 gennaio 2007. Alcune disposizioni, espressamente indicate, esplicano effetti dal 31 dicembre 2006. Molte misure di spesa, contributi e limiti di impegno riguardano il solo esercizio 2007, mentre altre si estendono fino al 2009 o a periodi pluriennali molto lunghi (fino al 2026/2027) per la copertura degli ammortamenti.

Obsolescenza pratica

Il provvedimento è prevalentemente una legge finanziaria per l’esercizio 2007, con numerose autorizzazioni di spesa già esaurite o riferite a eventi, graduatorie, domande e annualità ormai concluse. Per questo, pur contenendo anche modifiche normative strutturali, è nel complesso da considerarsi oggi in larga parte superato e poco utile in applicazione pratica corrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.