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Legge

L.R. FVG 5/2007

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Normativa regionaleL.R. FVG 5/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza in Friuli Venezia Giulia la pianificazione territoriale e urbanistica introducendo PTR, PSC, POC, PAC, regole su perequazione/compensazione, informatizzazione e monitoraggio. Disciplina anche attività edilizia, titoli abilitativi, bioedilizia, telefonia mobile e tutela paesaggistica. Molte norme di dettaglio operano fino all’adeguamento degli strumenti al PTR.

Riforma dell’urbanistica, dell’attività edilizia e del paesaggio in Friuli Venezia Giulia

Riforma dell’urbanistica, dell’attività edilizia e del paesaggio in Friuli Venezia Giulia

La legge riforma organicamente la disciplina regionale dell’urbanistica, dell’edilizia e del paesaggio nel Friuli Venezia Giulia. Introduce un nuovo sistema di pianificazione multilivello, ridefinisce competenze e procedure dei Comuni, della Regione e degli enti sovracomunali, e coordina la tutela paesaggistica con il piano territoriale regionale.

Finalità generali e principi della pianificazione

La legge mira a garantire la conservazione e valorizzazione del territorio, la riqualificazione degli insediamenti, il recupero del degrado ambientale e la limitazione del consumo di nuovo suolo. La pianificazione deve essere coerente con i principi di sostenibilità, sicurezza, qualità ambientale, integrazione territoriale e coesione sociale.

Sistema delle definizioni e riparto delle competenze

Il testo definisce i principali istituti della materia: risorse essenziali, interesse regionale, piano territoriale regionale (PTR), piano strutturale comunale (PSC), piano operativo comunale (POC), documento preliminare di piano (DPP), conferenza di pianificazione, intesa di pianificazione, piani attuativi comunali (PAC), ambiti di gestione del paesaggio (AGEPA), ente di pianificazione intercomunale (EPI) e tecniche di perequazione/compensazione urbanistica e territoriale.

La funzione pianificatoria è attribuita al Comune, che la esercita nel rispetto di adeguatezza, sussidiarietà e delle competenze regionali sulle risorse essenziali di interesse regionale. La Provincia svolge programmi territoriali strategici e funzioni sovracomunali secondo le modalità previste; la Regione esercita le funzioni di tutela e impiego delle risorse essenziali di interesse regionale e approva il PTR.

PTR: contenuti, efficacia e formazione

Il PTR è lo strumento di pianificazione territoriale regionale e comprende analisi dello stato del territorio, obiettivi generali e di settore, rappresentazioni grafiche, norme di attuazione e relazione illustrativa. Esso assume anche valenza paesaggistica ai sensi del Codice dei beni culturali e contiene prescrizioni per le aree di interesse naturalistico e paesaggistico.

La formazione del PTR avviene con metodologie di Agenda 21 e nel rispetto della valutazione ambientale strategica. Il procedimento prevede predisposizione del progetto da parte della Giunta, parere del Consiglio delle autonomie locali, parere della Commissione consiliare competente, adozione con decreto del Presidente della Regione, pubblicazione, osservazioni e approvazione finale.

Il PTR entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR. I contenuti prescrittivi sopravvenuti da norme statali o comunitarie devono essere recepiti entro 120 giorni.

Adeguamento degli strumenti comunali al PTR

I Comuni devono adeguare i propri strumenti al PTR dalla data di entrata in vigore del piano regionale e delle sue varianti. L’adeguamento si considera assolto con l’adozione del PSC entro tre anni, o entro quattro anni se i Comuni contermini operano in forma associata.

Il mancato rispetto del termine comporta la sospensione delle determinazioni comunali sulle domande di titoli edilizi in contrasto con il PTR.

Pianificazione comunale: PSC

Il PSC ha durata indeterminata e funge da quadro conoscitivo e strategico del territorio comunale. Recependo le prescrizioni del PTR, definisce gli indirizzi e i criteri per l’uso delle risorse essenziali comunali, individua gli ambiti urbanizzati, non urbanizzati e urbanizzabili, la rete infrastrutturale e i criteri per perequazione, compensazione urbanistica e territoriale.

La formazione del PSC passa attraverso direttive del Consiglio comunale, predisposizione del DPP, conferenza di pianificazione, intesa con la Regione, adozione, deposito per osservazioni, approvazione consiliare e conferma regionale del rispetto dell’intesa. Il PSC entra in vigore con la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BUR. In mancanza o difformità dell’intesa, il PSC è inefficace.

Il PSC è sottoposto ad Agenda 21 e alla VAS.

Conferenza e intesa di pianificazione

La conferenza di pianificazione è la sede di confronto tra Comune, Regione, Provincia, amministrazioni statali, soggetti pubblici con funzioni pianificatorie e Comuni contermini. Serve a integrare le valutazioni, acquisire intese, pareri e assensi, e prioritariamente a definire le previsioni su beni pubblici o di altri soggetti con competenze pianificatorie.

L’intesa di pianificazione tra Comune e Regione recepisce le prescrizioni del PTR nel PSC e può comprendere la delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Per i PSC sovracomunali l’intesa riguarda anche l’adeguatezza dell’ambito territoriale.

Salvaguardia urbanistica

Dalla deliberazione di adozione del PSC, e fino alla sua entrata in vigore, il Comune sospende le decisioni sulle domande di titoli edilizi contrastanti con il piano adottato.

La salvaguardia dura al massimo due anni per il PSC comunale e tre anni per il PSC sovracomunale. Non si applica a manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché agli interventi di pubblica utilità o interesse pubblico.

Pianificazione operativa: POC

Il POC ha efficacia conformativa della proprietà, durata indeterminata e può essere adottato anche in forma sovracomunale. Esso disciplina in modo puntuale l’assetto del territorio comunale, la destinazione delle zone, gli indici edilizi, le norme tecniche degli interventi, gli standard urbanistici, le aree per infrastrutture, servizi e tutela ambientale, gli ambiti da sottoporre a pianificazione di settore o attuativa, gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio e l’uso di perequazione/compensazione.

Il POC non può contenere previsioni con effetti ambientali significativi tali da incidere sulla VAS già svolta nel PSC.

Procedura di formazione del POC

La Giunta comunale adotta il POC, l’avviso è pubblicato sul BUR e il piano è depositato per trenta giorni per osservazioni e opposizioni. I pareri non già acquisiti in conferenza devono essere rilasciati prima dell’approvazione. Il Consiglio comunale decide sulle osservazioni e approva il piano previa asseverazione di conformità agli strumenti sovraordinati e alla legge.

Il POC entra in vigore con la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BUR.

Decadenza dei vincoli espropriativi e interventi nelle aree divenute inefficaci

Le previsioni del POC che impongono vincoli preordinati all’esproprio decadono se entro cinque anni non sono attuate o non è iniziata la procedura espropriativa. Restano salvi i vincoli di durata permanente previsti da legge.

Nelle aree in cui il vincolo è decaduto sono ammessi interventi compatibili con le previsioni delle aree contermini, entro un indice massimo di 0,03 mc/mq; per le attività produttive il rapporto di copertura massimo è pari a un decimo dell’area di proprietà.

Accelerazione delle procedure e accordi di programma

L’approvazione di progetti preliminari di lavori pubblici da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle destinazioni di piano, costituisce variante al POC purché resti ferma la conformità al PSC.

Gli strumenti adeguati al PTR possono essere variati tramite accordo di programma. L’accordo, approvato con decreto del Presidente della Regione, determina le variazioni del PSC e, se necessario, del POC; diventa efficace con la pubblicazione del decreto sul BUR e produce gli effetti del verbale della conferenza di pianificazione e dell’intesa di pianificazione.

Piani attuativi comunali (PAC)

I PAC sono gli strumenti di attuazione delle previsioni urbanistiche comunali e sovracomunali. Sono adottati e approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica, salvo richiesta di un terzo dei consiglieri, nel qual caso interviene il Consiglio.

Il piano è depositato per trenta giorni per osservazioni e opposizioni. I PAC sostituiscono i piani particolareggiati, i piani di lottizzazione, i piani per l’edilizia economica e popolare, i piani per insediamenti produttivi, i piani di recupero e i programmi integrati di intervento o di recupero e riqualificazione urbana.

Per opere pubbliche o di interesse pubblico l’approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità. Nei PAC privati può essere attribuito valore di titolo edilizio se già acquisiti i pareri e nulla osta necessari; i rapporti attuativi sono regolati da convenzione. Il PAC entra in vigore con la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BUR.

Pianificazione sovracomunale

La pianificazione sovracomunale coinvolge territori di Comuni contermini in numero non inferiore a cinque, oppure almeno un terzo dei Comuni della provincia, oppure popolazione non inferiore a 30.000 abitanti. Possono comunque svolgere singolarmente la funzione il Comune capoluogo, la Comunità montana e la Città metropolitana.

I Comuni possono affidare la predisposizione degli strumenti a forme associative, a un Comune capoluogo, a Comunità montane, Città metropolitane, Province o, in caso di delega della funzione, anche a un EPI. La convenzione disciplina mandato, durata, contenuto, esercizio e vigilanza.

Ente di pianificazione intercomunale (EPI)

L’EPI è un ente pubblico con personalità giuridica costituito dai Comuni contermini che possiedono i requisiti per la pianificazione sovracomunale. L’atto costitutivo e lo statuto sono approvati dai Consigli comunali; lo statuto disciplina organi, competenze, sede, ordinamento finanziario, scioglimento e recesso.

Il contenuto della funzione delegata, i limiti, la durata, le modalità di esercizio e la ripartizione degli oneri sono definiti da convenzione.

Contenuti della pianificazione sovracomunale

La pianificazione sovracomunale si esercita mediante PSC riferito al territorio dei Comuni interessati e consente nuove zone residenziali di espansione e nuove o ampliate zone industriali, artigianali, commerciali, turistiche, oltre a infrastrutture, servizi e attrezzature di scala sovracomunale.

Nei Comuni che non svolgono tale funzione, nuove espansioni sono in linea di massima vietate, salvo interventi di adeguamento di attività già insediate a obblighi normativi o diversa prescrizione del PTR. La Regione può concedere contributi, nei limiti della legge annuale di bilancio, per la redazione degli strumenti sovracomunali.

Perequazione, compensazione urbanistica e territoriale

La perequazione urbanistica può essere utilizzata dal Comune in sede operativa e attuativa per immobili destinati a trasformazione urbanistica, tramite convenzione con i proprietari. Il POC e i PAC ne stabiliscono la disciplina, assicurando la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari interessati.

La compensazione urbanistica consente la cessione di aree destinate a servizi in cambio del trasferimento di diritti edificatori in altre aree preventivamente destinate. La convenzione disciplina il calcolo dei crediti, la localizzazione delle aree di trasferimento, il tempo massimo di utilizzo e l’eventuale indennizzo sostitutivo.

La compensazione territoriale può essere usata dai Comuni che pianificano congiuntamente in forma sovracomunale per scambiare diritti edificatori con equivalenti valori urbanistici o economici.

Informatizzazione e monitoraggio territoriale

Regione e Comuni devono formare gli strumenti urbanistici con metodologie informatiche standardizzate. I piani adottati e approvati sono inseriti nel SITER, e tale inserimento costituisce certificazione di conformità all’originale.

La Regione organizza una banca dati territoriale e fornisce supporti tecnici, informatici e cartografici. Gli enti approvatori trasmettono i piani in formato elettronico; la mancata o tardiva trasmissione può comportare l’adozione di provvedimenti sostitutivi, anche con commissario ad acta.

Rapporti sullo stato del territorio

La Regione pubblica annualmente il Rapporto sullo stato del territorio del Friuli Venezia Giulia, con dati comparativi e informazioni sull’attività di pianificazione. I Comuni pubblicano entro il 30 giugno il Rapporto comunale sullo stato del territorio e lo trasmettono alla Regione nello stesso formato.

In caso di omessa o ritardata trasmissione, la Giunta regionale può adottare provvedimenti conseguenti, anche nominando un commissario ad acta.

Disciplina edilizia: recepimento statale e regolamento edilizio

La legge recepisce i principi del DPR 380/2001, con riferimento a sportello unico, definizione degli interventi, titoli abilitativi, contributo di costruzione, edilizia pubblica e libera, vigilanza e sanzioni. I Comuni devono dotarsi di regolamento edilizio, che disciplina le attività di costruzione e trasformazione fisica e funzionale degli edifici senza modificare la disciplina urbanistica.

Bioedilizia, bioarchitettura ed efficienza energetica

I Comuni devono introdurre nel regolamento edilizio disposizioni di promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del risparmio energetico. Nelle more dell’adeguamento, gli interventi di risparmio energetico sono ammessi anche in deroga ai regolamenti vigenti e, se comportano limitate modifiche volumetriche, anche agli indici urbanistico-edilizi.

Alla richiesta di agibilità deve essere depositata copia dell’attestato di certificazione o rendimento energetico. I Comuni devono riconoscere per tali interventi una riduzione del contributo di costruzione non inferiore al 5%. Gli interventi su edifici esistenti finalizzati a impianti tecnologici e quelli di climatizzazione, se conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, sono considerati edilizia libera.

Impianti da fonti rinnovabili in area agricola

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da realizzare in area agricola sono individuati dal POC nel rispetto delle norme di sostegno al settore agricolo, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Regolarità contributiva in edilizia e vigilanza

I soggetti titolari di titolo edilizio devono trasmettere al Comune, ogni sei mesi e per tutta la validità del titolo, il certificato di regolarità contributiva. Il Comune lo inoltra all’Osservatorio regionale e svolge controlli, anche a campione, nell’ambito della vigilanza edilizia.

Commissione edilizia, sportello unico e certificazioni urbanistiche

La commissione edilizia è un organo tecnico-consultivo facoltativo del Comune; nel suo ambito è prevista la presenza di un componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili. Il regolamento edilizio definisce la disciplina della commissione e gli interventi sottoposti a parere.

Lo sportello unico per l’edilizia cura la responsabilità dei procedimenti edilizi, anche in forma associata; il permesso di costruire è rilasciato dal sindaco o suo delegato. È previsto il certificato urbanistico, rilasciato entro quindici giorni, e la possibile valutazione preliminare sull’ammissibilità dell’intervento, con validità annuale salvo variazioni degli strumenti urbanistici.

Destinazioni d’uso, pertinenze e interventi edilizi particolari

La legge elenca le categorie di destinazione d’uso delle unità immobiliari, distinguendo tra residenziale, artigianale, ricettiva, direzionale, commerciale, industriale, agricola e servizi pubblici.

Disciplina inoltre l’area di pertinenza urbanistica, anche in casi limitati di vincolo su aree non adiacenti, e stabilisce che l’entrata in vigore di una disciplina più favorevole libera le aree eccedenti dal vincolo di pertinenza.

Sono agevolati gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, anche con modeste modifiche volumetriche e in deroga a norme urbanistiche ed edilizie, fermo il rispetto delle distanze civilistiche. Per gli edifici di almeno due livelli fuori terra la progettazione deve consentire l’installazione di un ascensore raggiungibile tramite rampe senza gradini.

Denuncia di inizio attività, strutture precarie e attività edilizia libera

Sono assoggettati a denuncia di inizio attività numerosi interventi, tra cui chioschi, pertinenze fino a 30 mc, occupazioni di suolo, demolizioni e scavi non rilevanti urbanisticamente, manufatti di servizio, recinzioni, tende, parcheggi pertinenziali e infrastrutture a rete.

Le strutture temporanee possono essere autorizzate a titolo precario per esigenze improrogabili e transitorie, con durata massima di un anno prorogabile fino a due volte. È prevista la revoca per pubblico interesse e l’obbligo di ripristino alla scadenza. Per manifestazioni culturali, sportive e ricreative valgono solo le autorizzazioni di pubblica sicurezza. In specifiche strutture ricettive all’aria aperta, gli allestimenti mobili di pernottamento non richiedono titolo edilizio se privi di collegamento permanente al suolo e con allacci rimovibili.

Varianti minime e recupero del sottotetto

Le variazioni fino al 3% rispetto alle misure di progetto non costituiscono variante al titolo edilizio, se restano rispettati gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi.

Il recupero abitativo del sottotetto è consentito, senza modifiche alla sagoma e anche in deroga a limiti urbanistici e alla disciplina regionale sui requisiti igienico-sanitari, se contestuale a interventi di ristrutturazione, conservazione tipologica, risanamento conservativo o restauro. L’intervento è soggetto a contributo di costruzione.

Ristrutturazione edilizia e rinvio alla normativa statale

La ristrutturazione edilizia comprende anche demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma del preesistente, salvo gli adeguamenti antisismici e le variazioni di collocazione del sedime rientranti nelle variazioni non essenziali.

Per quanto non disciplinato dalla legge, si applica la normativa statale.

Telefonia mobile

L’installazione e modifica di infrastrutture per telefonia mobile, ponti radio e impianti gap-filler è autorizzata dal Comune nel rispetto del piano di settore e previa verifica ARPA della compatibilità elettromagnetica, oltre all’acquisizione dei pareri e nulla osta previsti. L’istanza si considera accolta se entro 90 giorni non è comunicato diniego; l’ARPA si pronuncia entro 30 giorni e può essere richiesta un’unica integrazione documentale. Il gestore comunica preventivamente la data di attivazione dell’impianto.

Paesaggio: finalità, beni e valenza paesaggistica del PTR

La legge attua il decreto legislativo 42/2004 per la valorizzazione del paesaggio. I beni paesaggistici sono individuati dal PTR e dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.

Il PTR acquisisce valenza paesaggistica se predisposto secondo l’intesa interistituzionale con lo Stato. Il piano qualifica i tipi di paesaggio, individua gli ambiti paesaggistici e stabilisce prescrizioni e criteri che i Comuni devono recepire negli strumenti urbanistici.

Commissioni provinciali e autorizzazioni paesaggistiche

La Regione istituisce commissioni provinciali ai sensi del Codice dei beni culturali. I costi sono posti a carico del bilancio regionale secondo gli stanziamenti indicati.

I proprietari di immobili e aree tutelati non possono distruggerli o modificarli in modo pregiudizievole; i progetti devono essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica. La Regione delega il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti di pianificazione sovracomunale coincidenti con uno o più AGEPA e ai Comuni che abbiano adeguato singolarmente il proprio strumento urbanistico al PTR. In via transitoria, fino all’adeguamento, l’autorizzazione è rilasciata dai Comuni con eccezioni che restano in capo alla Regione per gli interventi di maggiore rilevanza individuati dalla legge.

Le commissioni locali per il paesaggio operano come organi di supporto ai soggetti delegati; esprimono parere obbligatorio sulle autorizzazioni paesaggistiche. La funzione sanzionatoria e l’accertamento di compatibilità paesaggistica seguono la ripartizione di competenza prevista per il rilascio delle autorizzazioni.

Regolamento di attuazione e abrogazioni

Il regolamento di attuazione disciplina i contenuti minimi dei piani, l’informatizzazione, l’osservatorio, il controllo edilizio, gli standard, il procedimento paesaggistico e altri aspetti applicativi. La legge prevede l’abrogazione di un ampio blocco della precedente disciplina regionale urbanistica e paesaggistica, sostituendola con il nuovo assetto normativo.

Norme transitorie e finali

Restano salve le procedure già avviate e gli strumenti adottati prima dell’entrata in vigore della legge, che si definiscono secondo le norme previgenti o si adeguano al PTR in sede di approvazione. In fase transitoria, fino all’adeguamento al PTR, i Comuni possono adottare solo varianti non sostanziali non in contrasto con il PTR e, entro limiti quantitativi fissati, nuove espansioni residenziali, zone D2/D3 e incrementi per strutture turistico-ricettive.

L’entrata in vigore generale della legge è fissata al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione; alcune disposizioni specifiche entrano invece in vigore al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

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