L.R. FVG 4/2007
Modifiche alla legge regionale 18/2006 contenente disposizioni per l'istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 4 modifica la l.r. 18/2006 sulla Fondazione Aquileia: ridefinisce finalità, composizione e compiti della Fondazione, adegua i contributi per interventi turistici e commerciali nell’area archeologica e aggiorna le autorizzazioni e la copertura finanziaria per il solo esercizio 2007 e il triennio 2007-2009. L’efficacia decorre dal 15 marzo 2007.
Modifiche alla disciplina della Fondazione Aquileia e dei relativi finanziamenti turistico-culturali
Modifiche alla disciplina della Fondazione Aquileia e dei finanziamenti per l’area di Aquileia
La legge regionale Friuli Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 4 interviene sulla legge regionale 18/2006, ridefinendo alcuni profili della Fondazione Aquileia e aggiornando la disciplina dei contributi regionali a sostegno della valorizzazione archeologica, urbanistica e turistica dell’area di Aquileia.
Costituzione della Fondazione e soggetti partecipanti
La Regione, sulla base di appositi accordi con il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’articolo 112 del d.lgs. 42/2004, promuove con il Ministero stesso la costituzione della Fondazione Aquileia. La partecipazione come soggetti fondatori è promossa anche per il Comune di Aquileia, la Provincia di Udine e altre persone giuridiche private senza fine di lucro.
Finalità e compiti della Fondazione
Lo statuto della Fondazione deve richiamare espressamente le finalità della legge e prevedere, tra i propri compiti, la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell’assetto territoriale. Tali piani devono considerare anche la gestione del sito come Patrimonio Mondiale UNESCO e il supporto alla pianificazione urbanistica degli enti locali, con finalità di valorizzazione delle aree archeologiche e di sviluppo coordinato delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a servizio delle diverse destinazioni d’uso del territorio.
Tra i compiti statutari rientrano inoltre:
- lo sviluppo del turismo culturale dell’area;
- il cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani strategici e nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004;
- la predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi a tali interventi.
Dotazione patrimoniale e sostegno alle attività
I soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della Fondazione secondo le disposizioni generali e i rispettivi ordinamenti, nel rispetto di quanto stabilito negli accordi stipulati per la costituzione della Fondazione.
Contributi regionali per attività economiche e ricettive
L’amministrazione regionale, nel rispetto delle procedure autorizzative previste dal d.lgs. 42/2004 per gli interventi in aree tutelate, può concedere contributi pluriennali per la realizzazione, l’ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione turistica delle aree archeologiche comprese nei piani strategici di cui alla legge.
La disciplina è inoltre precisata nel senso che tali interventi devono riferirsi alla valorizzazione turistica e culturale delle aree comprese nei piani strategici, con richiamo alla coerenza con la valenza culturale dei siti.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla disciplina sui conferimenti e sul sostegno della Fondazione sono imputati al bilancio regionale per l’esercizio 2007 e per il bilancio pluriennale 2007-2009, mediante specifiche unità previsionali e capitoli dedicati, che vengono anche rinominati per ricondurli espressamente alla Fondazione Aquileia.
Decorrenza e attualità della norma
La legge entra in vigore il 15 marzo 2007. Si tratta di una legge di modifica e di copertura finanziaria legata a un assetto organizzativo e a stanziamenti riferiti a specifici esercizi di bilancio; nel contesto attuale ha carattere sostanzialmente esaurito e non presenta una disciplina autonoma di uso pratico.
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