L.R. Puglia 14/2010
Collocamento a riposo e trattenimento in servizio dei dipendenti regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il collocamento a riposo d’ufficio dei dipendenti della Regione Puglia, comprese le qualifiche dirigenziali, delle agenzie, degli enti strumentali e delle società partecipate. Il pensionamento avviene al compimento dei 65 anni, con decorrenza dalla prima data utile per il trattamento pensionistico, salvo eventuale trattenimento in servizio; la comunicazione deve essere fatta almeno sei mesi prima. Abroga le norme regionali incompatibili.
Collocamento a riposo dei dipendenti regionali pugliesi
Collocamento a riposo dei dipendenti regionali pugliesi
La legge regionale della Puglia disciplina il pensionamento d’ufficio del personale regionale e di altri soggetti collegati all’amministrazione regionale. Stabilisce un quadro uniforme per la cessazione del rapporto di lavoro e per l’eventuale permanenza in servizio nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda:
- i dipendenti dell’Amministrazione regionale;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale;
- il personale delle agenzie e degli enti strumentali della Regione Puglia;
- i dipendenti delle società partecipate dalla Regione.
Collocamento a riposo d’ufficio
I dipendenti dei soggetti indicati sono collocati a riposo d’ufficio al compimento del 65° anno di età. La cessazione del rapporto di lavoro decorre dalla prima data utile prevista dalla disciplina sul trattamento pensionistico, restando salvo l’eventuale trattenimento in servizio disposto secondo la normativa vigente.
Comunicazione al dipendente
L’ente deve comunicare all’interessato la risoluzione del rapporto di lavoro almeno sei mesi prima del verificarsi della condizione che determina il collocamento a riposo.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Sono abrogate tutte le disposizioni della legislazione regionale incompatibili con le nuove regole sul collocamento a riposo e sul trattenimento in servizio.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 2 nov 2010L.R. Puglia 15/2010
- Legge · 2 nov 2010L.R. Puglia 16/2010
- Regolamento · 4 nov 2010R.R. Puglia 16/2010
- Legge · 16 nov 2010L.R. Puglia 17/2010
- Legge · 18 ott 2010L.R. Puglia 13/2010
- Legge · 3 dic 2010L.R. Puglia 18/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →