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Legge

L.R. Puglia 13/2010

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)

Normativa regionaleL.R. Puglia 13/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 13/2010 aggiorna la disciplina della valutazione di impatto ambientale: innalza la soglia per alcuni impianti energetici industriali, estende la riduzione procedurale a interventi in aree tutelate e vieta erbicidi/veleni nella manutenzione di impianti eolici e fotovoltaici. Prevede inoltre regole sul fotovoltaico aderente o integrato ai tetti, poi in parte superate da normativa successiva sulla PAS.

Modifiche alla disciplina pugliese sulla VIA e al fotovoltaico strutturale

Modifiche alla VIA per impianti energetici e disciplina del fotovoltaico

La legge regionale Puglia 18 ottobre 2010, n. 13 interviene sulla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 in materia di valutazione di impatto ambientale, con effetti soprattutto sugli impianti per la produzione di energia e sugli interventi fotovoltaici. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Puglia.

Impianti industriali per la produzione di energia: soglie e assoggettamento a VIA

Viene sostituita la disciplina degli impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda diversi da quelli già ricompresi in altre lettere dell’allegato B.

  • La soglia ordinaria è fissata a una potenza elettrica nominale pari o superiore a 1 MW.
  • La soglia è elevata a 3 MW se gli impianti sono realizzati interamente in siti industriali dismessi situati in aree a destinazione produttiva come definite dall’articolo 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Riduzione procedurale estesa ad aree sensibili

Per gli interventi rientranti nella categoria sopra indicata, la riduzione prevista dalla legge regionale si applica anche quando i progetti interessano, anche solo in parte, determinati ambiti territoriali o vincoli ambientali e paesaggistici.

La disciplina riguarda progetti ricadenti, anche parzialmente, in:

  • aree naturali protette e siti della rete Natura 2000, cioè SIC e ZPS;
  • beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, del d.lgs. 42/2004;
  • ambiti territoriali estesi A, B e C del PUTT/P;
  • zone agricole qualificate dagli strumenti urbanistici come di particolare pregio o nelle quali siano espressamente vietati interventi di trasformazione non connessi all’attività agricola.

Regime transitorio delle modifiche in materia di VIA

Le modifiche introdotte si applicano anche alle procedure in corso, ma solo per istanze presentate nei 180 giorni precedenti l’entrata in vigore della legge.

Restano invece ferme le disposizioni precedenti:

  • per le procedure relative a istanze presentate prima di tale periodo;
  • comunque, per le procedure per le quali sia già stata convocata la Conferenza di servizi.

Manutenzione di impianti eolici e fotovoltaici: divieto di erbicidi e veleni

Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, sia esistenti sia di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni destinati alla distruzione delle piante erbacee presenti nei luoghi interessati.

Fotovoltaico strutturale e regime edilizio

La legge favorisce la realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia o insistenti sul patrimonio edilizio esistente, qualificando come denuncia di inizio attività o come attività edilizia libera gli interventi richiamati dalle linee guida ministeriali e dalla relativa normativa tecnica.

In particolare, sono considerati compresi nella tipologia degli impianti solari fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti o nelle coperture, e quindi considerati attività edilizia libera, gli interventi definiti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 con le specificazioni dell’allegato 3, come modificato dal decreto ministeriale 6 agosto 2010.

Coordinamento con normativa successiva

Nel testo è richiamata una successiva previsione regionale che assoggetta le attività di costruzione ed esercizio degli impianti da fonti rinnovabili di cui a questo articolo alla procedura abilitativa semplificata (PAS), disciplinata dall’articolo 6 del d.lgs. 28/2011. Di conseguenza, la disciplina del 2010 va letta alla luce di tale successivo coordinamento normativo.

Entrata in vigore

La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

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