R.R. Puglia 16/2010
Regolamento regionale dell'Assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi ex art. 26 della L. n. 833/1978.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Puglia, la riabilitazione domiciliare per persone con disabilità o gravi patologie che non possono accedere all’ambulatorio. Definisce finalità, requisiti di accesso, tipologie di pazienti trattabili e organizzazione dei servizi nei Distretti socio-sanitari e nelle ASL. È tuttora vigente, ma il testo fornito è parziale.
Assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi ex art. 26 L. 833/1978 in Puglia
Assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi ex art. 26 L. 833/1978
Il regolamento disciplina la riabilitazione domiciliare nella Regione Puglia, come modalità di assistenza riabilitativa territoriale rivolta a pazienti che non possono essere trattati in ambulatorio. L’obiettivo generale è rafforzare la rete dei servizi riabilitativi e consentire la continuità del trattamento nel contesto di vita del paziente.
Finalità della riabilitazione domiciliare
La riabilitazione domiciliare è concepita come uno strumento per:
- potenziare la riabilitazione territoriale;
- offrire un trattamento eseguibile a domicilio oppure funzionale a un successivo passaggio all’ambulatorio;
- permettere al paziente di restare nel proprio ambiente familiare e relazionale ricevendo comunque l’assistenza necessaria;
- migliorare il decorso riabilitativo riducendo la necessità di spostamenti.
Destinatari e requisiti di accesso
Possono accedere al servizio i cittadini che presentino congiuntamente specifiche condizioni. In particolare devono sussistere:
- una disabilità fisica, psichica o sensoriale che renda impossibile il trasporto verso gli ambulatori, oppure la necessità di raggiungere o mantenere obiettivi di autonomia nel proprio contesto di vita;
- un adeguato supporto familiare o informale;
- idonee condizioni abitative;
- il consenso informato della persona interessata e della famiglia.
Tipologie di disabilità e quadri clinici trattabili
Il regolamento individua le principali situazioni cliniche per le quali è ammessa la riabilitazione domiciliare, tra cui:
- esiti di interventi chirurgici a carico di anca, femore e ginocchio quando le condizioni cliniche non consentono il trattamento ambulatoriale;
- esiti di ictus cerebrale con emiparesi residua, nelle fasi di immediata post-acuzie e nei casi con gravi esiti invalidanti;
- gravi patologie d’organo e politraumi che impediscono l’accesso alle cure ambulatoriali;
- malattie degenerative progressive del sistema nervoso centrale e periferico e patologie neuromuscolari in fase avanzata;
- mielolesioni e cerebrolesioni genetiche o acquisite;
- coma vegetativo e stato di minima coscienza.
Obiettivi assistenziali
La disciplina mira a:
- completare il programma riabilitativo dei pazienti non trattabili in ambulatorio;
- evitare ricoveri e trattamenti residenziali o semiresidenziali non appropriati;
- favorire la permanenza del paziente, in particolare se fragile, nel proprio contesto familiare, garantendo allo stesso tempo l’assistenza necessaria.
Organizzazione del servizio e soggetti erogatori
La riabilitazione domiciliare è ricondotta all’organizzazione dei Distretti socio-sanitari e si integra con la rete dei servizi riabilitativi territoriali. Le prestazioni sono svolte, in via ordinaria, dai presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale delle ASL.
Quando tali servizi non siano in grado di coprire il fabbisogno riabilitativo aziendale, le prestazioni possono essere affidate, mediante accordo contrattuale:
- prioritariamente a strutture private di riabilitazione operanti nel territorio aziendale;
- successivamente a strutture presenti nel territorio regionale, provvisoriamente e istituzionalmente accreditate per prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/1978.
Tali strutture devono dotarsi di personale adeguato all’attività domiciliare e dei requisiti organizzativi previsti per i moduli dedicati all’erogazione delle prestazioni riabilitative domiciliari.
Accordo contrattuale e programmazione delle prestazioni
L’accordo contrattuale con i soggetti erogatori definisce:
- il volume delle prestazioni;
- le tipologie di attività affidate;
- le modalità coerenti con le disposizioni regionali.
Applicabilità e attualità della disciplina
Il regolamento, pubblicato nel 2010 e risultante ancora vigente nel testo fornito, disciplina una materia tuttora attuale nel sistema sanitario regionale pugliese. Non emergono nel testo termini finali di efficacia o regimi transitori specifici.
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