L.R. Puglia 17/2010
Adempimenti piano di rientro 2010-2012: modifiche e integrazioni all'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 17/2010 modifica l’art. 24 della l.r. n. 4/2010 sulla sanità, ridefinendo la procedura di nomina dei direttori generali: per le ASL è richiesto il parere della Conferenza dei sindaci, del Consiglio regionale (entro 30 giorni) e del Comitato consultivo misto; per le aziende ospedaliero-universitarie la nomina è della Giunta regionale con intesa del rettore. In vigore dal 16 novembre 2010.
Nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliero-universitarie in Puglia
Nomina dei direttori generali nel sistema sanitario pugliese
La legge regionale disciplina, per la Regione Puglia, alcune modifiche puntuali alla procedura di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie. L’intervento si inserisce nel quadro degli adempimenti del piano di rientro 2010-2012 e opera come integrazione della normativa regionale sanitaria già vigente.
Procedura di nomina dei direttori generali delle ASL
Per la successiva nomina del direttore generale delle aziende sanitarie locali, la Giunta regionale provvede previa acquisizione di una serie di pareri, ferma restando la natura fiduciaria dell’incarico. In particolare, devono essere acquisiti:
- il parere della Conferenza dei sindaci dell’azienda sanitaria locale;
- il parere del Consiglio regionale della Puglia, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta;
- il parere del Comitato consultivo misto dell’azienda sanitaria.
Il Comitato consultivo misto aziendale è convocato dall’Assessore alle politiche della salute ai fini dell’espressione del parere.
Nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie
Per le aziende ospedaliero-universitarie, la nomina del direttore generale è affidata alla Giunta regionale secondo la disciplina statale e regionale richiamata dalla legge, con un elemento aggiuntivo essenziale: deve essere acquisita l’intesa con il rettore dell’Università. La disposizione richiama espressamente il quadro normativo relativo ai rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università e la regolamentazione regionale delle aziende ospedaliero-universitarie.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, avvenuta il 18 novembre 2010. Non contiene una durata limitata nel tempo, ma disciplina una materia organizzativa del sistema sanitario regionale ancora formalmente inserita nel testo consolidato richiamato.
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