Circolare numero 69 del 23-04-2021
Con la presente circolare si illustrano le modalità di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2020 in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Nel disciplinare il trattamento di integrazione salariale in deroga per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la norma in argomento dispone che, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti sono utili ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i periodi di integrazione salariale in deroga e gli specifici periodi di CISOA/CIGO riferiti all'emergenza COVID-19, fruiti nel 2020 dagli operai agricoli (a tempo determinato, indeterminato e gli indeterminati delle cooperative ex legge 240/1984), sono equiparati a lavoro ai fini del calcolo dell'indennità e del perfezionamento del requisito contributivo per l'indennità di disoccupazione agricola 2020. I periodi utili sono quelli fruiti entro il 31/12/2020; il calcolo delle giornate indennizzabili rispetta i limiti annui (183 giornate utili per l'indennità e 366 giornate di capienza per il 2020 bisestile). La retribuzione di riferimento include la retribuzione percepita per il trattamento di integrazione salariale e determina l'indennità (OTD 40% con trattenuta solidarietà, OTI 30% senza trattenuta). Per i lavoratori extra UE non convenzionati il periodo di franchigia indennizzabile per il 2020 è esteso a 180 giorni, con riferimento a domande definite nel 2021. Seguiranno istruzioni operative alle strutture territoriali.
Effetti dell'art.22 del DL 17/03/2020, n.18 sul calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per l'anno 2020
Punti principali
Premessa
L'art.22 del DL n.18/2020 equipara a lavoro i periodi di integrazione salariale in deroga per i lavoratori agricoli ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per l'anno 2020; la circolare illustra effetti su platea, requisito contributivo, calcolo dell'indennità e retribuzione di riferimento.
Platea dei beneficiari
Beneficiari sono gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi 2020 (almeno un giorno) e gli operai a tempo indeterminato assunti o licenziati nel 2020 che abbiano prestato almeno un giorno di lavoro effettivo; in presenza di più rapporti in settori diversi si valorizzano solo i periodi di integrazione relativi al rapporto agricolo predominante.
Operai a tempo determinato (OTD)
I trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dagli OTD per emergenza COVID-19 sono utili ai fini del calcolo della disoccupazione agricola per i periodi fruiti entro il 31/12/2020.
Operai a tempo indeterminato (OTI)
Anche gli OTI che hanno fruito di CISOA con causali COVID-19 o di cassa integrazione in deroga accedono alle stesse regole di valorizzazione dei periodi fino al 31/12/2020; sono comprese anche le indicazioni successive (decreti Rilancio, DL 104/2020) e le precisazioni circa limiti e ulteriori accessi.
Operai OTI dipendenti da cooperative ex legge 240/1984
I lavoratori indeterminati delle cooperative inquadrate in agricoltura che hanno fruito di CIGO con causale COVID-19 vedono applicata la disciplina di calcolo prevista dall'art.22 ai periodi CIGO fruiti nel 2020; non si valorizzano periodi relativi ad altri rapporti non agricoli salvo eccezioni.
Requisito contributivo
I periodi di cassa integrazione in deroga e i periodi CISOA/CIGO fruiti nel 2020 sono equiparati a lavoro anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo (102 giornate nel biennio), così da evitare esclusioni derivanti dalle poche giornate di lavoro effettivo nel 2020.
Calcolo delle giornate indennizzabili
Per il 2020 le giornate di lavoro effettivo si sommano ai periodi di integrazione salariale; l'incremento è utile solo se la somma non supera il limite di 183 giornate indennizzabili per disoccupazione agricola. Il totale giornate (lavoro + indennità ad altro titolo + disoccupazione) non può superare le 366 giornate del 2020.
Retribuzione di riferimento e misura dell'indennità
Per i periodi di integrazione salariale la retribuzione di riferimento è l'importo giornaliero percepito per tale trattamento. L'indennità è calcolata come media ponderata tra retribuzione dei giorni lavorati e quella dei periodi di integrazione: OTD = 40% della retribuzione di riferimento (con trattenuta solidarietà del 9% fino a 150 giorni), OTI = 30% della retribuzione effettiva (nessuna trattenuta).
Franchigia per soggiorni in Paesi extra UE non convenzionati
Per i lavoratori extra UE non convenzionati impossibilitati a rientrare nel 2020 la franchigia indennizzabile è estesa da 90 a 180 giorni, con esclusivo riferimento alle domande definite nel 2021 per eventi di competenza 2020; così si evitano penalizzazioni dovute alle restrizioni di viaggio.
Note operative e termini
Tutte le valorizzazioni riguardano i periodi fruiti entro il 31/12/2020. Seguirà un successivo messaggio con le indicazioni operative per le Strutture territoriali per la liquidazione delle prestazioni.
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