Regolamento (UE) 2019/935
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce regole di esecuzione per il settore vitivinicolo nell'ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013. Da un lato individua il metodo di analisi dell'Unione per verificare la presenza di isotiocianato di allile nei vini; dall'altro disciplina la forma e i tempi della notifica alla Commissione delle decisioni nazionali che autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale. L'allegato contiene il metodo analitico dettagliato, basato su distillazione e gascromatografia.
Modalità di applicazione UE sui metodi di analisi dei prodotti vitivinicoli e sulla notifica degli aumenti del titolo alcolometrico volumico naturale autorizzati dagli Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti vitivinicoli nell'ambito della disciplina dell'OCM unica di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, con particolare riguardo: (i) ai metodi di analisi per verificare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e i limiti UE relativi all'uso dell'isotiocianato di allile; (ii) alle notifiche che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione quando autorizzano un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non disciplina altri profili dei prodotti vitivinicoli se non quelli espressamente richiamati.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/935: metodi di analisi per i prodotti vitivinicoli e notifica degli aumenti del titolo alcolometrico naturale
Il regolamento si inserisce nel quadro dell'OCM unica dei prodotti agricoli disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione interviene per fissare, da un lato, un metodo di analisi dell'Unione per un controllo specifico nel settore vitivinicolo e, dall'altro, le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare le decisioni con cui autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale in caso di condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli.
Contesto normativo e finalità
La base giuridica richiamata è costituita, in particolare, dall'articolo 80, paragrafo 5, dall'articolo 91, lettere c) e d), e dall'articolo 223, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. I considerando spiegano che le nuove regole sostituiscono il previgente impianto del regolamento (CE) n. 606/2009, poi superato nel nuovo quadro giuridico del settore vitivinicolo. La Commissione osserva inoltre che i metodi di analisi devono, di regola, basarsi sui metodi raccomandati e pubblicati dall'OIV, salvo che questi risultino inefficaci o inadeguati.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i prodotti vitivinicoli e si limita a due profili specifici:
- la determinazione, tramite metodi di analisi dell'Unione, delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche rilevanti ai fini del controllo dell'uso dell'isotiocianato di allile;
- la notifica alla Commissione delle decisioni nazionali che autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Metodi di analisi dell'Unione
L'articolo 2 rinvia all'allegato per il metodo da utilizzare per la verifica del rispetto dei limiti UE sull'impiego dell'isotiocianato di allile nella produzione di taluni prodotti vitivinicoli. Il considerando chiarisce che, per gli altri metodi volti ad accertare trattamenti effettuati in violazione delle pratiche enologiche autorizzate, si applicano le norme fissate dagli Stati membri interessati.
Contenuto tecnico del metodo analitico
L'allegato definisce il metodo specifico di analisi dell'Unione per l'isotiocianato di allile. Il principio consiste nella raccolta dell'eventuale sostanza presente nel vino mediante distillazione e nella sua individuazione per gascromatografia. Il procedimento prevede, tra l'altro:
- l'uso di etanolo assoluto, soluzione standard di isotiocianato di allile a 15 mg/l e miscela frigorifera etanolo/neve carbonica a -60 °C;
- un'apparecchiatura di distillazione in corrente di azoto, mantello riscaldante termoregolabile, flussimetro, gascromatografo con rivelatore spettrofotometrico di fiamma munito di filtro selettivo per composti solforati a λ = 394 nm o rivelatore equivalente, colonna cromatografica specificata e microsiringa da 10 μl;
- il prelievo di 2 litri di vino, la distillazione con riscaldamento a 80 °C e raccolta di 45-50 ml di distillato;
- condizioni indicative di gascromatografia, tra cui temperatura dell'iniettore a 200 °C, temperatura della colonna a 130 °C e elio come gas di trasporto con flusso di 20 ml/min. Il testo evidenzia che, nelle condizioni della prova, normalmente non vi sono composti naturali del vino interferenti al tempo di ritenzione della sostanza ricercata.
Notifica degli aumenti del titolo alcolometrico volumico naturale
L'articolo 3 disciplina la comunicazione alla Commissione delle decisioni nazionali che autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale. La notifica deve essere effettuata entro il mese successivo alla concessione della deroga e deve contenere:
- le regioni interessate;
- le varietà interessate;
- dati ed elementi di prova che dimostrino che le condizioni climatiche nelle regioni interessate sono state eccezionalmente sfavorevoli. La notifica deve essere effettuata secondo il regolamento delegato (UE) 2017/1183 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. La Commissione, a sua volta, informa gli altri Stati membri.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La sua applicazione decorre dal 7 dicembre 2019. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito e finalità
Il regolamento attua il titolo II, capo I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i metodi di analisi dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni nazionali relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (art. 1).
Metodo di analisi UE per l'isotiocianato di allile
I metodi di analisi dell'Unione da utilizzare per verificare i limiti fissati dalle norme UE sull'uso dell'isotiocianato di allile nella produzione di taluni prodotti vitivinicoli sono quelli riportati nell'allegato (art. 2).
Notifica delle deroghe sul titolo alcolometrico naturale
Gli Stati membri che autorizzano un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale devono notificare la decisione alla Commissione entro il mese successivo alla concessione della deroga, indicando regioni e varietà interessate e allegando dati ed elementi di prova sulle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli (art. 3, par. 1).
Forma della notifica e informazione agli altri Stati membri
La notifica deve essere effettuata secondo le modalità previste dal regolamento delegato (UE) 2017/1183 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185; la Commissione informa gli altri Stati membri (art. 3, parr. 2 e 3).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 7 dicembre 2019 (art. 4). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Metodo analitico dettagliato in allegato
L'allegato descrive il principio del metodo, i reagenti, l'apparecchiatura e la procedura operativa: distillazione di 2 litri di vino in corrente di azoto, raccolta del distillato, e determinazione mediante gascromatografia con rivelatore a fiamma e filtro selettivo per composti solforati (λ = 394 nm) o altro rivelatore idoneo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 16 apr 2019Regolamento (UE) 2019/635
- Regolamento · 16 apr 2019Regolamento (UE) 2019/1013
- Regolamento · 15 apr 2019Regolamento (UE) 2019/618
- Regolamento · 15 apr 2019Regolamento (UE) 2019/643
- Regolamento · 15 apr 2019Regolamento (UE) 2019/644
- Regolamento · 15 apr 2019Regolamento (UE) 2019/645
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →