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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/644

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/644 della Commissione, del 15 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32019R0644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione doganale uniforme di una specifica macchina per il trasferimento preciso di goccioline liquide, inserendola nel codice NC 8479 89 97. La misura mira ad ապահովire un’applicazione omogenea della nomenclatura combinata nell’Unione, secondo le regole generali di interpretazione e le motivazioni tecniche riportate in allegato. È inoltre prevista una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti incompatibili, utilizzabili per tre mesi dall’entrata in vigore.

Classificazione nella nomenclatura combinata di talune merci, in particolare di un apparecchio per il trasferimento preciso di goccioline liquide, con fissazione del relativo codice NC.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci descritte nell’allegato al regolamento, ai fini della loro classificazione doganale uniforme nella nomenclatura combinata dell’UE. Rileva per gli operatori economici, importatori, esportatori e autorità doganali degli Stati membri nell’ambito dell’applicazione della tariffa doganale comune e delle misure collegate alla classificazione NC. Prevede inoltre una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non conformi, utilizzabili per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Non contiene esclusioni espresse ulteriori rispetto alla limitazione oggettiva alle merci elencate nell’allegato.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/644 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata dell’Unione, classificando una specifica apparecchiatura per il trasferimento preciso di goccioline liquide. La base giuridica è il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, richiamati per adottare disposizioni di classificazione tariffaria.

Finalità e contesto normativo

I considerando precisano che, per assicurare uniformità applicativa della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare regole di classificazione per le merci elencate nell’allegato. Viene richiamato il principio secondo cui le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata si applicano anche alle nomenclature che la riprendono o la integrano per misure tariffarie o di altra natura negli scambi di merci.

Ambito oggettivo della classificazione

Il regolamento riguarda un apparecchio per il trasferimento preciso di goccioline liquide, descritto come una "stazione di manipolazione di liquidi" con due dispositivi per micropiastre, barre di deionizzazione, trasduttore a ultrasuoni, alloggiamento compatto, controllo LED, piccolo schermo e pulsante di emergenza. Il sistema utilizza il metodo ADE (Acoustic Droplet Ejection), basato su impulsi ultrasonici mirati per spostare goccioline di liquido in modo estremamente preciso da una piastra di origine a una di destinazione invertita; è impiegato nella preparazione di campioni nei laboratori.

Regola di classificazione e codice NC attribuito

La merce è classificata nel codice NC 8479 89 97. La motivazione giuridico-tecnica è fondata sulle regole generali 1, 3 b) e 6 della nomenclatura combinata: trattandosi di un prodotto composito, la classificazione avviene in base all’elemento che gli conferisce il carattere essenziale. Secondo il regolamento, il carattere essenziale non è dato dalla misurazione o dall’analisi, che hanno funzione accessoria, ma dal dosaggio esatto delle goccioline tramite ultrasuoni.

Esclusione di altre voci tariffarie

La classificazione alla voce 9026 è espressamente esclusa. Il regolamento chiarisce infatti che l’apparecchio non va considerato uno strumento o apparecchio di misura o controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas, perché tali funzioni sono solo accessorie rispetto alla funzione principale di trasferimento e dosaggio preciso.

Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio

Il regolamento tutela la continuità operativa degli operatori che abbiano ricevuto informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo assetto. Tali ITV possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore ed efficacia negli Stati membri

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi, con effetto uniforme nell’ordinamento doganale dell’Unione.

Disposizioni principali

Classificazione della merce nell’allegato

Le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per l’apparecchio di trasferimento preciso di goccioline liquide, il codice attribuito è 8479 89 97.

Criteri di classificazione e motivazione tecnica

La classificazione si fonda sulle regole generali 1, 3 b) e 6 della nomenclatura combinata e sul testo delle voci e sottovoci NC 8479, 8479 89 e 8479 89 97. L’apparecchio è qualificato come prodotto composito il cui carattere essenziale è dato dal dosaggio esatto, mediante ultrasuoni, delle goccioline espulse; è esclusa la voce 9026, poiché misurazione e analisi hanno funzione accessoria.

Regime transitorio delle informazioni tariffarie vincolanti

Le ITV non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinatadazi doganaliinformazioni tariffarie vincolanti

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