Regolamento (UE) 2019/645
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/645 della Commissione, del 15 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione 2019/645 stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica merce: un articolo in tessuto di cotone composto da tre tasche cucite insieme, destinato a essere appeso alle sbarre di un letto a castello. La Commissione chiarisce che il prodotto non rientra nella voce 6304, ma deve essere classificato come altro manufatto confezionato alla voce 6307, sottovoce 6307 90 98. È inoltre previsto che eventuali informazioni tariffarie vincolanti non conformi possano essere ancora invocate per tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si basa sul codice doganale dell’Unione e sulle regole generali della nomenclatura combinata.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di un articolo in tessuto con tre tasche da appendere a un letto a castello.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata dell’Unione e della relativa tariffa doganale comune. Incide sugli operatori economici che importano, esportano o presentano tali merci ai fini doganali e sulle autorità doganali degli Stati membri. Prevede inoltre un regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi, invocabili per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/645 della Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87. La Commissione adotta la misura sulla base del codice doganale dell’Unione, in particolare per chiarire la classificazione tariffaria di una specifica merce descritta nell’allegato.
Ambito e finalità della misura
L’atto riguarda la classificazione doganale di un articolo in tessuto di cotone costituito da tre tasche cucite insieme, destinato a essere appeso alle sbarre di un letto a castello e a contenere piccoli oggetti. La misura mira a garantire uniformità di trattamento tra gli Stati membri, evitando divergenze interpretative nella classificazione della merce ai fini tariffari.
Criteri di classificazione adottati
La Commissione richiama le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, in particolare le regole 1 e 6, nonché la nota 7 f) della sezione XI. In base a tali criteri, la merce deve essere classificata nel codice NC 6307 90 98, come "altro manufatto confezionato".
L’allegato chiarisce che:
- le tasche non sono considerate manufatti per l’arredamento ai sensi della voce 6304;
- esse svolgono invece una funzione di contenitore;
- l’articolo è un prodotto in tessuto confezionato non più specificamente classificabile in altre voci della sezione XI o altrove.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Per le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate che non risultino conformi al nuovo inquadramento, l’articolo 2 consente al titolare di continuare a invocarle per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regime transitorio è espressamente collegato all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e portata vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilievo pratico per gli operatori
Per gli operatori doganali e fiscali, l’atto impone di utilizzare il codice NC 6307 90 98 per la merce descritta nell’allegato, con possibili riflessi su dazi, dichiarazioni doganali e gestione delle classificazioni già in essere. Eventuali prassi o ITV difformi devono essere verificate alla luce del termine transitorio di tre mesi.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto descritto, la classificazione corretta è 6307 90 98.
Motivazione tecnica della classificazione
L’allegato precisa che la classificazione segue le regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata, la nota 7 f) della sezione XI e il testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 98. Il prodotto non è considerato un manufatto per l’arredamento della voce 6304, ma un articolo in tessuto confezionato che funge da contenitore e rientra nella voce 6307.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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