Regolamento (UE) 2019/1013
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce quando deve essere presentata la notifica preventiva delle partite di animali e merci soggette a controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione. La regola generale impone un preavviso di almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo, ma sono previste due deroghe: una riduzione ad almeno quattro ore in caso di vincoli logistici e un termine fino a cinque giorni lavorativi per specifiche importazioni di legno e tronchi non trattati. La disciplina si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 e si applica dal 14 dicembre 2019.
Disciplina i termini di notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell’Unione attraverso i posti di controllo frontalieri.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori responsabili delle partite rientranti nelle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, quando tali partite entrano nell’Unione da paesi terzi attraverso un posto di controllo frontaliero di primo ingresso. Riguarda le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri incaricate di ricevere la notifica preventiva e di organizzare i controlli ufficiali. Sono previste deroghe specifiche per i casi di vincoli logistici e per i posti di controllo frontalieri designati per le importazioni di tronchi non trattati e legno segato e tagliato ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/1012. Si applica dal 14 dicembre 2019 in tutti gli Stati membri.
Notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell’Unione
Il regolamento attua l’articolo 58, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nel quadro dei controlli ufficiali sulle partite che entrano nell’Unione da paesi terzi. La finalità è consentire alle autorità dei posti di controllo frontalieri di organizzare in modo tempestivo ed efficace i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.
Ambito e ratio della disciplina
La disciplina riguarda le partite di animali e merci soggette all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, cioè quelle che entrano nell’Unione e sono sottoposte a controlli ufficiali ai punti di ingresso frontalieri designati. Il considerando evidenzia che il preavviso serve a garantire il corretto svolgimento dei controlli a tutela della salute umana, della salute e del benessere degli animali e della sanità delle piante; per gli OGM e i prodotti fitosanitari, la tutela si estende anche all’ambiente.
Termine ordinario di notifica preventiva
La regola generale, fissata dall’articolo 1, paragrafo 1, impone all’operatore responsabile della partita di effettuare la notifica preventiva all’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo ingresso almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo previsto. Il riferimento operativo è il documento sanitario comune di entrata (DSCE), richiamato nei considerando come strumento attraverso il quale viene effettuata la notifica preventiva ai sensi del regolamento (UE) 2017/625.
Deroga per vincoli logistici
L’articolo 1, paragrafo 2, consente una deroga quando vincoli logistici impediscono il rispetto del termine ordinario di un giorno lavorativo. In tali casi, le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri possono accettare un termine minimo di notifica di almeno quattro ore prima dell’arrivo previsto della partita. Il considerando spiega che questa flessibilità è pensata per situazioni in cui il trasporto è molto rapido e le informazioni necessarie per compilare il DSCE non sono disponibili prima del carico.
Deroga per le importazioni di tronchi non trattati e legno
L’articolo 1, paragrafo 3, introduce una disciplina specifica per i posti di controllo frontalieri designati per le importazioni di tronchi non trattati e legno segato e tagliato, conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/1012. Per tali casi, le autorità competenti possono applicare un termine di notifica preventiva fino a cinque giorni lavorativi prima dell’arrivo previsto. La deroga risponde all’esigenza di disporre di tempo sufficiente per l’organizzazione dei controlli ufficiali presso punti di controllo soggetti a vincoli geografici e, se del caso, operati mediante unità mobile di controllo ufficiale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 14 dicembre 2019, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625. Si tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Notifica preventiva generale
L’operatore responsabile di una partita delle categorie di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 deve notificare preventivamente la partita all’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell’Unione almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo previsto.
Deroga per vincoli logistici
Quando vincoli logistici impediscono il rispetto del termine ordinario, le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri possono applicare un termine minimo di notifica preventiva di almeno quattro ore prima dell’arrivo previsto della partita.
Deroga per tronchi non trattati e legno segato e tagliato
Per i posti di controllo frontalieri designati per le importazioni di tronchi non trattati e legno segato e tagliato, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/1012, le autorità competenti possono applicare un termine massimo di notifica preventiva pari a cinque giorni lavorativi prima dell’arrivo previsto.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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