Regolamento (UE) 2019/618
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/618 della Commissione, del 15 aprile 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative sulla base delle informazioni raccolte da Commissione, AESA, Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali. Modifica in particolare gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006, depennando alcuni vettori e mantenendo o confermando le misure per altri. L’atto si fonda sui criteri comuni del regolamento (CE) n. 2111/2005 e sulle consultazioni tecniche svolte con le autorità nazionali interessate. Il regolamento entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione per assicurare rapidità decisionale in materia di sicurezza.
Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative, mediante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006.
Ambito di applicazione
Si applica ai vettori aerei certificati negli Stati terzi inclusi o esclusi dagli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006, nonché ai vettori dell’Unione oggetto di monitoraggio in materia di sicurezza aerea tramite ispezioni SAFA e procedure TCO. Produce effetti in tutto il territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro dal giorno successivo alla pubblicazione. Restano rilevanti le eccezioni operative previste per i voli effettuati con aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-lease) da un vettore non soggetto a divieto operativo, purché siano rispettate tutte le norme di sicurezza applicabili.
Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/618 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 474/2006, che contiene l’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e mira ad adeguare l’elenco alle informazioni più recenti su sicurezza aerea, sorveglianza delle autorità competenti e risultati delle ispezioni SAFA e delle procedure TCO.
Base giuridica e criterio decisionale
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 2111/2005, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, come base per l’aggiornamento dell’elenco comunitario. Le decisioni sono adottate tenendo conto delle informazioni fornite da Stati membri, AESA, paesi terzi e organizzazioni internazionali, nonché delle consultazioni con i vettori interessati e con il comitato per la sicurezza aerea. Il criterio applicato è quello dei "criteri comuni" contenuti nell’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005.
Procedura istruttoria e consultazioni
La Commissione informa i vettori interessati, direttamente o tramite le autorità di sorveglianza, dei fatti e delle considerazioni alla base di un eventuale divieto o della modifica di un divieto già imposto. Ai vettori è riconosciuta la possibilità di consultare la documentazione, presentare osservazioni scritte ed essere ascoltati in audizione. Nel periodo considerato, la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea hanno svolto consultazioni e audizioni con autorità e vettori di Angola, Bielorussia, Repubblica dominicana, Gabon, Indonesia, Moldova, Nepal, Russia e Venezuela.
Valutazioni su vettori dell’Unione e assistenza tecnica
Il regolamento dà conto anche delle verifiche riguardanti i vettori dell’Unione, a seguito di ispezioni di rampa, ispezioni di standardizzazione e audit effettuati dalle autorità nazionali e dall’AESA. Viene inoltre valorizzata l’assistenza tecnica ai paesi terzi interessati da misure restrittive, con un richiamo alla banca dati SCAN dell’ICAO come strumento per informare la comunità internazionale sugli interventi di supporto alla sicurezza aerea.
Angola
Per l’Angola, la Commissione riconosce progressi significativi dell’INAVIC e dei vettori TAAG, SonAir e Heli Malongo, dopo una visita di valutazione in loco effettuata dal 10 al 14 dicembre 2018. Tuttavia, le carenze residue nel sistema di sorveglianza dell’autorità angolana non consentono di depennare dall’allegato A tutti i vettori registrati in Angola. Alla luce delle prove disponibili, Heli Malongo viene depennato dall’allegato A e TAAG Angola Airlines dall’allegato B. La Commissione raccomanda agli Stati membri di continuare a dare priorità alle ispezioni di rampa sui vettori certificati in Angola.
Bielorussia
Per la Bielorussia, la Commissione rileva miglioramenti nel Dipartimento dell’Aviazione (AD-BLR), inclusi nuovi manuali, direttive, liste di controllo e un ispettorato specifico presso il ministero dei Trasporti, ma ritiene che permangano carenze organizzative e di personale. Non essendo emersi rischi imminenti tali da giustificare nuove misure, non si modifica l’elenco per i vettori bielorussi. Restano raccomandate ispezioni di rampa prioritarie.
Repubblica dominicana
La Commissione avvia consultazioni con l’autorità dominicana in seguito a carenze emerse nella procedura TCO e ai risultati SAFA, che mostrano un coefficiente superiore alla media mondiale per i vettori certificati dall’IDAC. Nonostante ciò, la Commissione conclude che, allo stato, non vi sono motivi per modificare l’elenco. Gli Stati membri devono continuare a verificare la conformità tramite ispezioni di rampa prioritarie.
Gabon
Per il Gabon, la Commissione prosegue il monitoraggio dei progressi dell’ANAC ma non ritiene ancora pienamente accertata la capacità dell’autorità di garantire una sorveglianza conforme agli standard internazionali. Tuttavia, il 2 aprile 2019 viene documentata la perdita di validità del COA per Afric Aviation, Allegiance Air Tourist, Sky Gabon e Nouvelle Air Affaires Gabon. Di conseguenza, Afric Aviation, Allegiance Air Tourist e Sky Gabon sono depennati dall’allegato A, mentre Nouvelle Air Affaires Gabon è depennato dall’allegato B.
Indonesia
Per l’Indonesia, già uscita dall’allegato A nel giugno 2018, la Commissione continua a monitorare il sistema di sorveglianza della DGCA Indonesia, che informa su riorganizzazione interna, misure correttive, PBN, azioni esecutive e gestione degli eventi gravi, incluso il caso Lion Air JT610 e la sospensione precauzionale dei Boeing 737 MAX in servizio presso Lion Air e Garuda Indonesia. La Commissione ritiene che non vi siano motivi per modificare l’elenco.
Moldova
La Moldova è il Paese per il quale il regolamento introduce una delle modifiche più rilevanti: la Commissione constata che la CAAM dispone solo di capacità limitate di sorveglianza e che occorrono miglioramenti significativi. Restano in allegato A tutti i vettori certificati dalla CAAM, salvo Air Moldova, Fly One e Aerotranscargo, che non vengono inclusi perché ritenuti conformi secondo le informazioni disponibili. Fly Pro e Terra Avia risultano invece criticità rilevanti; la CAAM riferisce anche la sospensione dei loro COA.
Nepal
Per il Nepal, la Commissione considera positivi gli sforzi della CAAN ma sottolinea che il tasso di incidenti e inconvenienti notificabili rimane molto elevato. Non emergono elementi sufficienti per modificare l’elenco, che continua quindi a comprendere tutti i vettori certificati in Nepal.
Russia
Per la Russia, la Commissione e l’AESA continuano a monitorare strettamente i vettori certificati e i risultati delle ispezioni di rampa. Pur rilevando alcune criticità, la Commissione ritiene che la FATA disponga ancora delle capacità e della volontà per correggere le carenze, sicché non modifica l’elenco. Rimane la possibilità di future misure restrittive se le ispezioni dovessero mostrare rischi imminenti.
Venezuela
Per il Venezuela, l’attenzione è concentrata sul caso Avior Airlines, già inserita nell’allegato A dopo un precedente procedimento. Nel 2019 la Commissione richiede ulteriori informazioni su Avior Airlines, Estelar Latinoamericana e Conviasa, e prosegue l’analisi dei dati forniti dall’INAC. Non vengono introdotte nuove modifiche, ma resta la sorveglianza rafforzata tramite ispezioni di rampa.
Struttura degli allegati e conseguenze operative
L’allegato A elenca i vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione, mentre l’allegato B riguarda i vettori soggetti a restrizioni operative su specifici aeromobili. Il regolamento richiama espressamente che i vettori dell’allegato A possono operare solo in via eccezionale mediante aeromobili noleggiati con equipaggio da un vettore non soggetto a divieto, sempre che siano rispettate tutte le norme di sicurezza. Per i vettori dell’allegato B, le restrizioni colpiscono solo la flotta o i singoli aeromobili indicati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione evidenzia la necessità di una pubblicazione e applicazione immediate, in ragione della sensibilità delle informazioni e dell’esigenza di proteggere la sicurezza aerea.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati A e B
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato A e l’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 con i testi contenuti negli allegati I e II del regolamento. Ne consegue l’aggiornamento dell’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione e dell’elenco dei vettori soggetti a restrizioni operative.
Depennamenti e mantenimenti nei diversi Paesi
Sono depennati, tra gli altri, Heli Malongo dall’allegato A e TAAG Angola Airlines dall’allegato B; per il Gabon sono depennati Afric Aviation, Allegiance Air Tourist e Sky Gabon dall’allegato A e Nouvelle Air Affaires Gabon dall’allegato B. Per la Moldova restano nell’allegato A tutti i vettori certificati dalla CAAM tranne Air Moldova, Fly One e Aerotranscargo. Per altri Paesi, come Bielorussia, Repubblica dominicana, Indonesia, Nepal, Russia e Venezuela, la Commissione conclude che non vi sono, a questo stadio, motivi per modificare l’elenco, mentre per l’Angola sono riconosciuti progressi ma non sufficienti a depennare tutti i vettori.
Condizioni di sicurezza e valutazioni tecniche
Il regolamento si fonda su visite di valutazione in loco, consultazioni con le autorità di aviazione civile e analisi SAFA/TCO. Per ciascun Paese vengono sintetizzati i progressi, le carenze residue, le misure correttive e l’eventuale necessità di ulteriori monitoraggi o consultazioni tecniche. La Commissione richiama più volte la possibilità di adottare ulteriori misure se emergessero rischi imminenti per la sicurezza.
Effetti operativi delle inclusioni negli allegati
I vettori inclusi nell’allegato A sono soggetti a divieto operativo nell’Unione, con la possibilità di operare in via eccezionale mediante wet-lease da vettore non soggetto a divieto, se conforme a tutte le norme di sicurezza. I vettori inclusi nell’allegato B sono soggetti a restrizioni operative, limitate a specifici aeromobili indicati nel relativo allegato.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale richiama l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005, sottolineando la necessità di pubblicazione e applicazione immediata delle decisioni per ragioni di sicurezza e di riservatezza.
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