Cassazione Civile, Sentenza n. 7770/2021 del 18/03/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (congiunti)
La controversia
I familiari di un paziente deceduto durante il ricovero avevano agito contro l’azienda sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Terni aveva accolto la domanda, riconoscendo la responsabilità sanitaria e liquidando complessivamente al coniuge € 363.055,58, a un figlio € 326.666,66, a un altro € 331.366,66 e al terzo € 308.893,88, oltre interessi. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 12 marzo 2018, aveva confermato la responsabilità, rilevando l’assenza di attività diagnostica durante il ricovero fino al peggioramento delle condizioni del paziente e la correlazione tra le omissioni dei sanitari e il decesso, ma aveva ridotto gli importi per il danno da perdita del rapporto parentale e escluso il danno da perdita della vita, compensando le spese. I familiari hanno proposto sei motivi. Con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 32 Cost., 1223, 1226 e 2059 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale aveva liquidato unitariamente, oltre al danno da perdita della vita, il danno biologico terminale e il danno morale catastrofale, conseguenti al periodo di agonia e alla lucida percezione dell’approssimarsi della morte, e che la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi su queste ultime voci. Con il secondo motivo hanno denunciato l’omesso esame delle omissioni sanitarie e del periodo intercorso prima del decesso. Con il terzo hanno censurato la motivazione, sostenendo che non spiegava se vi fosse stato un intervallo apprezzabile tra lesione e morte né considerava le ragioni della liquidazione effettuata in primo grado. Con il quarto hanno contestato la liquidazione equitativa del danno parentale: per i figli, la riduzione sotto il minimo delle tabelle milanesi senza specifica motivazione e, inoltre, l’utilizzo di valori non aggiornati alla data della sentenza d’appello. Con il quinto hanno lamentato l’insufficiente motivazione sulla riduzione del danno iure proprio e l’omessa considerazione di convivenza e vicinanza familiare. Con il sesto hanno contestato la compensazione delle spese e la ripartizione paritaria delle spese di consulenza tecnica.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: l’importo unitario liquidato dal Tribunale comprendeva anche il danno biologico terminale e quello morale catastrofale, domandati dagli attori e riconosciuti in primo grado. Escludendo il danno da perdita della vita, la Corte d’appello avrebbe dovuto comunque pronunciarsi su tali autonome voci di danno iure hereditatis; la mancata statuizione integra omissione di pronuncia. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti. Il quarto motivo è stato accolto parzialmente quanto ai tre figli: l’indipendenza economica poteva giustificare una riduzione entro la forbice tabellare, ma non una liquidazione inferiore al minimo senza una specifica motivazione. È stata invece respinta la censura relativa all’aggiornamento dei parametri, perché i ricorrenti non avevano specificamente indicato di avere prodotto le tabelle o di averne allegato il contenuto e di avere posto nel giudizio di merito la questione della loro applicazione; la Corte ha inoltre rilevato che la data di pubblicazione della sentenza d’appello era il 12 marzo 2018, non aprile 2018. Il quinto motivo è stato assorbito per i figli, in ragione dell’accoglimento del quarto; è stato rigettato quanto al coniuge, perché la Corte d’appello aveva indicato nell’età della vittima la ragione della riduzione e la motivazione non era apparente. Il sesto motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La corte territoriale, escludendo la spettanza del danno da perdita della vita, ha omesso di pronunciare in ordine al danno biologico terminale ed al danno catastrofale, danni il cui risarcimento era stato richiesto dagli attori e su cui aveva pronunciato il Tribunale, accogliendo la relativa domanda.
Il giudice d’appello, investito del rapporto controverso relativo al danno iure hereditatis, deve pronunciarsi su tutte le autonome voci di danno comprese nella domanda e già decise in primo grado; l’esclusione di una voce non consente di omettere la decisione sulle altre.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all’integrità psico-fisica – le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell’equità su tutto il territorio nazionale; tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione.
La liquidazione equitativa del danno parentale può avvalersi delle tabelle milanesi; se il giudice le adotta, non può liquidare meno del minimo tabellare senza motivare specificamente sulla base di una situazione ulteriore rispetto ai fattori già considerati nella forbice.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La denuncia in sede di legittimità della violazione delle tabelle diffuse dal Tribunale di Milano ovvero dell’omesso esame di un fatto specializzante idoneo a giustificare uno scostamento dalle stesse è ammessa esclusivamente ove nel giudizio di merito la parte abbia prodotto tali tabelle (o, almeno, ne abbia allegato il contenuto) e posto la questione dell’applicazione dei relativi parametri.
Per dedurre in cassazione la violazione delle tabelle milanesi o l’omesso esame di circostanze che giustifichino uno scostamento, la parte deve indicare specificamente che nel giudizio di merito le tabelle furono prodotte o ne fu allegato il contenuto e che fu posta la questione della loro applicazione.
art. 91 c.p.c.
L’accoglimento del ricorso, nei limiti dei motivi di cui sopra, determina l’assorbimento del motivo.
La Corte non ha deciso nel merito la censura relativa alla regolazione delle spese, dichiarandola assorbita per effetto dell’accoglimento del ricorso e del rinvio.
art. 92 c.p.c.
L’accoglimento del ricorso, nei limiti dei motivi di cui sopra, determina l’assorbimento del motivo.
La censura sulla compensazione delle spese è rimasta assorbita dall’accoglimento parziale e dalla cassazione con rinvio; la Corte non ha quindi enunciato una regola sostanziale sulla legittimità della compensazione nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La corte territoriale, escludendo la spettanza del danno da perdita della vita, ha omesso di pronunciare in ordine al danno biologico terminale ed al danno catastrofale, danni il cui risarcimento era stato richiesto dagli attori e su cui aveva pronunciato il Tribunale, accogliendo la relativa domanda.
L’omessa decisione su domande o voci di danno devolute al giudice d’appello configura il vizio processuale dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La corte territoriale ha richiamato correttamente i valori delle tabelle del Tribunale di Milano del 2014 relativi al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, ma in relazione a M.A., M.D. e M.M. si è discostata dalla misura minima senza una specifica indicazione delle ragioni per le quali la detta misura non potesse essere mantenuta.
La liquidazione sotto il minimo dei parametri tabellari adottati, senza specifica motivazione, integra la violazione denunciabile come falsa applicazione dei criteri legali di liquidazione equitativa.
Massime di principio
- Quando il primo giudice liquida unitariamente più componenti del danno non patrimoniale iure hereditatis e il giudice d’appello esclude una di esse, deve comunque pronunciarsi sulle altre componenti autonomamente domandate e già riconosciute in primo grado, se devolute al suo esame.
- Nel danno da perdita del rapporto parentale, se il giudice sceglie di applicare le tabelle del Tribunale di Milano, può collocare la liquidazione entro la forbice tabellare tenendo conto delle circostanze del caso; per scendere sotto il minimo è necessaria una motivazione specifica fondata su una situazione non già compresa tra i fattori considerati dalla forbice.
- La denuncia in cassazione della violazione delle tabelle del Tribunale di Milano o dell’omesso esame di un fattore che giustifichi uno scostamento richiede che la parte indichi specificamente di avere prodotto le tabelle, o almeno allegato il loro contenuto, e di avere posto nel giudizio di merito la questione della loro applicazione.
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