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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7624/2021 del 18/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Recupero IVA per l'anno 2004 su acquisti di gettoni d'oro destinati a premi assegnati nel corso di programmi televisivi (giochi-spettacolo). Le società contestano che si tratti di "manifestazioni a premio" soggette al divieto di detrazione (art. 19 d.P.R. n. 633/72), sostenendo che i programmi erano giochi-spettacolo privi di finalità promozionali e che Videotime non era soggetto promotore ai sensi del d.P.R. n. 430/01; inoltre invocano la disciplina sull'oro da investimento (art. 10, comma 1, n. 11, d.P.R. n. 633/72) per sostenere la detraibilità o l'applicabilità di regimi alternativi. Le società chiedevano anche la non applicazione o la riduzione delle sanzioni per presunta incertezza normativa.

La decisione

La Corte ha respinto i ricorsi. Ha ritenuto decisivo che i gettoni d'oro siano "oro da investimento" (ai sensi della disciplina comunitaria e dell'art. 10, comma 1, n. 11, d.P.R. n. 633/72), tipologia per la quale le cessioni sono esenti da IVA: poiché gli acquisti erano collegati a operazioni esenti, non sussiste il diritto alla detrazione dell'IVA. La Corte ha inoltre escluso che la qualifica di "soggetto promotore" o la natura del programma potessero cambiare il risultato quando il bene è oro da investimento e non sussistono i presupposti soggettivi per l'opzione/diritto di detrazione. Ha rigettato la domanda di esenzione dalle sanzioni fondata su generica incertezza normativa, rilevando che le società non hanno allegato gli indici di obiettiva incertezza richiesti. Tuttavia, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 158/2015, rinviando alla Commissione tributaria regionale per rivalutare la misura delle sanzioni e le spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 2

    Stabilisce il divieto di detrazione dell'IVA "in nessun caso" per acquisti di beni o servizi utilizzati per manifestazioni a premio; la Corte ne conferma l'operatività quale limite alla detrazione quando ricorrono i presupposti

  • Legge 18 febbraio 1999, n. 28, art. 5 (interpretazione autentica)

    Ha circoscritto l'ambito dell'art. 19 della L. n. 449/97 ai premi messi in palio dai soggetti promotori; la Corte ne prende atto ma osserva che non basta a garantire la detraibilità quando il bene è soggetto a regimi particolari (esenzione per oro da investimento)

  • d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, artt. 5 e 6 (regolamento delegificazione)

    Disciplina amministrativa delle manifestazioni a premio e definisce soggetti promotori e casi esclusi; la Corte riconosce la rilevanza amministrativa ma nega che il regolamento possa prevalere sulla disciplina fiscale o creare diritto alla detrazione quando il bene è esente

  • Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 19

    Ha novellato la disciplina delle manifestazioni a premio disponendo l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti utilizzati per tali manifestazioni; la Corte ne sottolinea l'effetto sistemico (soggetto promotore diventa consumatore finale)

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 11

    Riproduce la definizione unionale di "oro da investimento" e prevede l'esenzione delle cessioni di tale oro; la Corte la applica per affermare che, trattandosi di oro da investimento, le operazioni sono esenti e quindi non danno diritto alla detrazione dell'IVA

  • Direttive comunitarie IVA (considerando 53-54 e norme rilevanti della direttiva)

    Attraverso i considerando e la norma comunitaria la cessione di oro da investimento è assimilata ad altri investimenti esenti: la Corte richiama questi principi per qualificare i gettoni d'oro come oro da investimento

  • Sesta direttiva / direttiva IVA (art. 14 par. 2 lett. c) e art. 28 citate dalla Corte di giustizia)

    Richiamate per affermare che, ai fini IVA, il trasferimento ai sensi di commissione richiede il trasferimento della proprietà per configurare cessione imponibile; nel caso di specie non vi è prova di tale passaggio che implichi diritto alla detrazione

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    Contiene disciplina più favorevole in materia sanzionatoria (mitigazione dei minimi edittali); la Corte ammette la possibilità di applicare la disciplina più favorevole ma rinvia al giudice del merito per valutare la effettiva applicabilità

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2; Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    Norme e principi evocati con riferimento alle sanzioni e al processo tributario; la Corte le richiama per valutare la richiesta di esenzione dalle sanzioni e per motivare l'assorbimento della questione, rigettando l'allegazione di incertezza normativa non comprovata

Massime di principio

  • Se il bene acquistato per essere assegnato come premio è qualificabile come "oro da investimento" (secondo la disciplina comunitaria e l'art. 10, comma 1, n. 11 d.P.R. n. 633/72), le relative cessioni sono esenti da IVA e l'acquirente non può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti collegati
  • La qualificazione del rapporto (es. commissione d'acquisto e successivo addebito al committente) non produce automaticamente una cessione imponibile ai fini IVA: per rilevare una cessione imponibile è necessario il trasferimento di proprietà secondo i parametri della normativa IVA e della giurisprudenza comunitaria
  • La circostanza che un programma televisivo sia o non sia finalizzato a promozione commerciale o che un soggetto sia o non sia "promotore" ai sensi del regolamento amministrativo può incidere sulla disciplina delle manifestazioni a premio, ma non può mutare il regime fiscale stabilito per particolari categorie di beni (es. oro da investimento)
  • Il divieto di detrazione per acquisti connessi a manifestazioni a premio (art. 19 d.P.R. n. 633/72) opera come limite alla detrazione quando ricorrono i presupposti normativi; tuttavia la disciplina deve essere sempre valutata congiuntamente al regime peculiare del bene (esenzione, opzione, imposta sostitutiva)
  • Per ottenere l'esenzione dalle sanzioni per "incerta normativa oggettiva" il contribuente deve allegare e provare elementi concreti che configurino quell'oggettiva e inevitabile incertezza (indici quali contrasti interpretativi, carenza di prassi, assenza di precedenti) e non può limitarsi ad invocare la novità della disciplina
  • Se intervengono modifiche legislative che prevedono regimi sanzionatori più favorevoli, questi possono essere applicati ai procedimenti in corso, ma la loro concreta applicazione richiede una rivalutazione del giudice del merito in relazione agli elementi soggettivi e oggettivi del caso

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