Cassazione Civile, Sentenza n. 7625/2021 del 18/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere perché le parti hanno concordato la regolarità della definizione agevolata della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018 (convertito). Per l'andamento del procedimento le spese sono compensate. Non è stata pronunciata una decisione nel merito delle questioni fiscali sottese al ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia contestava, relativamente all'anno d'imposta 2005, il mancato aggiornamento del fondo ammortamento dell'incorporata Geyer al valore delle quote di ammortamento operate dall'affittuaria Vogue Italia negli anni 2002-2005, con conseguente presunta determinazione non corretta del valore contabile dell'azienda ceduta e della minusvalenza. In sede di merito la CTP era stata favorevole all'Amministrazione, mentre la CTR aveva ritenuto che l'accantonamento operato dall'affittuario non fosse un fondo "anomalo" privo di natura rettificativa ma un accantonamento volto a reintegrare la perdita di valore dei beni durante il periodo di locazione, con effetti fiscali solo in caso di differenze tra importo dovuto e accantonamenti.
Norme richiamate
d.l. n. 119/2018, convertito
Le parti hanno usufruito della "definizione agevolata" prevista dagli artt. 6 e 7, che ha reso possibile la definizione consensuale della controversia; in presenza di tale definizione il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere e non decide sul merito
Massime di principio
- Se le parti concordano una definizione agevolata prevista dalla normativa (es. artt. 6-7 d.l. 119/2018), il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere e non pronunciarsi sul merito.
- La cessazione della materia del contendere comporta normalmente l'estinzione del processo senza decisione sulle questioni sostanziali e può prevedere la compensazione delle spese processuali se l'andamento della lite lo giustifica.
- Nel merito delle contestazioni fiscali relative a accantonamenti/fondi e ammortamenti, occorre verificare se l'accantonamento ha natura rettificativa di valori o rappresenta una posta destinata a coprire un rischio/consumo: la qualificazione determina le conseguenze fiscali.
- Quando in sede amministrativa o giudiziale le parti raggiungono un accordo di definizione, le conseguenze fiscali dipendono dai termini dell'accordo; il giudice non rivaluta gli aspetti sostanziali se dichiara la cessazione della controversia.
- Per chi gestisce contenziosi tributari, la definizione agevolata può essere uno strumento efficace per chiudere la lite; è opportuno documentare chiaramente gli effetti sul piano fiscale per evitare incertezze successive.
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