Salta al contenuto
Circolare

Circolare INAIL n. 70 del 23 ottobre 1996

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° gennaio 1996 disposizioni in materia di premi e contributi.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la rivalutazione annuale, con decorrenza 1° gennaio 1996, delle prestazioni economiche INAIL per i settori industriale e agricolo, sulla base dei decreti ministeriali 8 agosto 1996. Indica i nuovi limiti retributivi, le misure per la liquidazione e la riliquidazione di rendite, indennità temporanea, assegni e assegni continuativi, nonché le regole operative per le Unità periferiche, l’inoltro dei tabulati e l’indagine anagrafica sui beneficiari. Contiene inoltre disposizioni sui valori capitali nelle azioni di surroga e regresso e un aggiornamento del premio speciale per alunni e studenti delle scuole non statali. Per il settore agricolo rinvia, per alcune variazioni contributive, a successive istruzioni.

Rivalutazione al 1° gennaio 1996 delle prestazioni INAIL per infortunio e malattia professionale e aggiornamento di premi e contributi

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL al 1° gennaio 1996

La circolare disciplina la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, nei settori industriale e agricolo, con decorrenza 1° gennaio 1996. Le nuove misure derivano dai decreti ministeriali dell’8 agosto 1996 pubblicati in Gazzetta Ufficiale e incidono sia sulla liquidazione delle nuove prestazioni sia sulla riliquidazione di quelle in corso di godimento.

Riferimenti normativi e valori di base

La circolare richiama gli articoli 116, 234, 257 e 262 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificati dalle successive leggi richiamate nel testo. I decreti ministeriali dell’8 agosto 1996 fissano:

  • la nuova retribuzione media giornaliera del settore industriale in L. 92.388;
  • la retribuzione annua convenzionale per il settore agricolo in L. 29.285.000;
  • i nuovi limiti retributivi del settore industriale, pari a L. 19.401.000 di minimo e L. 36.031.000 di massimo.

Per il settore agricolo è inoltre prevista, dal 1° gennaio 1996, un’addizionale del 20% sui contributi dovuti.

Liquidazione delle prestazioni dal 1° gennaio 1996

Per l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura la circolare distingue tra:

  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato: retribuzione effettiva ai sensi della legge n. 54/1982, con limite di L. 55.780;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia con decreto ministeriale, precisando che per il 1996 si utilizzano le retribuzioni giornaliere fissate per il 1995 ai sensi dell’art. 2, comma 17, della legge n. 549/1995;
  • lavoratori autonomi: retribuzione giornaliera minima fissata per la generalità dei lavoratori dell’industria, pari a L. 62.729.

Per la rendita di inabilità permanente, a decorrere dal 1° gennaio 1996, valgono i nuovi limiti retributivi industriali e la retribuzione convenzionale agricola. In particolare:

  • nel settore industriale, la retribuzione annua minima è L. 19.401.000 e la massima è L. 36.031.000;
  • nel settore agricolo, i subordinati a tempo indeterminato sono liquidati sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti industriali;
  • i subordinati a tempo determinato sono liquidati sulla retribuzione annua convenzionale di L. 29.285.000;
  • i lavoratori autonomi sono liquidati sulla retribuzione annua convenzionale di L. 19.401.000.

L’assegno una tantum in caso di morte è fissato, sempre dal 1° gennaio 1996, in L. 2.560.000.

Riliquidazione delle rendite in corso di godimento

La circolare disciplina la riliquidazione delle rendite già in pagamento al 1° gennaio 1996.

Per il settore industriale, le rendite per eventi dal 1° aprile 1937 al 31 dicembre 1995 liquidate su retribuzioni effettive sono riliquidate con i coefficienti di rivalutazione stabiliti dal decreto ministeriale dell’8 agosto 1996, entro i nuovi limiti minimo e massimo. I coefficienti indicati sono:

  • anni 1992 e precedenti: 1,1025;
  • anno 1993: 1,0756;
  • anno 1994: 1,0378;
  • anni 1995 ed oltre: 1,0000.

Per il settore agricolo:

  • i lavoratori subordinati a tempo indeterminato seguono i criteri e i limiti del settore industriale, con precisazione che le rendite per eventi anteriori al 1° gennaio 1982 sono rivalutate sulla nuova retribuzione convenzionale di L. 29.285.000;
  • i subordinati a tempo determinato sono riliquidati sulla retribuzione convenzionale di L. 29.285.000;
  • i lavoratori autonomi sono trattati diversamente a seconda della decorrenza della rendita: se anteriore al 1° giugno 1993, si usa la retribuzione convenzionale di L. 29.285.000; se decorrente dal 1° giugno 1993, il minimale del settore industriale di L. 19.401.000.

La circolare richiama inoltre il caso dell’integrazione rendita, precisando che le prestazioni non segnalate per il rateo di settembre, perché non pervenute alla Direzione sperimentale per l’informatica entro il 20 agosto, devono essere pagate tenendo conto dell’importo del rateo rivalutato.

Assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili

L’assegno per assistenza personale continuativa, previsto dagli articoli 76 e 218 del Testo Unico, è rivalutato dal 1° gennaio 1996 nella stessa percentuale fissata per le rendite del settore industriale e ammonta a L. 639.000 mensili.

Gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 124 e 235 del Testo Unico sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite. Gli importi indicati dalla circolare sono:

  • inabilità dal 50 al 59%: L. 359.000 industriale, L. 449.000 agricolo;
  • inabilità dal 60 al 79%: L. 503.000 industriale, L. 627.000 agricolo;
  • inabilità dall’80 all’89%: L. 935.000 industriale, L. 1.076.000 agricolo;
  • inabilità dal 90 al 100%: L. 1.439.000 industriale, L. 1.525.000 agricolo;
  • inabilità del 100% con a.p.c.: L. 2.078.000 industriale, L. 2.164.000 agricolo.

Gestione meccanizzata, tabulati e rendite escluse

La Direzione generale - Direzione sperimentale per l’informatica ha provveduto direttamente alla riliquidazione delle rendite in corso di godimento e all’adeguamento degli assegni accessori.

Restano invece a carico delle Unità operative:

  • le rendite escluse dalla gestione meccanizzata;
  • gli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale;
  • le prestazioni indicate in appositi tabulati, tra cui liquidazioni particolari, rendite cessate successivamente al 1° gennaio 1996 e rendite unificate.

Per le rendite unificate, di competenza degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996, va riesaminata la scelta della retribuzione più favorevole ai sensi dell’articolo 80 del Testo Unico. Le Unità operative devono confrontare le due retribuzioni e, se la retribuzione della rendita pregressa è più favorevole, comunicarla secondo le modalità previste per la gestione meccanizzata.

Inoltro dei tabulati e indagine anagrafica

La Direzione generale invierà alle Direzioni regionali e interregionali, alla Direzione provinciale di Bolzano e alla Sede regionale di Aosta un tabulato con i dati già contenuti nei moduli 150/I-mecc. e 151/I-mecc., da distribuire alle Unità operative.

Per la comunicazione agli interessati del provvedimento di riliquidazione sono utilizzati i moduli 170/I-mecc. e 171/I-mecc., nei quali è riportata anche la situazione delle quote integrative e delle rendite ai superstiti. Il titolare della rendita deve restituire la dichiarazione solo se sono intervenute variazioni anagrafiche, entro 15 giorni dalla ricezione del modulo.

Le Sedi devono:

  • segnalare immediatamente le variazioni secondo le procedure in uso;
  • conservare le dichiarazioni in raccoglitori distinti per 170 e 171, senza inserirle nelle pratiche;
  • compilare i prospetti allegati nn. 4 e 5, suddividendo le dichiarazioni per tipo di variazione;
  • inviare tali prospetti alla Direzione generale entro il 31 dicembre 1996;
  • inserire successivamente le dichiarazioni nelle rispettive pratiche.

Azione di surroga e regresso

Per le azioni di surroga e di regresso in corso, al fine di formulare tempestivamente le richieste di rimborso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° gennaio. Le Unità operative devono quindi conteggiare i ratei fino al 31 dicembre.

Le Avvocature, ove lo stato del procedimento lo consenta, devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per aggiornare le conclusioni già rassegnate.

Disposizioni in materia di premi e contributi

Per le variazioni contributive nel settore agricolo la circolare rinvia a successive istruzioni.

Per gli alunni e studenti di scuole e istituti di istruzione non statali, la misura del premio speciale unitario annuo pro-capite è aumentata a L. 3.100 dal 1° gennaio 1996. Per il periodo gennaio-ottobre 1996, relativo all’anno scolastico 1995/1996, va quindi applicata un’integrazione di L. 240 sul premio già richiesto di L. 2.810. Le Sedi devono richiedere tale integrazione agli istituti e alle scuole interessati e tenerne conto nella trasmissione dei dati di gestione.

Dal 1° novembre 1996, che ai fini contributivi segna l’inizio convenzionale dell’anno scolastico 1996/1997, si applica la nuova misura di L. 3.100.

Criteri speciali del settore industriale: categorie particolari

L’allegato n. 3 precisa criteri specifici per diverse categorie di lavoratori del settore industriale.

Per le rendite liquidate su retribuzioni effettive, la rivalutazione riguarda gli eventi dal 1° aprile 1937 al 31 dicembre 1995, entro i limiti di L. 19.401.000 e L. 36.031.000. Vengono richiamati, in particolare, i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti, da ricalcolare sulla retribuzione effettiva nei limiti industriali, e gli artigiani, per i quali le retribuzioni convenzionate sono assimilate alle effettive; per gli eventi dall’1.1.1996, il codice di retribuzione "C" è abolito e deve essere usato il codice "E".

Per le rendite liquidate su retribuzioni convenzionali, il ricalcolo avviene sulle retribuzioni in vigore al 31 dicembre 1995, purché abbiano subito un incremento non inferiore al 10% rispetto al 31 dicembre 1993. Se non vi sono variazioni oppure queste non sono note a livello nazionale, si applica il minimale di L. 19.401.000 o, se superiore, la retribuzione convenzionale in essere entro il massimale di L. 36.031.000.

La circolare segnala inoltre specifiche retribuzioni convenzionali per:

  • alunni e studenti di scuole non statali, con tre fasce d’età e importi di L. 19.401.000, L. 20.426.000 e L. 22.130.000;
  • tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, per i quali resta in vigore la retribuzione convenzionale stabilita per il 1994 dal D.M. 9 gennaio 1996;
  • lavoratori portuali, con riliquidazione automatica delle rendite già costituite al 31 dicembre 1995 e applicazione del coefficiente 1,1025;
  • allievi di corsi di istruzione professionale, addetti a lavorazioni meccanico-agricole, addetti ai lavori domestici e familiari, e familiari partecipanti all’impresa familiare, per i quali sono indicati criteri e valori specifici;
  • lavoratori italiani operanti in Paesi non convenzionati, che vanno riliquidati sulle retribuzioni convenzionali richiamate nella circolare n. 8/1995 entro i limiti di legge.

Casi particolari della gestione agricola e della gestione per conto dello Stato

Per la gestione agricola, tutte le rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1996 sono riliquidate secondo i criteri indicati per le singole categorie di lavoratori nelle pagine 4 e 5 dell’allegato. I lavoratori italiani operanti in Paesi non convenzionati sono riliquidati sulla retribuzione annua convenzionale di L. 29.285.000.

Per la gestione per conto dello Stato, i criteri di riliquidazione si applicano alle rendite per inabilità permanente e ai superstiti costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome dello Stato, nonché alle gestioni speciali a carico dello Stato. La circolare elenca numerose fattispecie particolari, tra cui:

  • infortuni di soggetti già assicurati presso istituti dell’ex Impero Austro-Ungarico;
  • cittadini italiani indennizzati per eventi in territori germanici o ex germanici;
  • addetti alla bonifica dei campi minati, con importo raddoppiato;
  • studenti di scuole o istituti statali;
  • detenuti, internati e minori in lavorazioni dello Stato;
  • cittadini italiani infortunati nei territori ex italiani ceduti alla Jugoslavia o nella zona B del Territorio libero di Trieste;
  • persone colpite dalla catastrofe del Vajont;
  • cittadini colpiti da terremoti, alluvioni e altre calamità richiamate nel testo;
  • personale sanitario degli istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria;
  • cittadini italiani che hanno lavorato in Libia o Romania e relativi familiari;
  • lavoratori italiani affetti da silicosi nelle miniere di carbone del Belgio.

Per queste fattispecie la circolare indica, caso per caso, se la riliquidazione avviene sul minimale di L. 19.401.000, sulla retribuzione convenzionale agricola di L. 29.285.000, sul massimale di L. 36.031.000 o su retribuzioni effettive rivalutate con i coefficienti previsti.

Adempimenti di chiusura e allegati

Gli allegati n. 4 e n. 5 contengono i modelli per l’indagine anagrafica sulle rendite, con elencazione delle principali variazioni da rilevare: cessazioni di quote o rendite per decesso, nuove cause di cessazione, inserimenti di quote o rendite non in pagamento e altre variazioni da specificare. Tali prospetti devono essere compilati dalle Sedi e trasmessi alla Direzione generale entro il 31 dicembre 1996.

Punti principali

Base normativa e nuovi valori retributivi

I decreti ministeriali dell’8 agosto 1996, pubblicati in G.U. n. 190 del 14 agosto 1996, fissano per il 1996 le nuove retribuzioni annue minime e massime per il settore industriale e la retribuzione annua convenzionale per il settore agricolo. Per il settore agricolo è prevista anche un’addizionale del 20% sui contributi dovuti, con decorrenza 1° gennaio 1996.

Liquidazione delle prestazioni dal 1° gennaio 1996

Per l’indennità giornaliera di temporanea in agricoltura sono confermati i criteri di calcolo per lavoratori a tempo indeterminato, determinato e autonomi, con richiamo ai limiti e alle retribuzioni di riferimento. Per le rendite di inabilità permanente sono stabiliti i nuovi limiti retributivi industriali e la retribuzione convenzionale agricola, da usare nelle prime liquidazioni; l’assegno una tantum per morte è fissato in L. 2.560.000.

Riliquidazione delle rendite in corso di godimento

Le rendite industriali già in pagamento sono riliquidate applicando i coefficienti di rivalutazione indicati per i periodi di competenza. Per l’agricoltura si applicano criteri differenziati per lavoratori subordinati a tempo indeterminato, determinato e autonomi. La circolare disciplina anche il trattamento delle integrazioni di rendita non segnalate in tempo per il rateo di settembre.

Assegni accessori e assegni continuativi mensili

L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato dal 1° gennaio 1996 a L. 639.000 mensili. Gli assegni continuativi mensili sono aggiornati nella stessa misura percentuale delle rendite, con importi distinti per settore industriale e agricolo in base al grado di inabilità.

Gestione operativa, tabulati e indagine anagrafica

La Direzione generale ha provveduto centralmente alla riliquidazione delle rendite meccanizzate e all’adeguamento degli assegni. Le Unità operative devono intervenire per le rendite escluse dalla gestione meccanizzata, per speciali assegni ai superstiti e per specifiche liquidazioni segnalate. È prevista la distribuzione dei tabulati con i dati della rivalutazione e una verifica anagrafica tramite moduli 170/I-mecc. e 171/I-mecc., con restituzione delle dichiarazioni entro il 31 dicembre 1996.

Azioni di surroga e regresso

Per consentire l’aggiornamento delle richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° gennaio; le Unità operative devono conteggiare i ratei fino al 31 dicembre e le Avvocature possono chiedere il rinvio delle cause per aggiornare le conclusioni.

Premi e contributi

Per gli alunni e studenti delle scuole e istituti non statali il premio speciale unitario annuo pro-capite è portato a L. 3.100 dal 1° gennaio 1996; per il periodo gennaio-ottobre 1996 va richiesta un’integrazione di L. 240 sul premio già dovuto di L. 2.810. Dal 1° novembre 1996, inizio convenzionale dell’anno scolastico 1996/1997 ai fini contributivi, si applica la nuova misura di L. 3.100.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.